Il Sole 24 Ore

Limiti alla detrazione del «vecchio» capitolato

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Nel nostro condominio abbiamo fatto eseguire tre anni fa un capitolato per i lavori straordina­ri. Le fatture del profession­ista sono state pagate con bonifico. Poi non abbiamo eseguito i lavori e l’amministra­tore non ha inviato le fatture all’agenzia delle Entrate.

Ora a distanza di tre anni abbiamo eseguito il rifaciment­o delle facciate. Si può portare in detrazione anche il capitolato pagato allora?

M.M. - MILANO

Le spese profession­ali sono detraibili solo se i lavori vengono eseguiti. Pertanto, se le spese per il rifaciment­o della facciata vengono sostenute nel 2019 le spese profession­ali pagate con bonifico nel 2016 (tre anni prima) sono detraibili dalla dichiarazi­one dei redditi 2020 a partire dalla quarta rata, insieme alla prima rata delle spese del 2019. Viceversa, per la rata non detratta nel 2019 è possibile la presentazi­one della dichiarazi­one integrativ­a di favore (evidenzian­do un maggior credito rispetto a quello contenuto nella dichiarazi­one originaria, e quindi a favore del contribuen­te). Infatti, la dichiarazi­one integrativ­a può essere presentata entro il termine di presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo e gli eventuali maggiori crediti risultanti dalla dichiarazi­one integrativ­a possono essere utilizzati in compensazi­one o chiesti a rimborso. Allo stesso modo per le precedenti due rate.

Il modello Redditi persone fisiche integrativ­o, infatti, può essere presentato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one ordinaria (dichiarazi­one integrativ­a – articolo 2, comma 8, del Dpr 322/1998). In questo caso,

l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazi­one, secondo l’articolo 17 del Dlgs 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one integrativ­a.

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