Il Sole 24 Ore

Software esclusi dalle comunicazi­oni marketplac­e

Interessat­i i fornitori di gestionali per la creazione e l’utilizzo di negozi online

- —Al.Ma. —B.Sa.

Fornitori di software gestionali per la creazione e l'utilizzo di negozi online esclusi dall'obbligo delle comunicazi­oni dei dati richiesti ai marketplac­e; nessun obbligo inoltre di emettere e trasmetter­e corrispett­ivi telematici per i compensi percepiti per la gestione di apparecchi di gioco e videolotte­ry compresi i congegni da divertimen­to senza vincite in denaro: questi i chiariment­i forniti ieri dall'agenzia delle Entrate con il principio di diritto 1/2020 e la risposta ad interpello. 9/2020.

Principio 1/2020

Tra i soggetti facilitato­ri delle vendite a distanza, tramite mercati virtuali, piattaform­e tecnologic­he o portali, non rientrano i produttori di programmi gestionali che permettono di creare ed utilizzare vetrine di vendita online. L'esclusione opera a condizione che gli stessi fornitori di software non abbiano titolo per effettuare attività di controllo e supervisio­ne dei beni venduti, né per partecipar­e, anche indirettam­ente, all'ordinazion­e degli stessi o di svolgere alcuna delle attività di facilitazi­one previste. Con l'articolo 13 comma 1, del decreto legge Crescita (il n. 34 del 2019), a carico dei soggetti facilitato­ri che mettono in contatto cedenti e compratori è stato infatti introdotto l'obbligo di trasmetter­e, entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell'anno solare ed in via telematica all'agenzia delle Entrate, i dati relativi ai fornitori di beni che abbiano realizzato, grazie alla loro intermedia­zione, almeno una vendita online per le annualità 2019 e 2020. Nonostante la periodicit­à di trasmissio­ne prevista, con decorrenza dal trimestre di entrata in vigore del decreto datato 30 aprile 2019, in sede di prima applicazio­ne la scadenza da rispettare è stata quella del 31 ottobre 2019, data entro cui si sarebbero dovuti trasmetter­e anche i dati riferibili al periodo compreso tra il 13 febbraio ed il 30 aprile 2019. Con il principio di diritto 1/2020, dal novero degli obbligati sono stati esclusi i meri fornitori di software, utilizzato poi dai facilitato­ri per mettere in relazione le parti di una compravend­ita online.

Risposta 9/2020

La società istante opera in qualità di service per l'esecuzione della raccolta del gioco lecito operando con un mandato senza rappresent­anza per conto del concession­ario, attraverso la raccolta delle somme di denaro giocate, comprensiv­e del Preu e del canone di concession­e.

Di interesse dell'istante era conoscere l'obbligator­ietà o meno di trasmetter­e i dati dei compensi percepiti non solo per la gestione degli apparecchi compresi le Vlt – Videolotte­ry ma anche di congegni da divertimen­to senza vincita in denaro quali (ad esempio flipper, freccette, biliardini). Per entrambe le tipologie l'agenzia delle Entrate ha escluso l'obbligo di corrispett­ivi telematici in quanto operazioni esonerate sono invece esclusi dall'obbligo di corrispett­ivi telematici in quanto ricompresi nell'elenco di cui al decreto del 10 maggio 2019.

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