Il Sole 24 Ore

Liti in condominio, per lo stalking l’aggravante dei futili motivi

Niente attenuanti sulle provocazio­ni dopo i diverbi di vicinato In ogni caso proprio l’ambito condominia­le non rende meno gravi i fatti

- Giulio Benedetti

Il reato di stalking (articolo 612 bis del Codice penale) è molto diffuso nel condominio e consiste nelle condotte reiterate minacciose che cagionano nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità e dei famigliari, di intensità tale da fargli cambiare il tenore e le abitudini di vita.

La Corte di cassazione (sentenza 2726/2019) ha esaminato il caso di una faida condominia­le incorsa tra due famiglie in cui un componente della prima famiglia era stato condannato per il reato di cui all’ articolo 612 bis del Codice penale, per lesioni aggravate e per percosse, mentre gli altri due erano condannati per lesioni aggravate.

La Corte dichiarava inammissib­ile il ricorso e condannava i tre ricorrenti a pagare ciascuno 3mila euro alla cassa delle ammende. In particolar­e un ricorrente si lamentava di essere stato condannato per il reato di stalking, nonostante fosse stato, a sua volta, aggredito dalle persone offese. E affermava l’insussiste­nza del reato perché vi era stato uno sbilanciam­ento tra le parti e perché la motivazion­e della sentenza di condanna si basava solo sulle dichiarazi­oni delle persone offese. Inoltre la reciproca aggression­e avvenuta tra le parti escludeva la sussistenz­a delle aggravanti dei futili motivi, poiché la reciprocit­à della contesa rendeva la condotta dei ricorrenti non sintomo di una gratuita aggression­e criminale.

Infine, i ricorrenti chiedevano che fossero loro concesse le attenuanti generiche per la natura condominia­le del conflitto, che ne attenuava la gravità.

La Corte di cassazione rigettava tutti i motivi di ricorso in quanto osservava che la sussistenz­a del reato, di cui all’articolo 612 bis del Codice penale, non è esclusa dalle condotte aggressive delle persone offese.

Il giudice non ha accertato una condotta aggressiva da parte delle persone offese, che non è stata dimostrata dalle denunce querele e dai certificat­i medici prodotti dai ricorrenti , in quanto detto materiale non era stato esaminato nel dibattimen­to, per dimostrare lo stalking a parti invertite.

La Corte di cassazione sosteneva che la condotta dei ricorrenti fosse stata del tutto sproporzio­nata rispetto a quella delle persone offese. Pertanto nel caso trattato i ricorrenti avevano commesso i reati per futili motivi, in quanto la loro determinaz­ione criminosa è stata cagionata da uno stimolo esterno di tale lievità, banalità e sproporzio­ne, rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune sentire, un pretesto per nascondere, in realtà, lo sfogo di un impulso violento.

Infine la Corte di Cassazione condividev­a la motivazion­e del Tribunale che negava la concession­e delle attenuanti generiche, perché non le riteneva sussistent­i, nonostante l’incensurat­ezza dei ricorrenti, in quanto la natura condominia­le della contesa non rendeva meno grave il reato che cagionava aggression­i gravi alle persone.

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