Senza accordi tempestivi si rischia di «doppiare» l’Iva
La disciplina Iva merita un’attenzione particolare da parte degli operatori dei Paesi Ue con rapporti economici Oltremanica. I quali devono considerare per tempo le ripercussioni della Brexit: anche perché l’uscita definitiva del Regno Unito, programmata per il prossimo 31 dicembre, potrebbe verificarsi in tempi più ristretti e soprattutto con poco preavviso.
La prima cosa da tenere presente riguarda la normativa sugli scambi intracomunitari tra Paesi membri. Da parte italiana, il Dl 331/1993 (istitutivo dell’Iva negli scambi intra-Ue) non prevede l’ipotesi dell’uscita di un Paese membro dall’Unione europea, ma ne disciplina soltanto l’ingresso (articolo 60). Significa che in caso di Brexit “dura”, cioè senza accordo tra le parti, si dovrà tentare una “lettura inversa” di quest’articolo.
A ogni modo, il primo e più importante effetto della Brexit dovrebbe essere quello di un totale ripristino delle barriere doganali fisiche tra la Ue e il Regno Unito. Le movimentazioni dei beni in partenza dall’Italia e destinati in Uk (e viceversa) perderanno la natura di cessioni o acquisti intracomunitari; e si ripristinerà la situazione esistente al 31 dicembre del 1992, che prevede obbligatoriamente l’intervento dell’amministrazione doganale per ogni singola operazione di esportazione e di importazione.
Come gestire le merci
Immediata conseguenza dell’introduzione delle dogane sarà l’impossibilità di gestire le merci in transito, o inviate o ricevute in deposito o in conto lavorazione, o ad altro titolo non definitivo, nel momento in cui avverrà la materiale uscita del Regno Unito dal mercato unico. Il problema principale sarà l’attribuzione di una destinazione doganale a merci unionali: ad esempio, come si dovrà procedere per la merce inviata in Inghilterra prima dell’uscita del Paese dalla Ue, e rinviata in Italia dopo tale data?
Se non interverranno deroghe alla normativa vigente, si dovrebbe parlare di un’importazione; e pertanto, al momento dell’introduzione, dovranno essere pagati i dazi e di nuovo l’Iva. Si tratta di una soluzione (pagare l’Iva due volte) che evidentemente non è equa, perché in stridente contrasto con la realtà dei fatti; ma in assenza di specifiche disposizioni, non si potrà far altro che assolvere l’imposta una seconda volta.
Gli effetti della reintroduzione delle barriere doganali si manifesteranno anche in tema di adempimenti e procedure che dovranno osservare i soggetti passivi d’imposta, ovvero di rimborsi Iva transfrontalieri; nonché sulle operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori. I quali non saranno liberi di introdurre beni dal Regno Unito, ma dovranno restare al di sotto delle franchigie doganali.
A questo riguardo, vale la pena ricordare che gli oggetti e i generi di consumo contenuti nei bagagli dei viaggiatori sono ammessi in franchigia doganale all’imprescindibile condizione che si tratti di importazioni che, per loro quantità, siano prive di ogni carattere commerciale e siano riservate all’uso personale o familiare del viaggiatore.
In sintesi, si può affermare che in caso di “hard Brexit”, senza adeguate norme e un ben determinato periodo transitorio, è prudente che gli operatori economici - all’avvicinarsi della fatidica data di uscita - evitino la giacenza in territorio britannico di merci destinate a tornare nell’Unione. Ed è bene concludere le operazioni di vendita o di acquisto, con effettivo trasferimento dei beni, prima dell’introduzione delle barriere doganali.