Il Sole 24 Ore

Non si applica il divieto di dimora

Il veto di avviciname­nto non può comportare quello di usare l’abitazione

- Patrizia Maciocchi

Nello stalking condominia­le non può essere applicata la misura cautelare del divieto di avviciname­nto, se questa si traduce nel divieto di rientrare in casa. La Cassazione (sentenza 3240/2020) accoglie il ricorso di un indagato per stalking e lesioni aggravate.

Oggetto delle “attenzioni” del ricorrente era un vicino di casa insultato, anche a causa di una minorazion­e fisica, e, secondo l’accusa, in un’occasione aggredito fisicament­e. Il Pm aveva disposto un divieto di avviciname­nto alla persona offesa. Il Gip aveva inasprito la misura aggiungend­o l’obbligo di mantenersi ad una distanza di 50 metri dall’edificio in cui abitava la presunta vittima.

La Suprema corte annulla, con rinvio, l’ordinanza, perché la misura comporta, di fatto, un divieto di dimora, tra l’altro, non richiesto dal Pm. I giudici del riesame, premesso che l’indagato abitava al piano sopra a quello occupato dalla parte offesa, avevano osservato che la contiguità degli appartamen­ti avrebbe agevolato il reato. La soluzione stava, appunto, nel divieto di avviciname­nto a 50 metri, in base all’articolo 282-ter del Codice di rito penale. Una scelta fatta senza pensare, che questo comportava l’obbligo di abitare in un altro luogo: una misura diversa, che rientra nel raggio d’azione dell’articolo 283 del Codice di procedura penale. La Cassazione sottolinea la necessità di conciliare i diversi interessi in gioco: tutelare la persona offesa ma senza sacrificar­e ogni libertà del ricorrente. E nello specifico si trattava del diritto fondamenta­le di usare la propria abitazione.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy