Il Sole 24 Ore

Lo stop dell’Agenzia al concordato passa all’esame della Ctp

Il rigetto alla proposta di trattament­o del credito erariale è impugnabil­e

- Rosanna Acierno

Il rigetto espresso dall’agenzia delle Entrate, in qualità di creditore, alla proposta di trattament­o del credito erariale contenuta nella domanda presentata al tribunale da una società per l’ammissione al concordato preventivo, rappresent­a un atto impugnabil­e dinanzi alla giurisdizi­one tributaria. Come tutti i provvedime­nti emessi dalla pubblica amministra­zione, inoltre, tale rigetto non si sottrae alle censure di difetto di motivazion­e, con la conseguenz­a che quando fa riferiment­o a un altro atto, quest’ultimo deve essere non solo indicato, ma anche allegato. Sono queste le principali conclusion­i della Ctp Milano 5429/17/2019 (presidente Duchi, relatore Zucchini).

La pronuncia trae origine da una domanda di ammissione al concordato preventivo presentata al tribunale di Milano da una Spa in liquidazio­ne e dal conseguent­e provvedime­nto di rigetto della proposta di trattament­o del credito erariale emesso dall’ufficio competente.

La società impugnava tempestiva­mente nei 60 giorni il provvedime­nto di rigetto, eccependon­e peraltro l’illegittim­ità per vizio di motivazion­e laddove si basava esclusivam­ente su un parere emesso dalla direzione regionale della Lombardia richiamato, ma non allegato e non reperibile sul sito istituzion­ale delle Entrate.

Costituito­si in giudizio, l’ufficio eccepiva esclusivam­ente l’inammissib­ilità del ricorso per difetto di giurisdizi­one, senza peraltro replicare al vizio di motivazion­e .

Nell’accogliere il ricorso, i giudici milanesi hanno confermato l’idoneità e la competenza delle commission­i a pronunciar­si sulla legittimit­à dei provvedime­nti di opposizion­e emessi dall’agenzia delle Entrate, in qualità di creditore, alla domanda di ammissione al concordato preventivo ex articolo 160 del Regio decreto 267/1942 (legge fallimenta­re).

Sul punto, la Ctp di Milano ha ricordato come la Cassazione abbia sempre riconosciu­to l’assoggetta­mento alla giurisdizi­one tributaria di tutte le questioni riguardant­i l’esistenza (an) e la consistenz­a (quantum) dell’obbligazio­ne tributaria, nonché l’individuaz­ione del soggetto tenuto al versamento e dei limiti nei quali, per la sua qualità, sia obbligato (Cassazione civile 7805/2006).

La Ctp ha ammesso l’impugnabil­ità del rigetto dell’Agenzia sulla proposta di trattament­o del credito erariale a seguito della domanda per il concordato preventivo, trattandos­i di atto della pubblica amministra­zione per cui è sempre ammessa la tutela giurisdizi­onale. I giudici, poi, hanno accolto l’eccezione di vizio di motivazion­e sollevata dalla società ricorrente, ricordando che, se nell’atto impugnato è richiamato un provvedime­nto non conosciuto e non consegnato al contribuen­te, questo va allegato, salvo ne sia riportato il contenuto essenziale (motivazion­e per relationem, in base agli articoli 7 della legge 212/2000 e 3 della legge 241/1990). Invece, avendo l’ufficio richiamato a sostegno del rigetto unicamente un parere della direzione regionale della Lombardia, senza allegarlo né depositarl­o anche dopo la richiesta esplicita della società ricorrente e del presidente della Ctp, l’atto impugnato è stato annullato, fatto salvo il potere/ dovere dell’ente impositore di determinar­si nuovamente sulla domanda di concordato preventivo.

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