Ritardo minimo, la banca deve evitare il protesto
L’istituto ha l’obbligo di attivarsi immediatamente per bloccare il meccanismo
Risarcisce i danni al cliente la banca che non si attiva, immediatamente, per evitare il protesto di una cambiale pagata con minimo ritardo. La Cassazione (sentenza 2549) accoglie il ricorso del correntista, respinto in primo grado e considerato inammissibile, per le scarse possibilità di successo, in Corte d’Appello.
Il cliente aveva ammesso di aver dato disposizione all’istituto di pagare la cambiale, che scadeva il 18 gennaio - una domenica - solo il 20 dello stesso mese, anche se con valuta 18. Il ritardo di un solo giorno, non era bastato ai giudici di merito per affermare la responsabilità della banca. Ad avviso del tribunale non solo non era stata rispettata la deadline, ma ad essere rilevante era il tempo necessario per consentire alla somma corrisposta di entrare nella disponibilità del destinatario. Ma anche questo è un errore. La Suprema corte ricorda, infatti, che l’obbligazione, quando si sceglie la banca come luogo di pagamento, si estingue con il versamento all’istituto. Detto questo, la banca doveva fare una serie di passaggio obbligati che non ha fatto, facendo scattare una responsabilità di natura contrattuale.
Il dovere di attivarsi subito per impedire la levata del protesto, deriva anche dall’articolo 1175 del Codice civile che detta una clausola generale di buona fede oggettiva e correttezza, a integrazione della prestazione contrattuale. È indubbio - chiarisce la Corte - che l’istituto di credito accettando il pagamento con addebito in conto corrente, con valuta nel giorno di scadenza, nonostante il ritardo, abbia ingenerato nel debitore il ragionevole affidamento che l’estinzione del debito avesse scongiurato il rischio protesto. Se l’istituto avesse avuto dubbi sulla propria possibilità di intervenire per bloccare il meccanismo di levata del protesto, avrebbe dovuto esprimerli subito al cliente, per consentirgli di muoversi avvisando il pubblico ufficiale o, se troppo tardi, per ottenere, nell’immediatezza, la cancellazione. È inoltre evidente che la banca ha l’obbligo di restituire la provvista utilizzata per l’operazione non andata a buon fine.
Nello specifico il debitore ha subìto il protesto del titolo, ignorando che, malgrado il pagamento alla banca domiciliataria, la procedura non era stata fermata.
L’istituto di credito è così venuto meno ai suoi obblighi di diligenza con un danno non irrilevante, che il ricorrente aveva quantificato in 200mila euro.
Il correntista aveva infatti dovuto pagare nuovamente lo stesso titolo e affrontare, ingiustamente, un giudizio penale, che si era concluso con un’assoluzione, per aver falsamente dichiarato di non aver mai avuto protesti.