Sempre più diffuse le colonnine per auto elettriche
Scaricabile gratuitamente un vademecum per le installazioni
Uno strumento utile, in grado di fornire tutte le informazioni necessarie per le ricariche delle vetture elettriche in condominio e privatamente. È il vademecum predisposto da Anaci Monza e Brianza, Motus, Cei Cives e Class Onlus, scaricabile gratuitamente al link https://emob-italia.it/wp-content/uploads/2019/11/2019-vademecum-Condominio-low.pdf.
Il settore della mobilità elettrica infatti, è destinato a decollare anche in Italia , seppure i numeri a luglio settembre 2019 (anno di uscita del vademecum) risultassero ancora scarsi: 24.311 i veicoli elettrici circolanti. L’aspetto del le regole condominiali diventa rilevante anche perchè sono sempre più numerosi i cortili o giardini degli edifici privati trasformati in parcheggi.
Il Decreto Sviluppo, Dl 83/2012, ha modificato l’articolo 4 del Dpr 380/2001 inserendo due commi, 1bis e 1-ter. Quest’ultimo, in particolare aveva previsto l’obbligo di installare le colonnine elettriche, imponendo ai Comuni di adeguare entro il primo giugno 2014 ,il proprio regolamento edilizio. Previsione rimasta al palo e successivamente prorogata al 31 dicembre 2017 con il Dlgs numero 257/2016 che ha previsto «l’obbligo di installazione per tutti gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali».
Se si dispone di un box privato, per installare la colonnina elettrica, si deve solo comunicare l’intenzione all’amministratore .
Qualora si necessiti di autorizzazione assembleare, il discorso cambia. Il Dl Sviluppo all’articolo 17quinquies, comma 2, inquadra l’intervento tra le cosiddette ” innovazioni agevolate” e prevede «in prima e seconda convocazione, le maggioranze previste dall’articolo 1136, secondo comma Codice civile»: la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno 500 milleismi. L’installazione è in ogni caso da considerarsi un’innovazione gravosa o voluttaria in base all’articolo 1121 del Codice civile, ovvero condòmini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.