Trasmissione del documento: non rileva nella liquidazione
Un contribuente emette fatture elettroniche differite e le trasmette entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, quindi imputa l’Iva nella liquidazione del mese di competenza (ad esempio: fattura del 15 dicembre 2019 per operazioni effettuate a novembre 2019; l’Iva è di competenza di novembre). Cosa succede invece per le fatture differite emesse per operazioni a cavallo dell’anno? L’Iva di una fattura datata gennaio 2020, ma di competenza di dicembre 2019, è esigibile a dicembre o a gennaio?
C.C. - LATINA
La data di trasmissione della fattura non influenza il periodo di liquidazione dell’Iva che è connesso con il momento di effettuazione dell’operazione (consegna del bene o pagamento del servizio). Questo vale anche per le operazioni a cavallo d’anno. Quindi, ad esempio, l’Iva dovuta relativa alle consegne di beni effettuate nel mese di dicembre 2019 dovrà essere inserita nella liquidazione di dicembre, anche se la fattura con data 2020 è trasmessa entro il 15/1/2020. Per completezza di informazione si ricorda che, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate, la data fattura deve coincidere con la data di effettuazione dell’operazione (si veda, ad esempio, la circolare 14/E/2019). Tuttavia, nel caso di fattura differita, documentata da Ddt (documento di trasporto), è stata riconosciuta la possibilità di inserire una data riferita al mese successivo, qualora la data di predisposizione sia contestuale a quella di invio al sistema di interscambio (risposta all’interpello 389 del 24 settembre 2019).