Il Sole 24 Ore

Più soluzioni nei condomini a destinazio­ne mista

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Un condominio è composto da due edifici – A e B – ed è a prevalente destinazio­ne abitativa. Si deve rifare il manto di copertura del fabbricato A che, preso singolarme­nte, è costituito da 16 unità immobiliar­i di cui quattro abitazioni per 45 millesimi, e 12 tra negozi/uffici/box per 183 millesimi. Dovendo ripartire la spesa del tetto in base all’articolo 1123, commi 2 e 3, del Codice civile (spesa a carico del solo edificio A) ci si trova nella situazione in cui i millesimi delle unità immobiliar­i a uso abitativo sono inferiori a quelli a uso terziario/commercial­e. Gestendo le spese a livello condominia­le (fatture intestate al condominio e pagate sul conto corrente bancario del condominio che, preso nell’insieme A e B, è a prevalente destinazio­ne abitativa) è possibile fruire dello sgravio fiscale del 50% e dell’Iva al 10 per cento, anche se nel fabbricato A i millesimi delle unità a uso abitativo sono inferiori a quelli delle unità a uso commercial­e?

F.P. - MONZA

Per quanto attiene ai lavori su parti comuni di condominio a destinazio­ne mista (abitativa, uffici, negozi eccetera) la detrazione del 50 per cento (articolo 16–bis del Tuir, Dpr 917/1986, e articolo 1, comma 175 della legge 160/2019, di Bilancio per il 2020) compete per i millesimi di proprietà delle parti comuni sia per le unità abitative che per quelle a destinazio­ne diversa, solo nell’ipotesi in cui il condominio sia a prevalente destinazio­ne abitativa (oltre il 50% destinato ad abitazione, circolari 57/E e 121/E del 1998). Viceversa, se prevale la destinazio­ne non abitativa, la detrazione si applica comunque per i millesimi di proprietà delle parti comuni riferite alle sole abitazioni (circolari 121/E e 57/E del 1998). Pertanto, trovandoci di fronte a un condominio con unica tabella millesimal­e che risulta a prevalente destinazio­ne abitativa, anche se, ex articolo 1123 del Codice civile, l’intervento è solo a carico della parte dei condòmini che si trovano sotto il tetto dell’edificio A, le spese per il rifaciment­o del manto di copertura consentono l’applicazio­ne della detrazione del 50 per cento, per i rispettivi millesimi, anche ai proprietar­i di unità a destinazio­ne non residenzia­le (privati o soggetti Irpef anche esercenti attività commercial­e, quali ditte individual­i, società di persone).

Viceversa, se fossimo di fronte a due condomìni separati, uniti solo per spese ulteriori come supercondo­minio (con due tabelle millesimal­i separate), le spese sull’edificio a prevalente destinazio­ne non abitativa sarebbero detraibili solo per i millesimi riferiti alla parte abitativa.

Ai fini Iva, come precisato nella circolare 71/E/2000, per i lavori su parti comuni l’aliquota del 10 per cento (ex articolo 7, comma 1, lettera b, della legge 488/1999) si applica solamente per gli interventi su interi fabbricati a prevalente destinazio­ne abitativa. A tali interventi la stessa aliquota si applica anche in relazione alle quote millesimal­i corrispond­enti alle unità non abitative situate nell’edificio. Viceversa, se il condominio è a prevalente destinazio­ne non abitativa per gli interventi su parti comuni si applica l’aliquota Iva del 22 per cento.

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