Software esclusi dalle comunicazioni marketplace
Interessati i fornitori di gestionali per la creazione e l’utilizzo di negozi online
Fornitori di software gestionali per la creazione e l'utilizzo di negozi online esclusi dall'obbligo delle comunicazioni dei dati richiesti ai marketplace; nessun obbligo inoltre di emettere e trasmettere corrispettivi telematici per i compensi percepiti per la gestione di apparecchi di gioco e videolottery compresi i congegni da divertimento senza vincite in denaro: questi i chiarimenti forniti ieri dall'agenzia delle Entrate con il principio di diritto 1/2020 e la risposta ad interpello. 9/2020.
Principio 1/2020
Tra i soggetti facilitatori delle vendite a distanza, tramite mercati virtuali, piattaforme tecnologiche o portali, non rientrano i produttori di programmi gestionali che permettono di creare ed utilizzare vetrine di vendita online. L'esclusione opera a condizione che gli stessi fornitori di software non abbiano titolo per effettuare attività di controllo e supervisione dei beni venduti, né per partecipare, anche indirettamente, all'ordinazione degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazione previste. Con l'articolo 13 comma 1, del decreto legge Crescita (il n. 34 del 2019), a carico dei soggetti facilitatori che mettono in contatto cedenti e compratori è stato infatti introdotto l'obbligo di trasmettere, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell'anno solare ed in via telematica all'agenzia delle Entrate, i dati relativi ai fornitori di beni che abbiano realizzato, grazie alla loro intermediazione, almeno una vendita online per le annualità 2019 e 2020. Nonostante la periodicità di trasmissione prevista, con decorrenza dal trimestre di entrata in vigore del decreto datato 30 aprile 2019, in sede di prima applicazione la scadenza da rispettare è stata quella del 31 ottobre 2019, data entro cui si sarebbero dovuti trasmettere anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio ed il 30 aprile 2019. Con il principio di diritto 1/2020, dal novero degli obbligati sono stati esclusi i meri fornitori di software, utilizzato poi dai facilitatori per mettere in relazione le parti di una compravendita online.
Risposta 9/2020
La società istante opera in qualità di service per l'esecuzione della raccolta del gioco lecito operando con un mandato senza rappresentanza per conto del concessionario, attraverso la raccolta delle somme di denaro giocate, comprensive del Preu e del canone di concessione.
Di interesse dell'istante era conoscere l'obbligatorietà o meno di trasmettere i dati dei compensi percepiti non solo per la gestione degli apparecchi compresi le Vlt – Videolottery ma anche di congegni da divertimento senza vincita in denaro quali (ad esempio flipper, freccette, biliardini). Per entrambe le tipologie l'agenzia delle Entrate ha escluso l'obbligo di corrispettivi telematici in quanto operazioni esonerate sono invece esclusi dall'obbligo di corrispettivi telematici in quanto ricompresi nell'elenco di cui al decreto del 10 maggio 2019.