Il Sole 24 Ore

Iperammort­amento, l’acconto versato congela le regole a cavallo tra due anni

La Dre Emilia-Romagna chiarisce cosa avviene al cambio delle regole Per ipotecare la disciplina sufficient­e l’acconto di almeno il 20% del costo

- Giorgio Gavelli

Nel caso di accettazio­ne dell’ordine del venditore e versamento di un acconto pari almeno al 20% del costo di acquisto in un periodo d’imposta, le regole vigenti in questo periodo, in materia di iperammort­amento, restano ferme, anche se la consegna del bene avviene oltre il termine di legge, in presenza di una diversa disciplina.

È uno dei temi trattati dalla Dre Emilia-Romagna in risposta ad una richiesta di consulenza giuridica presentata dall’Odcec di Forlì (prot. n. 909-10/2019). Si tratta di un chiariment­o atteso, applicabil­e anche nel passaggio tra maggiorazi­one del costo in vigore fino al 2019 e credito d’imposta vigente nel 2020.

L’ i per ammortamen­to ha avuto una diversa scansione temporale, ciascuna caratteriz­zata da un proprio provvedime­nto agevolativ­o che non costituiva una semplice riapertura dei termini precedenti. In particolar­e:

 l’articolo 1, comma 9 della legge n. 232/2016 ha agevolato( con una maggiorazi­one del 150% ai fini dell’ ammortamen­to) gli investimen­ti effettuati nel 2017( ovvero entro il 30 settembre 2018 con la“prenotazio­ne” di ordine e acconto nel 2017);

 l’articolo 1, comma 30 della legge n. 205/2017 ha agevolato (sempre al 150%) gli investimen­ti effettuati nel 2018 (ovvero nel 2019 con il medesimo meccanismo di “prenotazio­ne” nel 2018);

 l’articolo 1, comma 60 della legge n. 145/2018 ha agevolato( con percentual­i decrescent­i all’ aumentare del co stoma con il limite di 20 milioni di euro) gli investimen­ti effettuati nel 2019 (ovvero nel 2020 con “prenotazio­ne” nel 2019).

La legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 185 e seguenti) ha trasformat­o l’agevolazio­ne in un credito d’imposta (nel limite di 10 milioni di euro) applicabil­e agli investimen­ti 2020 o realizzati entro il 30 giugno 2021 se prenotati nel 2020.

Il dubbio riguardava l’ipotesi in cui l’acconto sia stato versato – con accettazio­ne dell’ordine - in presenza di una determinat­a legge (ad esempio nel 2017) ma il bene, per un ritardo di produzione, venga acquisitoo­ltre il termine previsto dalla legge n. 232/2016, ad esempio nel 2019 o nel 2020, in presenza di una diversa disciplina. A quale legge fare riferiment­o? Secondo la Dre Emilia-Romagna (ed in conformità a quanto sostenuto sul Sole 24 Ore del 26 novembre) si applicano le regole vigenti nell’anno di versamento dell’acconto (il 2017 nell’esempio) anche se nel frattempo la disciplina è mutata, applicando per analogia i principi espressi ad altri fini nella Circolare n. 8/E/2019 (risposte rese a Telefisco dell’anno scorso).

Con l’occasione sono stati posti all’agenzia altri due quesiti, riguardant­i investimen­ti (in proprietà nel primo caso, in locazione finanziari­a nel secondo) caratteriz­zati da un ritardo nell’interconne­ssione o nella perizia, che ha portato l’impresa ad applicare nel primo anno il superammor­tamento e dal secondo annol’ i per ammortamen­to. Il caso è tratta ton ell’ esempi on .9 dellacirco­laren. 4/E/2017, mal’aliquota di ammortamen­to ivi utilizzata (20%) semplifica i calcoli. L’esempio di cui alla consulenza giuridica riguarda un bene ad aliquota 15,5% e, tra le tre soluzioni prospettat­e, viene considerat­a corretta quella che applica tutte quote costanti dii per ammortamen­to ridotto, sino al residuo dell’ultimo anno.

Infine, inca sodi acquisizio­ne in leasing di un bene nel in funzione ed interconne­sso nello stesso periodo ma con perizia asseverata nel 2019 (risoluzion­e n. 27/E/2018), si stanzia( sulla quota capitale del leasing) un super ammortamen­to nel 2018 ed un iperammort­amento a partire dal 2019. Tuttavia, poiché il contratto ha una durata paria 60 mesi, ma unadeduzio neteorica fiscale di 42( aliquota di ammortamen­to 15%), il dubbio riguardava a partire da quale data iniziare a conteggiar­e i 42 mesi per fruire dell’ agevolazio­ne. In questo ca sola Dr e opta per il 1° gennaio 2019, vale a dire l’inizio del periodo d’imposta in cui si verificano tutte le condizioni necessarie perl’ i per ammortamen­to.

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