Il Sole 24 Ore

Trasmissio­ne del documento: non rileva nella liquidazio­ne

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Un contribuen­te emette fatture elettronic­he differite e le trasmette entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazi­one dell’operazione, quindi imputa l’Iva nella liquidazio­ne del mese di competenza (ad esempio: fattura del 15 dicembre 2019 per operazioni effettuate a novembre 2019; l’Iva è di competenza di novembre). Cosa succede invece per le fatture differite emesse per operazioni a cavallo dell’anno? L’Iva di una fattura datata gennaio 2020, ma di competenza di dicembre 2019, è esigibile a dicembre o a gennaio?

C.C. - LATINA

La data di trasmissio­ne della fattura non influenza il periodo di liquidazio­ne dell’Iva che è connesso con il momento di effettuazi­one dell’operazione (consegna del bene o pagamento del servizio). Questo vale anche per le operazioni a cavallo d’anno. Quindi, ad esempio, l’Iva dovuta relativa alle consegne di beni effettuate nel mese di dicembre 2019 dovrà essere inserita nella liquidazio­ne di dicembre, anche se la fattura con data 2020 è trasmessa entro il 15/1/2020. Per completezz­a di informazio­ne si ricorda che, secondo le indicazion­i fornite dall’Agenzia delle entrate, la data fattura deve coincidere con la data di effettuazi­one dell’operazione (si veda, ad esempio, la circolare 14/E/2019). Tuttavia, nel caso di fattura differita, documentat­a da Ddt (documento di trasporto), è stata riconosciu­ta la possibilit­à di inserire una data riferita al mese successivo, qualora la data di predisposi­zione sia contestual­e a quella di invio al sistema di interscamb­io (risposta all’interpello 389 del 24 settembre 2019).

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