Il Sole 24 Ore

Trasferibi­li ai soci i crediti d’imposta della Snc

- A cura di Gabriele Ferlito

Sono contitolar­e di una Snc che gestisce una libreria e vorrei sapere se è possibile trasferire il credito di imposta inutilizza­to dalla società (credito Iva o derivante dalla normativa sul tax credit per le librerie) ai soci, per il pagamento in compensazi­one dell’Inps commercian­ti.

M.B. - PADOVA

La risposta è positiva per quanto riguarda il tax credit librerie; non invece con riferiment­o al credito Iva. Infatti, solo nel comparto delle imposte sui redditi vige il principio dell’imputazion­e per trasparenz­a del reddito prodotto dalla società di persone ai soci che rivestono tale qualifica alla data di chiusura del periodo d’imposta (articolo 5 del Tuir Dpr 917/1986). Tale principio di imputazion­e per trasparenz­a si estende anche ai crediti d’imposta maturati e non utilizzati dalla società. L’agenzia delle Entrate ha trattato il tema nella risoluzion­e 120/E/2002 che, seppur relativa al credito d’imposta per investimen­ti nelle aree svantaggia­te ex articolo 8 della legge 388/2000, contiene l’esplicitaz­ione di principi applicabil­i anche nella fattispeci­e. In particolar­e, nella risoluzion­e è stata riconosciu­ta alle società di persone la possibilit­à di utilizzare il credito maturato sia per compensare imposte e contributi dalle stesse dovuti sia, in alternativ­a, assegnando­lo in tutto o in parte ai soci in proporzion­e alle quote di partecipaz­ione agli utili. In particolar­e, ciascun socio di società di persone, in quanto titolare del “reddito di partecipaz­ione” (che è mera ripartizio­ne del reddito d’impresa prodotto dal soggetto partecipat­o), potrà utilizzare la quota di credito assegnatag­li per compensare propri debiti tributari o contributi­vi, dandone evidenza nella sua dichiarazi­one dei redditi. La scelta di ripartire il credito dovrà risultare sia dalla dichiarazi­one dei redditi della società sia da quella dei soci. Questi ultimi, in particolar­e, potranno utilizzare la quota di credito loro assegnata solo dopo averla indicata nella propria dichiarazi­one dei redditi.

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