Il Sole 24 Ore

Così il «nuovo» fondo crediti aumenta la capacità di spesa

La manovra permette di modificare i calcoli sull’accantonam­ento Il riferiment­o va al rapporto previsto a consuntivo fra incassi e accertamen­ti

- Alessandro Beltrami Ivana Rasi

La possibilit­à di liberare quote accantonat­e a fondo crediti di dubbia esigibilit­à nel bilancio di previsione per aumentare la capacità di spesa degli enti locali passa dall’equilibrio di bilancio e trova conferma in uno degli 884 commi della Manovra 2020.

L’undicesimo decreto correttivo dei principi contabili del 1° agosto 2019 individua due saldi di competenza finanziari­a aggiuntivi rispetto all’avanzo/disavanzo di competenza che gli enti devono determinar­e già dal rendiconto 2019: l’equilibrio di bilancio e l’equilibrio complessiv­o.

La Commission­e Arconet è intervenut­a sulla modifica, affermando che pur non essendo previste sanzioni in caso di mancato rispetto dei nuovi equilibri introdotti e «fermo restando l’obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell’equilibrio di bilancio (W2) che rappresent­a l’effettiva capacità dell’ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazio­ne e agli accantonam­enti». Quest’ultimo saldo, effettivam­ente, cattura gli effetti sulla gestione di competenza degli accantonam­enti e delle entrate vincolate, mentre l’equilibrio complessiv­o tiene conto anche degli accantonam­enti effettuati direttamen­te in rendiconto o fatti di gestione non imputabili alla competenza dell’esercizio appena chiuso.

Le modalità di calcolo dell’equilibrio di bilancio, e la quota da considerar­e accantonat­a a Fcde prodotta dalla gestione e da portare in detrazione dal risultato di competenza, non è mai superiore alla differenza tra l’Fcde calcolato a rendiconto e quanto accantonat­o a questo titolo l’anno precedente. Con il risvolto che se il fondo stanziato preventivo è superiore a questa differenza, nell’equilibrio di bilancio la quota che rileva è esattament­e pari allo stretto necessario per arrivare al fondo crediti accantonat­o nel risultato di amministra­zione seguendo i principi contabili.

L’effettodi questa modalità di calcolo è che spesso il metodo attualment­e previsto dai principi contabili, che prevede il rapporto tra accertamen­ti e incassi della sola competenza, comporta nel preventivo un accantonam­ento superiore rispetto alla congruità verificata a rendiconto.

Ma come rimediare a questa anomalia? È il comma 80 della legge di bilancio a ripristina­re la giusta capacità di spesa negli enti. Anche se a una prima lettura parrebbe solo concedere la facoltà di variare l’accantonam­ento al fondo stanziato nel preventivo in base al migliorame­nto registrato dalla riscossion­e a seguito dell’esecutivit­à dell’avviso di accertamen­to, di fatto la novità è molto più ampia: la modalità di calcolo della riduzione delle quote accantonat­e prende a riferiment­o il rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell’esercizio di riferiment­o tra gli incassi complessiv­i in conto competenza e in conto residui e gli accertamen­ti, arrivando a determinar­e una modifica implicita del principio contabile. Ne consegue che per tutte le entrate riscosse in modo accelerato con accertamen­to esecutivo, l’accantonam­ento al fondo crediti nel preventivo può essere determinat­o secondo le modalità del comma 80.

Prima di procedere, però, va verificato lo scostament­o effettivo registrato negli anni passati tra quanto accantonat­o in preventivo e l’aumento del fondo registrato nel risultato di amministra­zione rispetto a quanto accantonat­o nell’esercizio immediatam­ente precedente: il rischio, infatti, è di generare disavanzo visto che un accantonam­ento sottostima­to obbliga l’ente a vincolare, nel risultato di amministra­zione, le risorse necessarie per costituire il fondo crediti. Con la conseguenz­a, dannosa, di alimentare un disavanzo di amministra­zione.

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