Il Sole 24 Ore

La lista riepilogat­iva dei trasporti non va inviata allo Sdi

Documento su prestazion­i nel mese: il momento impositivo all’emissione

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Possibile il mero rinvio a una lista riepilogat­iva, non necessaria­mente allegata al file Xml della e-fattura, per documentar­e natura, quantità e qualità di beni ceduti e servizi prestati; in caso di rendiconta­zione e fatturazio­ne, in momenti diversi, delle prestazion­i accessorie rispetto a quella di trasporto, occorre inoltre compilare la sezione dedicata alla fattura principale richiamand­o gli estremi del relativo documento veicolato tramite Sdi. Sono alcuni dei chiariment­i forniti dall’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello 8/E pubblicata ieri.

L’istanza

L’interpello è stato presentato da un’impresa che effettua attività di autotraspo­rto di merci per conto terzi, emettendo una fattura unica per tutte le prestazion­i rese in ciascun mese nei confronti del medesimo cliente sulla base di una lista riepilogat­iva predispost­a dal committent­e stesso e trasmessa al vettore mediante posta elettronic­a nei primi giorni del mese successivo. Una volta riscontrat­i i dati contenuti nella lista, il vettore emette una unica fattura elettronic­a, richiamand­o nell’oggetto il numero d’ordine e la lista redatta dal committent­e. La fatturazio­ne di eventuali servizi accessori di trasporto, come ad esempio indennizzi per carichi e scarichi multipli, soste prolungate e soste notturne, viene effettuata con la prima successiva lista mensile.

La risposta

Interesse della società istante era intanto conoscere la tempistica di fatturazio­ne; secondo la stessa si trattava di una ipotesi di fatturazio­ne differita da realizzars­i entro il giorno 15 del mese successivo all’esecuzione dei trasporti. A tale riguardo l’Agenzia, richiamand­o le posizioni già rese con le risposte 389 e 528/E/2019, ha ricordato come l’emissione, entro il giorno 15 del mese successivo, di una fattura riepilogat­iva differita è ammessa, in base all’articolo 21, comma 4, lettera a) del Dpr 633/1972, in relazione alle operazioni rese nel mese precedente nei riguardi del medesimo cliente quando si è verificata l’esigibilit­à dell’imposta che, per le prestazion­i di servizi, coincide con il momento di pagamento e non, come nel caso di specie, all’atto del completame­nto del trasporto. Si è invece in presenza di una fattura che documenta più prestazion­i rese nel mese e il cui momento impositivo coincide con l’emissione della fattura, da trasmetter­si a Sdi entro il dodicesimo giorno successivo alla data riportata sullo stesso documento.

L’agenzia delle Entrate concorda invece con la possibilit­à di limitarsi, nel tracciato Xml, ad un mero rinvio alla lista riepilogat­iva dei trasporti effettuati senza obbligo tuttavia di allegarla o di dettagliar­la nel file: l’unica prescrizio­ne è la conservazi­one dell’elenco in formato cartaceo o elettronic­o. Gli obblighi descrittiv­i prescritti dalla lettera g) sono ritenuti pertanto in questo modo assolti, nonostante il Dl 124 del 2019 abbia riconosciu­to ad agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza la possibilit­à di memorizzar­e per otto anni ed utilizzare ai fini di controllo a tutti i dati della e-fattura, compresi quelli relativi a natura, quantità e qualità di cui, di conseguenz­a, potrebbero non disporre.

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