Il Sole 24 Ore

Confisca per sproporzio­ne anche dopo il patteggiam­ento

Estesa ai reati tributari una misura nata per combattere la crimininal­ità organizzat­a Stretta irretroatt­iva Subito interessat­e le prossime dichiarazi­oni Iva

- Antonio Iorio

Anche ai reati tributari più gravi si applica il sequestro per sproporzio­ne o allargato e, successiva­mente, in caso di condanna o patteggiam­ento della pena, la confisca. È questa una delle novità più importanti e delicate apportate dal decreto fiscale (Dl 124/2019) in materia di reati tributari.

Il nuovo articolo 12-ter del Dlgs 74/2000 dispone, infatti, in caso di condanna (o patteggiam­ento della pena) per alcuni delitti fiscali (si veda la tabella in pagina), l’applicazio­ne del particolar­e istituto previsto dall’articolo 240-bis del Codice penale. In sostanza, viene introdotta la possibilit­à di confiscare denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustifica­re la provenienz­a e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibil­ità a qualsiasi titolo in valore sproporzio­nato al proprio reddito dichiarato o alla propria attività economica. Viene cioè meno il nesso di pertinenzi­alità o di continenza che ordinariam­ente deve sussistere tra beni sequestrat­i e reato.

Per comprender­e la severità di questa nuova previsione va ricordato che essa trova origine nel contrasto alla criminalit­à organizzat­a per aggredire la ricchezza non giustifica­ta ritenuta frutto dell’accumulazi­one illecita in base a una presunzion­e legale. Sinora il sequestro preventivo sin dalle fasi delle indagini preliminar­i finalizzat­o alla futura confisca riguardava il prodotto o il profitto del reato (l’ammontare dell’evasione), nell’ottica di riprenders­i dal reo ciò che avesse sottratto all’erario con la commission­e del reato tributario. Ora in aggiunta vi sarà la possibilit­à di sequestrar­e e poi, in caso di condanna, confiscare, anche ciò che appare sproporzio­nato rispetto a quanto dichiarato e all’attività economica svolta.

Per espressa previsione normativa trova applicazio­ne solo alle condotte poste in essere successiva­mente alla data di entrata in vigore della legge di conversion­e e pertanto a far tempo dal 25 dicembre 2020.

Nel caso quindi dei reati dichiarati­vi, le prime dichiarazi­oni interessat­e alla nuova misura saranno verosimilm­ente le dichiarazi­oni annuali Iva da presentare nei prossimi mesi.

Da evidenziar­e che, secondo l’ufficio del massimario della Corte di cassazione (relazione 3/2020) questa tipologia di sequestro e confisca potrà essere disposta anche con riferiment­o a beni acquisiti in epoca anteriore all’entrata in vigore delle disposizio­ni in parola. Ciò in quanto il principio di irretroatt­ività opera solo con riguardo alle confische aventi natura sanzionato­ria e non anche per quelle (come nella specie) da ricomprend­ere nelle misure di sicurezza (in tal senso Cassazione, sezione II penale, sentenza 56374/2018).

Più in concreto per l’applicazio­ne del nuovo istituto, si trasferisc­e sul soggetto, che ha la titolarità o la disponibil­ità dei beni, l’onere di dare un’esauriente spiegazion­e in termini economici (e non sempliceme­nte giuridico-formali) della liceità della loro provenienz­a, con l’allegazion­e di elementi che, pur senza avere la valenza probatoria civilistic­a in tema di diritti reali, possessori e obbligazio­nari, siano idonei a vincere tale presunzion­e (per tutte Sezioni unite, sentenze 17 dicembre 2003 e 36499/2018).

È evidente che con i reati tributari occorrerà comprender­e in che modo gli investigat­ori prima, e il pm dopo, riescano a distinguer­e la posizione della società, che normalment­e commette la violazione fiscale, rispetto a quella della persona fisica (rappresent­ante legale) che invece commette il reato. Si tratterà cioè di comprender­e le modalità di verifica della eventuale sproporzio­ne tra disponibil­ità e redditi conseguiti, se cioè debbano essere riferite a entrambi (società e persona fisica) o solo a uno di essi.

MANOVRA 2020

La stretta del decreto fiscale sui reati tributari

si spinge alle misure di sicurezza

patrimonia­li

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