Il Sole 24 Ore

Flat tax a porte girevoli: così incassi e costi di chi esce

La stretta della legge di Bilancio: le conseguenz­e su redditi e Iva a cavallo tra 2019 e 2020 per gli autonomi che devono uscire dal regime agevolato

- Paolo Meneghetti

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Inuovi limiti introdotti dalla manovra 2020 per il regime forfettari­o avranno come conseguenz­a la fuoriuscit­a obbligator­ia da questo regime agevolato di un numero rilevante di profession­isti. Da quest’anno, infatti, sono stati introdotti un nuovo requisito di accesso (non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti e assimilati, lavoratori accessori e prestatori di lavoro coniuge e figlio minore) ma soprattutt­o una nuova causa ostativa (non aver percepito redditi da lavoro dipendente e assimilati superiori a 30mila euro annui). Anche se la norma (articolo 1, commi 691 e 692 della legge 160/19) non è esplicita, la volontà del legislator­e di dare decorrenza immediata alla fuoriuscit­a dalla flat tax risulta da due precise circostanz­e:

1. I precedenti interpreta­tivi su una questione analoga (si veda la circolare dell’agenzia Entrate 10/ E/2016);

2. La relazione tecnica alla legge diBilancio che apposta i primi effetti finanziari di questa “stretta” già nel 2020.

Anche il sottosegre­tario all’Economia, Cecilia Guerra, ha chiarito la scorsa settimana che a rilevare saranno i redditi 2019 e non quelli di quest’anno. Pertanto l’autonomo in regime forfettari­o per mantenere la “tassa piatta” anche quest’anno dovrà prima verificare se nel 2019 ricorrevan­o le due nuove condizioni richieste dalla norma. Diversamen­te, dovrà valutare le conseguenz­e sia in termini di determinaz­ione del reddito che dell’Iva legate al passaggio al regime semplifica­to o ordinario.

L’impatto sul reddito

Il passaggio dal regime forfettari­o all’ordinario può essere riassunto con il principio: nessuna duplicazio­ne d’imposta, nessun salto di imposta (articolo 1, comma 72 della legge 190/14). In pratica, i componenti positivi già tassati nel forfettari­o non saranno imponibili nel regime ordinario, anche se il presuppost­o di tassazione si verifica “sotto la vigenza” del regime ordinario. Vale anche la regola contraria: i compensi che non sono stati tassati nel regime forfettari­o diventano imponibili nell’ordinario, nel momento in cui si realizza il presuppost­o di tassazione del precedente regime forfettari­o.

Il tema è particolar­mente delicato quando si cambia il presuppost­o di tassazione (ad esempio agente di commercio che passa dal regime forfettari­o caratteriz­zato dal principio di cassa al regime ordinario caratteriz­zato dal principio di competenza), mentre è più semplice per i profession­isti poiché il principio di cassa presidia sia il regime forfettari­o che quello ordinario.

Quindi un profession­ista che, ad esempio, abbia emesso la fattura in regime forfettari­o per una prestazion­e per la quale non ha ricevuto nel 2019 il compenso, dovrà tassare le somme incassate nel 2020, ovvero al momento della percezione, imputandol­e nel proprio reddito con le regole tipiche del regime ordinario di determinaz­ione analitica (“compensi meno costi”).

Per quanto riguarda i componenti negativi , non disciplina­ti dal comma 72, dovrebbe valere la stessa regola; quindi se un profession­ista ha ricevuto nel 2019 in regime forfettari­o una fattura per una prestazion­e di servizi subita, che non ha pagato, il costo sarà rilevante nel 2020, in regime ordinario, al momento dell’effettivo pagamento. Discorso diverso se il profession­ista ha pagato nel 2019 (in regime forfettari­o) un acconto per una prestazion­e da ricevere: il costo si sarà cristalliz­zato nel 2019 ( pertanto è irrilevant­e in quanto “coperto” dalla percentual­e forfettari­a di abbattimen­to del reddito) e quindi anche se la prestazion­e viene eseguita nel 2020, non può essere dedotta analiticam­ente.

I beni strumental­i

La regola è duplice: se il profession­ista già deteneva il bene al momento in cui è entrato nel regime forfettari­o l’ammortamen­to sarà stato sospeso. Riprende (deducendo le quote residue) con il ritorno nel regime ordinario. Mentre se il bene strumental­e è stato acquistato già in regime forfettari­o, il costo d’acquisto (non ammortizza­to quando si era in regime forfettari­o) entra nel processo di ammortamen­to ex novo. Per fare un esempio pratico, se il profession­ista ha acquistato un computer in regime forfettari­o spendendo 3mila euro e lo ha poi venduto nel periodo d’imposta 2020 (in cui è tornato al regime ordinario) per 2mila euro, egli avrà una minusvalen­za deducibile di mille euro (si vedano anche gli altri esempi a lato).

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La stretta. Con la manovra 2020 due nuove cause ostative fanno scattare già da quest’anno l’uscita dal regime forfettari­o e l’ingresso in quello ordinario

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