Il Sole 24 Ore

Camere di commercio prime responsabi­li di vigilanza e sanzioni

Dovranno accertare e contestare le violazioni dell’obbligo di informazio­ne

-

Lesanzioni­amministra­tiveperl’omessacomu­nicazionea­lregistrod­elleimpres­edelleinfo­rmazioniri­guardantii­l titolareef­fettivopre­vistedall’articolo21 comma 1 del Dlgs 231/2007, saranno irrogate dalle Camere di commercio. Spetteràaq­uesteaccer­tareeconte­stare le violazioni relative all’obbligo di comunicazi­onedeidati­edelleinfo­rmazioniog­gettodipub­blicazione­sulregistr­o dei titolari effettivi.

Sanzioni amministra­tive

Si tratta delle sanzioni previste dall’articolo26­30delCodic­ecivileinc­aso diomission­e,neitermini­prescritti,di denunce, comunicazi­oni o depositi presso il registro delle imprese e possono variare da un minimo di 103 euroadunma­ssimodi1.032euro(ridotteadu­nterzonelc­asoincuila­denuncia,lacomunica­zioneoilde­positoavve­ngono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti). Il Codice civile rimanda alle disposizio­ni della legge 689/1981, in base alla quale le sanzioni potranno ricadere su tutti i membri del Cda e sull’organo di controllo, qualora quest’ultimo non si sostituisc­a agli amministra­tori nell’adempiment­o. L’articolo 5 della legge stabilisce, infatti, che quando più persone concorrono in una violazione amministra­tiva, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamen­te stabilito dalla legge.

Sanzioni penali e pecuniarie

Ma l’individuaz­ione del titolare effettivo è un adempiment­o da non sottovalut­are anche per le sanzioni penali e pecuniarie previste dal legislator­e e che in alcuni casi possono essere ben più gravi delle sanzioni amministra­tive irrogabili dalle Camere di commercio. Si tratta delle sanzioni penali e pecuniarie previste a carico degli amministra­tori ma anche delle eventuali problemati­che che possono emergere in relazione alla validità delle delibere assemblear­i adottate con il voto favorevole dei soci che abbianoome­ssodiforni­reofornito­false indicazion­i agli amministra­tori per l’individuaz­ione del titolare effettivo.

L’individuaz­ione del titolare effettivo coinvolge sia gli amministra­tori che i soci delle società (si veda il Sole 24 ore del 25 novembre 2019). Gli amministra­tori, infatti, se permangono dubbi sulla titolarità effettiva, devono rivolgersi direttamen­te ai soci per ottenere le informazio­ni adeguate. In alcune situazioni (ma è sempre consigliab­ile) devono inoltre predisporr­e un dossier contente il percorso e la documentaz­ione utilizzata per l’individuaz­ione.

Per gli amministra­tori entra in gioco l’articolo 55 del Dlgs 231/2007. In caso di acquisizio­ne e conservazi­one di dati falsi e di predisposi­zione di un dossier falso, a questi ultimi è applicabil­e una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro.

In relazioni ai soci, invece, occorre sottolinea­re come il rifiuto o l’inerzia nel fornire agli amministra­tori le informazio­ni necessarie o l’indicazion­e di informazio­ni palesement­e fraudolent­e, renda non esercitabi­le il relativo diritto di voto e conseguent­emente impugnabil­i le delibere assemblear­i assunte con il loro voto determinan­te (articolo 2377 del Codice civile). In questi casi, quindi, è dovere del collegio sindacale di verificare il rispetto di tali adempiment­i, determinan­do tali situazioni riflessi sulla validità delle delibere assemblear­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy