Dati alle Entrate sui conti svizzeri: ricorso entro 30 giorni
Nel Foglio federale le decisioni su informazioni degli ex clienti Bsi Si possono sfruttare i tempi del contenzioso in Svizzera per regolarizzare in Italia
È stata pubblicata ieri sul Foglio federale svizzero (l'equivalente della Gazzetta ufficiale italiana) la comunicazione dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (Afc) di aver emesso le decisioni finali per le persone che, malgrado l'avvenuta notifica attraverso lettera individuale o precedente pubblicazione sempre sul Foglio federale, non hanno acconsentito alla procedura semplificata di comunicazione dei loro dati all'omologa amministrazione finanziaria italiana e non hanno designato nei confronti degli Uffici finanziari svizzeri un domicilio nella Confederazione oppure un rappresentante autorizzato a ricevere le notifiche in Svizzera.
Lo scambio d'informazioni fiscali con la Svizzera infatti può avvenire in modoautomaticooppure,perleinformazioni precedenti al 1° gennaio 2017, su richiesta. Le cosiddette “domande raggruppate”, cioè le domande d'assistenzaamministrativainmateriafiscale riguardanti alcune categorie di contribuentiindividuabiliattraversodeterminaticomportamenti,hannosuperato il vaglio della giurisprudenza svizzeradilegittimitàetrovanobaselegaleneiprotocollibilateralienellanormativa nazionale svizzera.
In base a quest'ultima il contribuente italiano, il cui conto corrente in
Svizzera è oggetto di richiesta d'informazioni da parte dell'agenzia delle Entrate, può esercitare i suoi diritti nell'ambito della procedura amministrativa in Svizzera nominando un proprio rappresentante in loco presso il quale ricevere le notificazioni. Può in sostanza ricevere copia della richiesta d'assistenza e dei documenti raccolti dall'istituto di credito depositario dei conti correnti oggetto di interesse e che saranno trasmessi all'Italia.
Ciò presuppone peraltro che il contribuentesiaaconoscenzadelfattoche il suo conto corrente è oggetto di una domandad'assistenzaetaleconoscenza avviene o tramite la ricezione di una letteraraccomandatadellabancadepositaria del conto corrente oppure mediante la comunicazione dell'Afc pubblicatasulFogliofederale,comeèavvenutoil10dicembre2019periconticorrenti detenuti da contribuenti italiani tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016pressol'exBsiSa,oraEfgBankSa, enonregolarizzatifiscalmente(adagosto 2019 era stata la volta dei conti correnti detenuti presso la banca Ubs).
Contro la decisione finale, di cui vi è comunicazionesulFogliofederaledel4 febbraio2020,puòessereinterpostoricorso, entro 30 giorni, quindi entro il 5 marzo2020,attraversolanominadiun rappresentante in Svizzera. In caso di opposizione alla decisione, si instaura un contenzioso scritto che prevede un doppio grado di giudizio.
Il tempo tra l'instaurazione e la conclusione del contenzioso in Svizzera e l'eventuale ricezione da parte delle Entrate delle informazioni bancarie può evidentemente essere utilizzato per definire in Italia la posizione fiscale dei conti correnti svizzeri oggetto della domanda d'assistenza, anche tenendo conto delle nuove cause di non punibilità a seguito di regolarizzazione previste dall'ultima riforma dei reati tributari italiana.