Limiti alla detrazione del «vecchio» capitolato
Nel nostro condominio abbiamo fatto eseguire tre anni fa un capitolato per i lavori straordinari. Le fatture del professionista sono state pagate con bonifico. Poi non abbiamo eseguito i lavori e l’amministratore non ha inviato le fatture all’agenzia delle Entrate.
Ora a distanza di tre anni abbiamo eseguito il rifacimento delle facciate. Si può portare in detrazione anche il capitolato pagato allora?
M.M. - MILANO
Le spese professionali sono detraibili solo se i lavori vengono eseguiti. Pertanto, se le spese per il rifacimento della facciata vengono sostenute nel 2019 le spese professionali pagate con bonifico nel 2016 (tre anni prima) sono detraibili dalla dichiarazione dei redditi 2020 a partire dalla quarta rata, insieme alla prima rata delle spese del 2019. Viceversa, per la rata non detratta nel 2019 è possibile la presentazione della dichiarazione integrativa di favore (evidenziando un maggior credito rispetto a quello contenuto nella dichiarazione originaria, e quindi a favore del contribuente). Infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazione integrativa possono essere utilizzati in compensazione o chiesti a rimborso. Allo stesso modo per le precedenti due rate.
Il modello Redditi persone fisiche integrativo, infatti, può essere presentato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ordinaria (dichiarazione integrativa – articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998). In questo caso,
l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.