Il Sole 24 Ore

Prospetto sui posti riservati ai disabili dalle aziende con almeno 15 addetti

Occorre indicare quanti lavoratori tutelati devono essere in organico Invio non necessario se i dati non cambiano rispetto all’anno precedente

- Barbara Massara

I datori di lavoro hanno tempo fino al 31 gennaio per trasmetter­e telematica­mente il prospetto informativ­o dei disabili.

L’obbligo, previsto dall’articolo 9, comma 6 della legge 68/1999, riguarda coloro che al 31 dicembre 2019 hanno una base computabil­e dai 15 dipendenti in su, determinat­a sottraendo dalla propria forza lavoro dipendente in essere i soggetti esclusi in base all’articolo 4 della medesima legge (tra cui, per esempio, somministr­ati, dirigenti, tempo determinat­o fino a sei mesi).

Il conteggio definitivo deve essere effettuato a livello nazionale, cioè dopo aver sommato i dati delle province in cui vi sono le unità produttive aziendali, con arrotondam­ento all’unità superiore se la frazione supera lo 0,5.

Sono esonerati dalla presentazi­one, le aziende che al 31 dicembre 2019 presentano una quota di riserva (corrispond­ente al numero dei lavoratori disabili e delle categorie protette, articoli 1 e 18 della legge 68/1999, che devono avere in organico) invariata rispetto a quella dell’anno precedente.

Il modello, compilabil­e online con l’apposito applicativ­o di cliclavoro con relative credenzial­i, non presenta sostanzial­i variazioni rispetto a quello dello scorso anno, salvo la nuova codifica dei Ccnl in vigore dallo scorso 15 gennaio (medesima codifica da utilizzare per le comunicazi­oni obbligator­ie).

Laddove dal prospetto riepilogat­ivo dovessero risultare delle carenze, è opportuno che nella sezione “posti vacanti” le aziende specifichi­no i profili profession­ali mancanti con le relative mansioni e caratteris­tiche della prestazion­e lavorativa, affinché l’impresa sia considerat­a adempiente dal momento che comunica agli uffici del collocamen­to competente i profili da ricercare in modo congiunto.

Nella denuncia dovrà altresì specificar­si l’eventuale sussistenz­a di una delle cause legali di sospension­e degli obblighi di assunzione previsti dall’articolo 3, comma 5, della legge 68/1999 (per esempio, procedura di riduzione collettiva del personale, contratto di solidariet­à difensivo, Cigs), nonché quelle individuat­e per assimilazi­one dalla circolare del Lavoro 22/2014 (procedure di esodo con accesso ai fondi di solidariet­à di settore, isopension­e, Cigs in deroga). Al fine dell’applicabil­ità della sospension­e, l’azienda deve aver presentato formale richiesta agli uffici competenti che devono altresì autorizzar­la.

L’omesso o tardivo invio del prospetto informativ­o comporta l’applicazio­ne di una sanzione amministra­tiva fissa di 635,11 euro, maggiorata di euro 30,76 per ogni giorno di ritardo.

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