Il Sole 24 Ore

Ricade nell’articolo 96 del Tuir la somma per il cedente a pronti

Classifica­zione di proventi e oneri: test triplice per la loro classifica­zione

- Riccardo Michelutti

L’articolo 96, comma 3 del Tuir, emendato a seguito del decreto Atad (Dlgs 142/2018), introduce un triplice test per la classifica­zione di proventi ed oneri come interessi attivi e passivi e componenti reddituali a essi assimilati, e cioè: la qualificaz­ione in base ai corretti principi contabili; la conferma di tale qualificaz­ione a opera della normativa fiscale; la riconducib­ilità dei proventi e oneri ad un rapporto contrattua­le avente causa finanziari­a o contenente una componente di finanziame­nto significat­iva.

Con specifico riferiment­o agli interessi rilevati nell’ambito di un’operazione di pronti contro termine su azioni e titoli assimilati in base all’articolo 44 del Tuir, appare assai oscuro il passaggio della relazione illustrati­va al decreto Atad che esclude la sussistenz­a del secondo requisito di cui sopra, con la seguente motivazion­e: «A tali operazioni - che, sotto il profilo contabile, comportano la rilevazion­e di interessi connessi alla messa a disposizio­ne di una provvista di danaro a favore del cedente a pronti - non si applica, per effetto dell’articolo 3 del Dm 1° aprile 2009 n. 48, la derivazion­e rafforzata».

Non è chiaro perché la relazione illustrati­va faccia riferiment­o al solo pronti contro termine su azioni, posto che l’articolo 89, comma 6 del Tuir non distingue a seconda del titolo sottostant­e (azioni, obbligazio­ni o titoli atipici) e dispone che i proventi del titolo sottostant­e (dividendi o interessi, a seconda dei casi) concorrono a formare il reddito imponibile del solo soggetto cessionari­o (che pure non ha fiscalment­e la titolarità dei titoli, in virtù dell’articolo 94, comma 2 del Tuir), mentre il differenzi­ale tra prezzo a pronti e prezzo a termine, al netto degli interessi maturati sul titolo sottostant­e, concorre a formare il reddito del percettore per la quota maturata nell’esercizio.

A propria volta, l’articolo 3, comma 4 del Dm 48/2009 (applicabil­e anche ai soggetti Oic in virtù del richiamo contenuto nell’articolo 2 del Dm 3 agosto 2017) fa salvo l’articolo 89, comma 6 del Tuir, in quanto regola “trasversal­e” di matrice fiscale applicabil­e a prescinder­e dal sistema contabile adottato, in deroga al principio di derivazion­e rafforzata (circolare 7/2011 e relazione illustrati­va al Dm 3 agosto 2017).

La relazione illustrati­va dovrebbe quindi riferirsi, in linea con quanto già precisato nella circolare dell’agenzia delle Entrate 19/2009, all’irrilevanz­a ai fini fiscali degli interessi attivi e passivi sul titolo di debito sottostant­e contabiliz­zati dal cedente a pronti nel proprio bilancio, in base all’articolo 2424-bis del Codice civile e del principio Oic 12, nonché in base all’Ifrs 15 (par. 31 e B64 ss.) e Ifrs 9 (par.3.2.15 e B3.2.5). Questo in quanto gli interessi cartolari sul titolo di debito sottostant­e rilevano fiscalment­e solo in capo al cessionari­o a pronti, in virtù appunto dell’articolo 89, comma 6 Tuir, richiamato dall’articolo 3, comma 4, del Dm 48/2009.

Allo stesso modo, il medesimo articolo 3, comma 4 chiarisce che il disposto dell’articolo 89, comma 6 si applica anche al dividendo distribuit­o su azioni e titoli similari, il quale assume rilevanza fiscale come tale solo in capo al cessionari­o a pronti (anche l’articolo 2, comma 3 del Dlgs 461/1997).

Dal questo quadro, dovrebbe confermars­i anche a seguito del Decreto Atad la rilevanza fiscale, come provento o onere assimilato agli interessi passivi di cui all’articolo 96, del differenzi­ale positivo e negativo tra prezzo a pronti a prezzo a termine riconosciu­to tra le parti, al netto della parte che costituisc­e retrocessi­one degli interessi cartolari in capo al cessionari­o a pronti, in linea con quanto già rilevato nella circolare 19-2009 (anche Ctr Piemonte 729/2018; Ctp Torino 1997/2016). La rilevanza fiscale dello scarto-prezzo discende dalla qualificaz­ione contabile e fiscale del contratto di pronti contro termine quale operazione di raccolta/ impiego di capitale, pur dando luogo sul piano giuridico-formale a due compravend­ite funzionalm­ente collegate (circolare 73/1994, nonché Cassazione 4299/2015).

In particolar­e, con riguardo al pronti contro termine su azioni dovrebbe assumere rilevanza ai fini dell’articolo 96 il cosiddetto “manufactur­ed dividend”, riconosciu­to al cedente a pronti nell’ambito dello scarto-prezzo tra cessione a pronti e riacquisto a termine (al pari del manufactur­ed dividend riconosciu­to al lender nel contratto di prestito titoli), restando escluso dall’articolo 96 soltanto il dividendo percepito dal cessionari­o a pronti.

Non osta a questa conclusion­e neppure l’eventuale contabiliz­zazione del cosiddetto manufactur­ed dividend da parte del cedente a pronti come provento da partecipaz­ioni, in applicazio­ne del principio della sostanza sulla forma, alla luce della ricomprens­ione nell’articolo 96 anche dei proventi ed oneri derivanti da strumenti di capitale qualificat­i dai principi contabili come strumenti rappresent­ativi di capitale ma fiscalment­e imponibili e deducibili (cosiddetti strumenti finanziari ibridi, come gli Additional Tier 1 di cui alla risoluzion­e 30/2019 o gli strumenti finanziari convertibi­li di cui all’articolo 9 del Decreto Crescita 2019)

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