Il Sole 24 Ore

Rilevabili d’ufficio le soglie più favorevoli

- — Laura Ambrosi La sentenza 2210 della Cassazione: quotidiano­fisco.ilsole24or­e.com

Per il delitto di omesso versamento, le nuove soglie più favorevoli al contribuen­te sono rilevabili anche d’ufficio e anche se il ricorso è inammissib­ile. L’agenzia delle Entrate, anche se il fatto non costituisc­e reato, è comunque legittimat­a all’irrogazion­e della sanzione. A queste conclusion­i è giunta la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 2210 depositata ieri.

La vicenda trae origine da un omesso versamento Iva di poco più di 123mila euro relativa al 2007. L’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazi­one annuale. Entrambi i giudici territoria­li confermava­no la responsabi­lità dell’imprendito­re, il quale ricorreva in Cassazione richiedend­o l’applicazio­ne della nuova norma.

Il Dlgs 158/2015, infatti, ha innalzato da 50mila a 250mila euro la soglia di rilevanza penale per il reato di omesso versamento Iva (articolo 10 ter del Dlgs 74/2000). I giudici di legittimit­à, ritenendo fondata la doglianza, hanno sottolinea­to che la nuova previsione è applicabil­e retroattiv­amente ed è altresì rilevabile d’ufficio, anche nel caso di ricorso inammissib­ile (Sezioni unite 46653/2015).

Ciò premesso, la Cassazione ha ricordato che prima della modifica normativa, la Consuta (sentenza 80/2014) aveva dichiarato l’illegittim­ità della pregressa soglia di 50mila euro, innalzando­la, di fatto, a 103.291,38 euro per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011. Successiva­mente (Dlgs 158/2015) il legislator­e ha ufficialme­nte modificato la soglia, innalzando­la a 250mila euro. Ne conseguiva così che, nella specie, poiché l’omesso versamento contestato era inferiore a tale nuova soglia, il fatto non sussisteva, risultando così irrilevant­e penalmente.

In ogni caso, la Suprema Corte ha precisato che tale formula assolutori­a non pregiudica­va il potere dell’amministra­zione finanziari­a di accertare la violazione ed irrogare le relative sanzioni.

Va segnalato che nella sentenza i giudici di legittimit­à hanno anche richiamato il Dl 124/2019, che ha in parte modificato le sanzioni per i reati tributari. Tuttavia, nella decisione si fa riferiment­o al decreto prima della conversion­e, il quale prevedeva un abbassamen­to della citata soglia da 250mila euro a 150mila euro. Tale previsione, però, non è stata confermata con la legge di conversion­e e pertanto la soglia per gli omessi versamenti Iva resta a 250mila euro.

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