Camere di commercio prime responsabili di vigilanza e sanzioni
Dovranno accertare e contestare le violazioni dell’obbligo di informazione
Lesanzioniamministrativeperl’omessacomunicazionealregistrodelleimpresedelleinformazioniriguardantiil titolareeffettivoprevistedall’articolo21 comma 1 del Dlgs 231/2007, saranno irrogate dalle Camere di commercio. Spetteràaquesteaccertareecontestare le violazioni relative all’obbligo di comunicazionedeidatiedelleinformazionioggettodipubblicazionesulregistro dei titolari effettivi.
Sanzioni amministrative
Si tratta delle sanzioni previste dall’articolo2630delCodicecivileincaso diomissione,neiterminiprescritti,di denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese e possono variare da un minimo di 103 euroadunmassimodi1.032euro(ridotteadunterzonelcasoincuiladenuncia,lacomunicazioneoildepositoavvengono nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti). Il Codice civile rimanda alle disposizioni della legge 689/1981, in base alla quale le sanzioni potranno ricadere su tutti i membri del Cda e sull’organo di controllo, qualora quest’ultimo non si sostituisca agli amministratori nell’adempimento. L’articolo 5 della legge stabilisce, infatti, che quando più persone concorrono in una violazione amministrativa, ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa disposta, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge.
Sanzioni penali e pecuniarie
Ma l’individuazione del titolare effettivo è un adempimento da non sottovalutare anche per le sanzioni penali e pecuniarie previste dal legislatore e che in alcuni casi possono essere ben più gravi delle sanzioni amministrative irrogabili dalle Camere di commercio. Si tratta delle sanzioni penali e pecuniarie previste a carico degli amministratori ma anche delle eventuali problematiche che possono emergere in relazione alla validità delle delibere assembleari adottate con il voto favorevole dei soci che abbianoomessodifornireofornitofalse indicazioni agli amministratori per l’individuazione del titolare effettivo.
L’individuazione del titolare effettivo coinvolge sia gli amministratori che i soci delle società (si veda il Sole 24 ore del 25 novembre 2019). Gli amministratori, infatti, se permangono dubbi sulla titolarità effettiva, devono rivolgersi direttamente ai soci per ottenere le informazioni adeguate. In alcune situazioni (ma è sempre consigliabile) devono inoltre predisporre un dossier contente il percorso e la documentazione utilizzata per l’individuazione.
Per gli amministratori entra in gioco l’articolo 55 del Dlgs 231/2007. In caso di acquisizione e conservazione di dati falsi e di predisposizione di un dossier falso, a questi ultimi è applicabile una sanzione penale di reclusione da sei mesi a tre anni e una multa da 10mila a 30mila euro.
In relazioni ai soci, invece, occorre sottolineare come il rifiuto o l’inerzia nel fornire agli amministratori le informazioni necessarie o l’indicazione di informazioni palesemente fraudolente, renda non esercitabile il relativo diritto di voto e conseguentemente impugnabili le delibere assembleari assunte con il loro voto determinante (articolo 2377 del Codice civile). In questi casi, quindi, è dovere del collegio sindacale di verificare il rispetto di tali adempimenti, determinando tali situazioni riflessi sulla validità delle delibere assembleari.