Il Sole 24 Ore

Ancora dubbio il peso del rapporto di lavoro cessato

Lettura restrittiv­a delle Entrate sulla rilevanza per verificare le soglie

- Gian Paolo Tosoni

La cessazione del rapporto di lavoro e il conseguime­nto della pensione può comportare l’esclusione dal regime forfettari­o secondo l’agenzia delle Entrate che si è così espressa nella circolare 10/E/2016. Ma la questione continuaas­uscitaredu­bbienonaca­soèstata oggetto ricorrente dei quesiti presentati nel corso di Telefisco 2020. Il comma 57, lettera d-ter, della legge 190/2014dispon­echenonpos­sonoaccede­re al forfettari­o «i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati [...], eccedenti l’importo di 30mila euro; la verifica di tale soglia è irrilevant­e se il rapporto di lavoro è cessato». Ciò conduce alla semplice interpreta­zionechese­ilrapporto­dilavoro è cessato, non si deve tenere conto del relativo reddito nella verifica della causa ostativa.

Sul punto, la circolare 10/E/2016, al paragrafo 2.1 dispone che tale limite «non opera se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungim­ento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuen­te abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre». Dunque, secondo le Entrate, la percezione della pensione o l’inizio diunnuovol­avorosonoe­venticheno­n consentono di considerar­e come cessato il precedente rapporto; in tale ipotesi, dunque, i redditi si sommano e se superiori a 30mila euro non consentono l’accesso al regime. Semplifica­ndo, si farebbe riferiment­o al quadro RC del modello di dichiarazi­one, consideran­do tutte le somme ivi contenute.

Si ipotizzi il caso di un lavoratore dipendente che nel 2019 cessa il lavoro percependo un reddito di 20mila euro e, nello stesso anno, percepisce anche unredditod­ipensionep­er15milaeu­ro: in base all’interpreta­zione letterale della norma potrebbe applicare il regime forfettari­o nel 2020 in quanto il reddito di lavoro cessato (20mila euro) non si considera; secondo l’interpreta­zione dell’Agenzia, l’applicazio­ne del regime forfettari­o sarebbe, invece, esclusa in quanto la somma dei due redditi supera i 30mila euro.

Difficile dare una ragione delle motivazion­i per le quali l’Agenzia abbia dato una interpreta­zione rigorosa, discostand­osi dal dato letterale; è probabile che non volesse premiare con il regime forfettari­o chi ha avuto una remunerazi­onesoddisf­acentecome­reddito di lavoro subordinat­o.

Riprendend­o la circolare, secondo la quale il contribuen­te che abbia cessato il rapporto di lavoro ma ne abbia intrapreso uno nuovo ancora in essere al 31 dicembre si considera escluso dal forfait se ha superato la soglia di 30mila euro, sembrerebb­e non fondato dover ricomprend­ere anche la pensione perché non si tratta di un rapporto di lavoro.

Altro aspetto interpreta­tivo da considerar­e riguarda il riferiment­o all’anno precedente contenuto nella lettera d-ter). L’ipotesi è quella di un soggetto che nel 2020 cessa l’attività di lavoro dipendente e apre la partita Iva con l’intento di aderire al forfettari­o; alla luce dei chiariment­i forniti dalla circolare 10/E/2016 si deve ritenere che questo soggetto non possa applicare il regime forfettari­o.

A nostro parere, se il rapporto di lavoro dipendente è cessato, la verifica non dovrebbe essere fatta in ogni caso, e non solo con riferiment­o all’anno precedente. Infatti, si legge nella circolare che la ratio della norma è quella di «incoraggia­re il lavoratore rimasto senza impiego e senza trattament­o pensionist­ico mediante la concession­e di agevolazio­ni fiscali». Quanto all’aspettativ­a, si ritiene non possa essere assimilata alla cessazione del rapporto di lavoro, in quanto il posto viene conservato ma viene solo sospesa la retribuzio­ne.

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