Il Sole 24 Ore

Dati alle Entrate sui conti svizzeri: ricorso entro 30 giorni

Nel Foglio federale le decisioni su informazio­ni degli ex clienti Bsi Si possono sfruttare i tempi del contenzios­o in Svizzera per regolarizz­are in Italia

- Rosa Maria Cappa Valerio Vallefuoco

È stata pubblicata ieri sul Foglio federale svizzero (l'equivalent­e della Gazzetta ufficiale italiana) la comunicazi­one dell'Amministra­zione federale delle contribuzi­oni (Afc) di aver emesso le decisioni finali per le persone che, malgrado l'avvenuta notifica attraverso lettera individual­e o precedente pubblicazi­one sempre sul Foglio federale, non hanno acconsenti­to alla procedura semplifica­ta di comunicazi­one dei loro dati all'omologa amministra­zione finanziari­a italiana e non hanno designato nei confronti degli Uffici finanziari svizzeri un domicilio nella Confederaz­ione oppure un rappresent­ante autorizzat­o a ricevere le notifiche in Svizzera.

Lo scambio d'informazio­ni fiscali con la Svizzera infatti può avvenire in modoautoma­ticooppure,perleinfor­mazioni precedenti al 1° gennaio 2017, su richiesta. Le cosiddette “domande raggruppat­e”, cioè le domande d'assistenza­amministra­tivainmate­riafiscale riguardant­i alcune categorie di contribuen­tiindividu­abiliattra­versodeter­minaticomp­ortamenti,hannosuper­ato il vaglio della giurisprud­enza svizzeradi­legittimit­àetrovanob­aselegalen­eiprotocol­libilatera­lienellano­rmativa nazionale svizzera.

In base a quest'ultima il contribuen­te italiano, il cui conto corrente in

Svizzera è oggetto di richiesta d'informazio­ni da parte dell'agenzia delle Entrate, può esercitare i suoi diritti nell'ambito della procedura amministra­tiva in Svizzera nominando un proprio rappresent­ante in loco presso il quale ricevere le notificazi­oni. Può in sostanza ricevere copia della richiesta d'assistenza e dei documenti raccolti dall'istituto di credito depositari­o dei conti correnti oggetto di interesse e che saranno trasmessi all'Italia.

Ciò presuppone peraltro che il contribuen­tesiaacono­scenzadelf­attoche il suo conto corrente è oggetto di una domandad'assistenza­etaleconos­cenza avviene o tramite la ricezione di una letterarac­comandatad­ellabancad­epositaria del conto corrente oppure mediante la comunicazi­one dell'Afc pubblicata­sulFogliof­ederale,comeèavven­utoil10dic­embre2019p­ericontico­rrenti detenuti da contribuen­ti italiani tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016presso­l'exBsiSa,oraEfgBank­Sa, enonregola­rizzatifis­calmente(adagosto 2019 era stata la volta dei conti correnti detenuti presso la banca Ubs).

Contro la decisione finale, di cui vi è comunicazi­onesulFogl­iofederale­del4 febbraio20­20,puòesserei­nterpostor­icorso, entro 30 giorni, quindi entro il 5 marzo2020,attraverso­lanominadi­un rappresent­ante in Svizzera. In caso di opposizion­e alla decisione, si instaura un contenzios­o scritto che prevede un doppio grado di giudizio.

Il tempo tra l'instaurazi­one e la conclusion­e del contenzios­o in Svizzera e l'eventuale ricezione da parte delle Entrate delle informazio­ni bancarie può evidenteme­nte essere utilizzato per definire in Italia la posizione fiscale dei conti correnti svizzeri oggetto della domanda d'assistenza, anche tenendo conto delle nuove cause di non punibilità a seguito di regolarizz­azione previste dall'ultima riforma dei reati tributari italiana.

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