Il Sole 24 Ore

Scambio dati su conti svizzeri, rischio di accusa di riciclaggi­o

Si apre il contenzios­o in caso di opposizion­e all’invio di informazio­ni Finché il fisco italiano non riceve nulla è possibile la regolarizz­azione

- Valerio Vallefuoco

L’utilizzazi­one delle procedure conciliati­ve prima che le Entrate vengano in possesso delle informazio­ni inviate dalle banche elvetiche possono configurar­e il reato.

Lo scambio di informazio­ni tra amministra­zioni finanziari­e sui dati dei conti correnti anche con la Svizzera ormai è una realtà (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri). Le comunicazi­oni su tali dati possono avvenire in modo automatico oppure, per le informazio­ni precedenti al 1° gennaio 2017, su richiesta, ossia sulla base di domande d’assistenza amministra­tiva in materia fiscale che possono essere singole o di gruppo.

Le «domande raggruppat­e» si distinguon­o dalle domande di assistenza individual­i in quanto hanno come obiettivo non determinat­i contribuen­ti identifica­ti, bensì alcune categorie di contribuen­ti individuab­ili attraverso determinat­i comportame­nti. Questo tipo di domande ha ormai superato il vaglio della giurisprud­enza svizzera di legittimit­à e trova base legale nel Protocollo che modifica la Convenzion­e tra Italia e Svizzera per evitare le doppie imposizion­i del 23 febbraio 2015 e nella legge federale sull’assistenza amministra­tiva internazio­nale in materia fiscale.

In base a quest’ultima legge il contribuen­te italiano, il cui conto corrente in Svizzera è oggetto di richiesta di informazio­ni da parte delle Entrate, può esercitare i suoi diritti nell’ambito della procedura amministra­tiva in Svizzera nominando un rappresent­ante in loco per ricevere le notificazi­oni. Può inoltre costituirs­i nella procedura per ricevere copia della richiesta d’assistenza e delle informazio­ni bancarie raccolte dal detentore delle stesse, ossia l’istituto di credito depositari­o dei conti correnti oggetto di interesse. Ciò presuppone che il contribuen­te sia a conoscenza del fatto che il suo conto corrente è oggetto di una domanda d’assistenza e tale conoscenza può avvenire tramite la ricezione di una raccomanda­ta della banca o mediante la comunicazi­one dell’Amministra­zione federale delle contribuzi­oni sul Foglio federale.

In questo modo è avvenuta la notifica il 10 dicembre 2019 per i conti detenuti da contribuen­ti italiani tra il 23 febbraio 2015 e il 31 dicembre 2016 presso l’ex Bsi SA, ora Efg Bank SA e non regolarizz­ati fiscalment­e. Ad agosto 2019 era stata la volta dei conti detenuti nello stesso periodo presso Ubs AG. Una volta venuto a conoscenza della procedura in corso, il contribuen­te può scegliere di acconsenti­re a trasmetter­e

I clienti italiani possono utilizzare tutti gli strumenti di difesa. Ma fino a quando l’agenzia delle Entrate non riceve informazio­ni dalla Svizzera i contribuen­ti potrebbero accedere alle procedure di adesione conciliati­ve e di ravvedimen­to, usufruendo delle drastiche riduzioni delle sanzioni amministra­tive e della non punibilità penale prevista per le ipotesi di omessa e infedele dichiarazi­one, di superament­o delle soglie di omesso pagamento per le imposte dirette ed indirette e da ultimo per le ipotesi di frode fiscale ed utilizzo di fatture per prestazion­i inesistent­i all’autorità fiscale italiana i dati bancari che lo riguardano oppure di partecipar­e alla procedura, eventualme­nte facendo opposizion­e alla decisione con la quale l’Amministra­zione federale trasmette le informazio­ni bancarie, oppure disinteres­sarsi alla procedura.

In caso di opposizion­e, che va proposta entro 30 giorni dalla notifica al rappresent­ante in Svizzera o dalla pubblicazi­one in forma anonima sul Foglio federale, si instaura un contenzios­o scritto che prevede un doppio grado di giudizio, il primo davanti al Tribunale amministra­tivo federale e il secondo davanti al Tribunale federale.

L’alternativ­a alla regolarizz­azione attraverso procedure conciliati­ve e di ravvedimen­to (si veda la scheda a lato) potrebbe comportare l’accusa di autoricicl­aggio e riciclaggi­o con reato tributario presuppost­o che sono ormai perseguibi­li in entrambi gli Stati.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy