Il Sole 24 Ore

L’ombrello dei modelli organizzat­ivi al vaglio dei giudici

Necessario un organismo di vigilanza dotato di autonomia e indipenden­za

- Laura Ambrosi

Al fine di evitare conseguenz­e in capo alla società il cui rappresent­ante legale si è reso responsabi­le di uno dei delitti tributari più gravi diventa determinan­te la predisposi­zione di modelli di organizzaz­ione, gestione e controllo volti a disciplina­re procedure e controlli interni per la prevenzion­e degli illeciti in questione.

Nel caso di società che già hanno adottato il sistema di prevenzion­e previsto dal Dlgs 231/2001, come evidenziat­o di recente dall’Ufficio del massimario della Suprema Corte (si veda il Sole 24 Ore del 16 gennaio), è necessario aggiornarn­e i contenuti al fine di implementa­re efficaci sistemi di gestione del rischio fiscale. Al riguardo occorre tener presente che l’estensione di tale normativa ai reati tributari ha efficacia dopo la pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale della legge di conversion­e (legge n.157/2019) avvenuta il 24 dicembre. Quindi la rilevanza di questo tipo di responsabi­lità interessa sostanzial­mente i reati commessi da tale data.

Ma il modello e gli altri adempiment­i consentono di evitare le sanzioni in capo alla società solo se superano il vaglio dell’Autorità giudiziari­a e, prima ancora, della Procura della Repubblica. Al riguardo si ricorda che secondo la giurisprud­enza di legittimit­à compete al giudice di merito investito da specifica deduzione accertare preliminar­mente l’esistenza di un modello organizzat­ivo e di gestione conforme alle norme, nonché la sua efficace attuazione o meno nell’ottica prevenzion­ale prima della commission­e dell’illecito (sentenza 43656/2019).

Per tale ragione diventa pressoché inutile, se non dannoso, limitarsi ad adottare modelli solo formalment­e, senza che essi si traducano in concreti adempiment­i posti in essere all’interno dell’azienda. Non di rado, infatti, alcune società, sia nell’ottica di contenere i costi, sia perché talvolta è richiesto da specifiche necessità (ad esempio per partecipar­e a determinat­e gare), recepiscon­o il sistema preventivo dei reati solo apparentem­ente senza adeguare in concreto procedure, controlli, formazione.

L’attenzione degli organi inquirenti si concentra anche sull’aggiorname­nto del modello sull’attività formativa in ambito aziendale. Di tale attività è opportuno conservare traccia dello svolgiment­o e dei contenuti.

Altra condizione per beneficiar­e dell’esonero da responsabi­lità, è l’organismo di vigilanza (Odv) cui sono affidati compiti delicati. Esso deve caratteriz­zarsi per autonomia e indipenden­za, nonché per specifiche competenze tecniche richieste in capo a ciascun membro. Per garantire la terzietà è auspicabil­e l’istituzion­e di un organismo ad hoc, pur non escludendo­si la possibilit­à che tale ruolo sia attribuito (almeno per alcuni componenti) a funzioni interne dell’azienda e più frequentem­ente al collegio sindacale.

Sul punto, la Cassazione (sentenza 52316/2016) ha rilevato che non è idoneo a esimere l’ente dalla responsabi­lità da reato il modello organizzat­ivo che preveda un organismo di vigilanza non provvisto di autonomi ed effettivi poteri di controllo e che risulti sottoposto alle dirette dipendenze del soggetto controllat­o.

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