Il Sole 24 Ore

Revisori chiamati a fine anno: il 2020 è il primo esercizio

Assonime risolve il caso delle nomine a ridosso del 16 dicembre 2019 Dubbi sulla possibilit­à di pubblicare il bilancio 2019 senza relazione del revisore

- Nicola Cavalluzzo Valentina Martignoni

Assonime interviene sulla identifica­zione del primo esercizio da assoggetta­re a revisione, per la nomina del soggetto intervenut­a entro lo scorso 16 dicembre. Ad avviso dell’Associazio­ne (così ne “il Caso” 1/2020), poiché la nomina potrebbe essere stata fatta a ridosso della scadenza del periodo, il revisore non sarebbe in grado di effettuare tutte le attività previste (pianificaz­ione, verifiche periodiche e controllo sul bilancio) e conseguent­emente il primo esercizio da revisionar­e sarà il successivo (il 2020) e la nomina dovrà riguardare il triennio 2020-2022.

Si tratta dell’obbligo di nomina dell’organo di controllo nelle Srl che, per due esercizi consecutiv­i, hanno superato uno dei limiti previsti dal nuovo articolo 2477 del Codice civile e che hanno atteso il maggior termine di nove mesi per provvedere alla nomina. Nonostante il presuppost­o per la nomina si sia verificato già con l’assemblea che ha approvato il bilancio 2018, il terzo comma dell’articolo 379 del Codice della crisi concede, per l’anno di entrata in vigore, il termine di nove mesi per adeguarsi, in luogo dei 30 giorni previsti dal quinto comma dell’articolo 2477 del Codice civile.

In questo più ampio lasso di tempo, le società, hanno avuto modo di conformars­i alle nuove regole introdotte dall’articolo 375 del Codice della crisi che ha modificato l’articolo 2086 del Codice civile. I più reattivi, che senza attendere il maggior termine hanno optato per l’immediata applicazio­ne della norma, nominando i “controllor­i” entro i 30 giorni dalla constatazi­one del superament­o dei parametri, hanno permesso a questi ultimi di analizzare già nel corso del 2019 i vari processi aziendali e di esplicare con più efficacia la propria funzione.

Chi ha atteso fino all’ultimo, concederà al revisore meno tempo per effettuare i controlli sull’esercizio in chiusura. Assonime ricorda che si tratta di un’attività di durata che «non può che svolgersi nel corso dell’esercizio sulla base di un’attività pianificat­a». Conseguent­emente le società che abbiano nominato entro lo scorso 16 dicembre, possono far decorrere la revisione solo a partire dal primo esercizio successivo alla nomina e quindi dal 2020. Ferma restando la durata triennale (2020-2022).

Assonime offre una soluzione alternativ­a rispetto alla paventata nomina del controllor­e in occasione dell’approvazio­ne del bilancio 2019. Ma resta il dubbio sulla possibilit­à di pubblicare il bilancio 2019 privo della relazione del revisore poiché, l’obbligo di nomina è scattato con l’approvazio­ne del bilancio 2018 in cui è stato verificato il superament­o per due esercizi di uno dei limiti. L’unica “agevolazio­ne” è il diverso termine: i 30 giorni previsti dall’articolo 2477 del Codice civile, sono solo in questo caso diventati 9 mesi.

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