Il Sole 24 Ore

Compensi al curatore parametrat­i su tutto l’attivo

È incluso il prezzo dell’immobile venduto con procedura esecutiva

- Patrizia Maciocchi

Incluso nell’attivo fallimenta­re, ai fini del calcolo del compenso al curatore, il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile con ipoteca da lui amministra­to. La Corte di cassazione, con la sentenza 1175/2020, accoglie il ricorso degli eredi del curatore contro il decreto con il quale il Tribunale ha liquidato in loro favore 6.300 euro, oltre al 5 % per le spese generali. Una decisione, ad avviso degli eredi, non in linea con l’articolo 39 della legge fallimenta­re, che regola i compensi al curatore.

Il Tribunale aveva infatti liquidato il compenso escludendo dall’importo dell’attivo il prezzo ricavato dalla vendita dell’immobile con procedura esecutiva, promossa dal creditore fondiario, consideran­do la relativa somma solo come “attivo inventaria­to” e non acquisto alla massa attiva.

Per la Suprema corte il ricorso è fondato. I giudici precisano che, anche se è vero che, come regola generale, il compenso del curatore non rientra nell’attivo realizzato con la vendita dell’immobile che è stato liquidato attraverso l’esecuzione promossa dal creditore fondiario, la previsione non vale quando il curatore ha svolto una serie di azioni nell’interesse dei creditori.

E dunque quando si è mosso nell’ambito della procedura esecutiva, «svolgendo un’attività diretta a realizzare una concreta utilità per la massa dei creditori, anche mediante la distribuzi­one a questi ultimi di una parte del ricavato della vendita».

Per la Suprema corte era esattament­e quanto accaduto nel caso esaminato.

Il curatore aveva, infatti, amministra­to l’immobile ipotecato, incaricand­osi delle spese di manutenzio­ne, affittando­lo a terzi e adempiendo agli oneri fiscali in vista della vendita. Il profession­ista era intervenut­o anche nel procedimen­to di espropriaz­ione, con varie richieste fatte al giudice dell’esecuzione.

Non c’è dubbio che fossero tutte attività messe in atto nell’interesse e per l’utilità della massa dei creditori.

Per questo il prezzo ricavato dalla vendita del bene immobile, anche se questa era avvenuta per iniziativa del creditore fondiario, non poteva essere escluso dall’attivo fallimenta­re ai fini del calcolo del compenso che spettava al curatore.

I giudici cassano dunque il decreto impugnato, rinviando al tribunale che aveva deciso in prima battuta, al quale spetta il compito di esprimersi anche sulle spese sostenute per il giudizio davanti alla Suprema Corte.

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