Un salvagente dal ravvedimento ma la Corte di cassazione frena
Disponibilità giustificabile con l’evasione fiscale ma il debito deve essere estinto
Per giustificare la provenienza dei beni l’interessato, in base all’articolo 240-bis del Codice penale, potrà anche evidenziare che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, a condizione che l’obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge. Si potrà così verificare che:
l’evasione da cui trae origine il reato tributario giustifichi anche la sproporzione. Così, estinguendo il relativo debito tributario, in qualche modo si previene anche l’eventuale sequestro/confisca per sproporzione;
al contrario, l’obbligazione tributaria relativa al fatto costituente delitto non sia di ammontare tale da poter anche giustificare la rilevata sproporzione e quindi occorrerà individuare altre modalità di estinzione ai fini fiscali di tali differenze.
L’Ufficio del Massimario della Cassazione (relazione n. 3/2020) dubita dell’applicazione ai reati tributari della «causa di giustificazione» dell’estinzione dell’obbligazione tributaria mediante adempimento nelle forme di legge. Viene sostenuto cioè che una simile giustificazione ricollegata a fatti di evasione fiscale non avrebbe senso in quanto il presupposto dei delitti tributari sarebbe rappresentato proprio dall’accertamento dell’evasione.
Tale interpretazione non appare condivisibile in quanto sembra non considerare che la «sproporzione» eventualmente rilevata potrebbe non rappresentare il profitto del reato contestato, ma riguardare beni/ disponibilità non giustificabili che, proprio perché detenute da un soggetto condannato per reati tributari, si presumono formatisi, negli anni, con l’attività illecita. I beni e le disponibilità in questione potrebbero, in altre parole, essere differenti rispetto a quelli relativi al reato oggetto di condanna. Il reo potrebbe così avvalersi di tale giustificazione estinguendo l’obbligazione tributaria, come richiede la norma.
Semmai il problema sarà rappresentato dalle concrete modalità attraverso cui estinguere l’obbligazione tributaria. In molti casi infatti potrebbe trattarsi di somme “illecite” accumulate negli anni, alcuni dei quali non più accertabili. In concreto quindi non sarebbe possibile eseguire il ravvedimento. Si potrebbe ipotizzare (sempre evidentemente in assenza di altre idonee giustificazioni) di inserire tutti gli importi passati in una dichiarazione dei redditi ancora rettificabile, ma occorrerebbe comunque individuare un quadro della dichiarazione in cui aumentare l’imponibile. Forse occorrerà valutare l’indicazione in dichiarazione di “proventi illeciti” che come noto, a specifiche condizioni, sono tassabili. Dei chiarimenti operativi sul tema sono sicuramente necessari e auspicabili.