Rilevabili d’ufficio le soglie più favorevoli
Per il delitto di omesso versamento, le nuove soglie più favorevoli al contribuente sono rilevabili anche d’ufficio e anche se il ricorso è inammissibile. L’agenzia delle Entrate, anche se il fatto non costituisce reato, è comunque legittimata all’irrogazione della sanzione. A queste conclusioni è giunta la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza n. 2210 depositata ieri.
La vicenda trae origine da un omesso versamento Iva di poco più di 123mila euro relativa al 2007. L’articolo 10 ter del Dlgs 74/2000 punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il termine dell’acconto relativo al periodo d’imposta successivo, l’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale. Entrambi i giudici territoriali confermavano la responsabilità dell’imprenditore, il quale ricorreva in Cassazione richiedendo l’applicazione della nuova norma.
Il Dlgs 158/2015, infatti, ha innalzato da 50mila a 250mila euro la soglia di rilevanza penale per il reato di omesso versamento Iva (articolo 10 ter del Dlgs 74/2000). I giudici di legittimità, ritenendo fondata la doglianza, hanno sottolineato che la nuova previsione è applicabile retroattivamente ed è altresì rilevabile d’ufficio, anche nel caso di ricorso inammissibile (Sezioni unite 46653/2015).
Ciò premesso, la Cassazione ha ricordato che prima della modifica normativa, la Consuta (sentenza 80/2014) aveva dichiarato l’illegittimità della pregressa soglia di 50mila euro, innalzandola, di fatto, a 103.291,38 euro per i fatti commessi fino al 17 settembre 2011. Successivamente (Dlgs 158/2015) il legislatore ha ufficialmente modificato la soglia, innalzandola a 250mila euro. Ne conseguiva così che, nella specie, poiché l’omesso versamento contestato era inferiore a tale nuova soglia, il fatto non sussisteva, risultando così irrilevante penalmente.
In ogni caso, la Suprema Corte ha precisato che tale formula assolutoria non pregiudicava il potere dell’amministrazione finanziaria di accertare la violazione ed irrogare le relative sanzioni.
Va segnalato che nella sentenza i giudici di legittimità hanno anche richiamato il Dl 124/2019, che ha in parte modificato le sanzioni per i reati tributari. Tuttavia, nella decisione si fa riferimento al decreto prima della conversione, il quale prevedeva un abbassamento della citata soglia da 250mila euro a 150mila euro. Tale previsione, però, non è stata confermata con la legge di conversione e pertanto la soglia per gli omessi versamenti Iva resta a 250mila euro.