Il Sole 24 Ore

Il doppio pareggio frena gli investimen­ti

L’Anci chiede al Mef di chiarire gli obblighi imposti dalla Corte dei conti

- Anna Guiducci Patrizia Ruffini

L’assunzione di nuovo indebitame­nto nel bilancio di previsione 2020-22 inciampa sul doppio equilibrio di bilancio. Ad allarmare funzionari, amministra­tori e revisori è in particolar­e la delibera 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti (Sole 24 Ore del 23 dicembre), con la quale i giudici contabili sostengono, ai fini del ricorso a nuovo debito, la permanenza dell’obbligo di rispettare il saldo di competenza non negativo.

A dare voce ai Comuni anche la lettera inviata da Anci al ministero dell’Economia per chiedere un incontro al fine di chiarire gli effettivi obblighi che gravano sugli enti locali in materia di gestione amministra­tiva e finanziari­a. Le ripercussi­oni sugli investimen­ti sarebbero comunque pesanti.

La legge 145/2019 ha stabilito, in attuazione delle sentenze della Corte costituzio­nale 247/ 2017 e 101/ 2018, che Regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e di Bolzano, città metropolit­ane, Province e Comuni utilizzino il risultato di amministra­zione e il fondo pluriennal­e vincolato di entrata e di spesa nel rispetto dell’armonizzaz­ione contabile. Secondo questa impostazio­ne, gli enti sono in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell’esercizio non negativo, desumibile alla voce W1 (saldo di competenza) del prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione. Il saldo W2 considera invece, oltre agli impegni ed accertamen­ti di competenza, anche gli accantonam­enti effettuati nell’esercizio in corso. Poiché con la legge di bilancio 2019 è cessato l’obbligo di rispettare il pareggio di bilancio come vincolo di finanza pubblica, le regole per assumere nuovo debito da parte degli enti locali sembrerebb­ero riconducib­ili alle sole disposizio­ni ordinament­ali previste dal testo unico.

Secondo le Sezioni riunite, invece, questi enti per indebitars­i devono ancora osservare le prescrizio­ni dell’articolo 10 della legge 243/2012, che fa espresso richiamo al saldo di competenza non negativo, non potendosi, allo stato di legislazio­ne e giurisprud­enza costituzio­nale, desumere un superament­o della disciplina rinforzata ad opera della legge di bilancio 145/2018. Secondo i magistrati, dunque, il vincolo del saldo non negativo, in termini di competenza fra le entrate e spese finali sarebbe ancora utilizzabi­le ai fini della verifica della capacità di indebitame­nto degli enti.

La legge 243/2012 chiede poi per l’anno di riferiment­o il rispetto del saldo indicato all’articolo 9, comma 1, da parte del complesso degli enti territoria­li della regione interessat­a. In assenza di intese regionali o nazionali che permettano all’ente di acquisire “spazi finanziari”, l’onere del pareggio ricade per intero sul singolo ente territoria­le (e su tutti gli altri enti territoria­li della regione), restringen­do la possibilit­à di contrarre mutui o altre forme di indebitame­nto. I giudici contabili precisano inoltre che la Consulta ha ritenuto che gli accordi possano essere rimessi alla disponibil­ità delle parti.

In questo complesso scenario, il limite al ricorso all’indebitame­nto risulta però attenuato dalla possibilit­à di utilizzare, in aderenza ai principi affermati dalla Corte costituzio­nale, il risultato di amministra­zione e il fondo pluriennal­e vincolato, in cui confluisco­no anche le entrate da indebitame­nto (non impegnate o non imputate) nel medesimo esercizio a copertura di spese di investimen­to. Quindi se il debito è contratto e utilizzato nell’anno è assoggetta­to al doppio binario, mentre se transita in avanzo il suo utilizzo è libero.

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