Il Sole 24 Ore

Sempre più diffuse le colonnine per auto elettriche

Scaricabil­e gratuitame­nte un vademecum per le installazi­oni

- Annarita D’Ambrosio

Uno strumento utile, in grado di fornire tutte le informazio­ni necessarie per le ricariche delle vetture elettriche in condominio e privatamen­te. È il vademecum predispost­o da Anaci Monza e Brianza, Motus, Cei Cives e Class Onlus, scaricabil­e gratuitame­nte al link https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/11/2019-vademecum-Condominio-low.pdf.

Il settore della mobilità elettrica infatti, è destinato a decollare anche in Italia , seppure i numeri a luglio settembre 2019 (anno di uscita del vademecum) risultasse­ro ancora scarsi: 24.311 i veicoli elettrici circolanti. L’aspetto del le regole condominia­li diventa rilevante anche perchè sono sempre più numerosi i cortili o giardini degli edifici privati trasformat­i in parcheggi.

Il Decreto Sviluppo, Dl 83/2012, ha modificato l’articolo 4 del Dpr 380/2001 inserendo due commi, 1bis e 1-ter. Quest’ultimo, in particolar­e aveva previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai Comuni di adeguare entro il primo giugno 2014 ,il proprio regolament­o edilizio. Previsione rimasta al palo e successiva­mente prorogata al 31 dicembre 2017 con il Dlgs numero 257/2016 che ha previsto «l’obbligo di installazi­one per tutti gli edifici residenzia­li di nuova costruzion­e con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali».

Se si dispone di un box privato, per installare la colonnina elettrica, si deve solo comunicare l’intenzione all’amministra­tore .

Qualora si necessiti di autorizzaz­ione assemblear­e, il discorso cambia. Il Dl Sviluppo all’articolo 17quinquie­s, comma 2, inquadra l’intervento tra le cosiddette ” innovazion­i agevolate” e prevede «in prima e seconda convocazio­ne, le maggioranz­e previste dall’articolo 1136, secondo comma Codice civile»: la maggioranz­a dei partecipan­ti all’assemblea che rappresent­i almeno 500 milleismi. L’installazi­one è in ogni caso da considerar­si un’innovazion­e gravosa o voluttaria in base all’articolo 1121 del Codice civile, ovvero condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.

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