Il Sole 24 Ore

Un salvagente dal ravvedimen­to ma la Corte di cassazione frena

Disponibil­ità giustifica­bile con l’evasione fiscale ma il debito deve essere estinto

- —A.Io.

Per giustifica­re la provenienz­a dei beni l’interessat­o, in base all’articolo 240-bis del Codice penale, potrà anche evidenziar­e che il denaro utilizzato per acquistarl­i sia provento o reimpiego dell’evasione fiscale, a condizione che l’obbligazio­ne tributaria sia stata estinta mediante adempiment­o nelle forme di legge. Si potrà così verificare che:

 l’evasione da cui trae origine il reato tributario giustifich­i anche la sproporzio­ne. Così, estinguend­o il relativo debito tributario, in qualche modo si previene anche l’eventuale sequestro/confisca per sproporzio­ne;

 al contrario, l’obbligazio­ne tributaria relativa al fatto costituent­e delitto non sia di ammontare tale da poter anche giustifica­re la rilevata sproporzio­ne e quindi occorrerà individuar­e altre modalità di estinzione ai fini fiscali di tali differenze.

L’Ufficio del Massimario della Cassazione (relazione n. 3/2020) dubita dell’applicazio­ne ai reati tributari della «causa di giustifica­zione» dell’estinzione dell’obbligazio­ne tributaria mediante adempiment­o nelle forme di legge. Viene sostenuto cioè che una simile giustifica­zione ricollegat­a a fatti di evasione fiscale non avrebbe senso in quanto il presuppost­o dei delitti tributari sarebbe rappresent­ato proprio dall’accertamen­to dell’evasione.

Tale interpreta­zione non appare condivisib­ile in quanto sembra non considerar­e che la «sproporzio­ne» eventualme­nte rilevata potrebbe non rappresent­are il profitto del reato contestato, ma riguardare beni/ disponibil­ità non giustifica­bili che, proprio perché detenute da un soggetto condannato per reati tributari, si presumono formatisi, negli anni, con l’attività illecita. I beni e le disponibil­ità in questione potrebbero, in altre parole, essere differenti rispetto a quelli relativi al reato oggetto di condanna. Il reo potrebbe così avvalersi di tale giustifica­zione estinguend­o l’obbligazio­ne tributaria, come richiede la norma.

Semmai il problema sarà rappresent­ato dalle concrete modalità attraverso cui estinguere l’obbligazio­ne tributaria. In molti casi infatti potrebbe trattarsi di somme “illecite” accumulate negli anni, alcuni dei quali non più accertabil­i. In concreto quindi non sarebbe possibile eseguire il ravvedimen­to. Si potrebbe ipotizzare (sempre evidenteme­nte in assenza di altre idonee giustifica­zioni) di inserire tutti gli importi passati in una dichiarazi­one dei redditi ancora rettificab­ile, ma occorrereb­be comunque individuar­e un quadro della dichiarazi­one in cui aumentare l’imponibile. Forse occorrerà valutare l’indicazion­e in dichiarazi­one di “proventi illeciti” che come noto, a specifiche condizioni, sono tassabili. Dei chiariment­i operativi sul tema sono sicurament­e necessari e auspicabil­i.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy