Il Sole 24 Ore

Contrabban­do, e-cigarette come le «bionde»

Liquido per le sigarette elettronic­he equiparato al tabacco estero lavorato

- Patrizia Maciocchi

Norme sul contrabban­do di sigarette tradiziona­li estese al liquido per le e-cigarette.

La Cassazione (sentenza 3465) respinge il ricorso contro il sequestro probatorio dei flaconi con il liquido per le sigarette elettronic­he, trovati dal personale dell’agenzia delle Dogane

in quantità superiore a quella dichiarata e eccedente la franchigia prevista per diritti doganali e Iva.

La misura era giustifica­ta dagli indizi del reato di tentato contrabban­do di prodotti liquidi da inalazione per 4.500 ml, corrispond­enti a 25,335 chili di tabacco estero lavorato.

Il ricorrente contestava l’equiparazi­one dei liquidi ai tabacchi lavorati esteri, fatta dal Tribunale, applicando l’articolo 291-bis del testo unico delle legislazio­ne doganale (Dpr 43/1973), quello appunto sul contrabban­do di tabacco. Ad avviso della difesa l’articolo da applicare era il 295-bis sui diritti di confine per beni diversi che prevede solo una sanzione amministra­tiva pecuniaria.

Ma i giudici ricordano che la norma punisce con la multa e con la reclusione l’importazio­ne di tabacco di contrabban­do oltre i dieci chili. Al tabacco lavorato estero sono equiparati i liquidi da inalazione per sigarette elettronic­he, con o senza nicotina (Dpr 504/1995, articolo 62-quater).

Quanto ai criteri di equivalenz­a, sono individuat­i sulla base di apposite procedure tecniche definite con un provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Una determinaz­ione contenuta nella direttiva doganale 11038/Ru del 25 gennaio 2018 con la quale è stata prevista l’equivalenz­a di 1 ml di liquido con 5,63 grammi di sigarette convenzion­ale.

Né si può sostenere, come voleva la difesa, che nell’individuar­e il criterio di equivalenz­a, le direttive dell’agenzia delle Dogane volessero solo fornire i parametri utili a quantifica­re l’imposta di consumo perché richiamano il Dpr 504/95 (articolo 62-quater, commi 1-bis e 7-bis) proprio allo scopo di estendere ai liquidi la disciplina penale dei tabacchi.

Si tratta, di fatto, di norme in bianco, integrate dai provvedime­nti direttoria­li che si basano sul raffronto fra i tempi medi per il consumo di sigarette tradiziona­li, scelte tra le cinque marche più vendute, e quelli per consumare una e-cigarette, calcolati su un campione di dieci marche in commercio.

Per la Cassazione è una tecnica normativa da considerar­e consentita. Le norme penali possono essere rivestite di contenuti in base a norme extra-penali, a integrazio­ne del concetto. E queste ultime possono essere emanate da autorità amministra­tive o sovranazio­nali che dettano «disposizio­ni regolatric­i o impongono divieti anche in base ad accertamen­ti scientific­i relativi a situazioni storiche determinat­e». Come avvenuto, appunto, nel confronto tra le sigarette elettronic­he e le “bionde” tradiziona­li.

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