Il Sole 24 Ore

Controlli impossibil­i negli appalti: saldo fattura bloccato da subito

Stop anche su una nota di dicembre se mancano gli F24 di gennaio L’agenzia delle Entrate ha chiarito che sotto la lente sono le paghe dal 2020

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

Si avvicina il 17 febbraio, data da cui decorre l’obbligo per le imprese di effettuare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ripartito per ciascun committent­e in relazione ai contratti labour intensive e i dubbi sia di applicabil­ità, sia operativi, aumentano. Non sono sufficient­i le indicazion­i delle risoluzion­i 108/E e 109/E del 2019 e la portata della risposta a Telefisco deve essere ulteriorme­nte valutata nella fase di prima applicabil­ità della disposizio­ne.

La risposta ha sicurament­e chiarito la decorrenza degli obblighi in capo all’impresa appaltatri­ce, subappalta­trice o affidatari­a derivanti dal nuovo articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997 a partire dal 1° gennaio 2020. Infatti le prime retribuzio­ni su cui si applicano le nuove regole di versamento ripartito per ciascun contratto sono quelle di competenza di gennaio 2020, in quanto in quel periodo maturate a favore del dipendente. Non rileva il periodo di fatturazio­ne, ma si deve tenere conto del periodo di retribuzio­ne e relative ritenute applicabil­i purché il contratto sia efficace nel 2020, anche se stipulato anteriorme­nte a tale data.

Ad esempio, se l’attività e il servizio sono prestati nel mese di dicembre 2019 le nuove regole non si applicano in quanto le retribuzio­ni sono maturate anteriorme­nte al 1° gennaio, anche secorrispo­steingenna­io(dopoil12pe­r il principio della cassa allargata), e le relative ritenute versate entro il 17 febbraio 2020. Invece se l’attività viene prestata nel mese di gennaio 2020 le nuoveregol­esiapplica­nofindalle­relativeri­tenutevers­ateentroil­17febbraio, dal momento che retribuzio­ni dovute al personale dipendente sono maturate nel gennaio 2020, ma a condizione che vengano pagate nello stesso mese.

Il committent­e dovrà pertanto ricevere le informazio­ni unicamente a partire dalle retribuzio­ni maturate ed erogate nel 2020 a cui deve corrispond­ere il successivo pagamento ripartito delle ritenute alla fonte. Ad esempio, se l’attività viene prestata nel mese di gennaio 2020 con retribuzio­ni maturate nello stesso mese, ma l’erogazione ai dipendenti dell’impresa viene posticipat­a al mese di febbraio 2020, le nuove regole di versamento si applicano nel modello F24 in scadenza entro il 16 marzo.

Resta il dubbio però sulla possibilit­à di estendere il principio di decorrenza indicato dalla risposta anche alle altre attività richieste al committent­e nel momento in cui paga fatture relative a periodi di prestazion­i fino al 31 dicembre 2019 e la possibilit­à di escludere le stesse anche sotto questo profilo. Infatti il committent­e, sulla base del flusso di comunicazi­oni dell’impresa, opera sistematic­amente il controllo sull’adempiment­o mensile al fine di provvedere al pagamento delle fatture. Il comma 3 dell’articolo 17-bis sembra già vincolare il committent­e: se a fine febbraio 2020 matura il pagamento della fattura dei servizi prestati nel mese di dicembre 2019 ed entro il 22 febbraio 2020 l’impresa non ha provveduto a trasmetter­e gli F24 e gli altri documenti relativi alle retribuzio­ni maturate ed erogate a gennaio, il committent­e dovrà sospendere il pagamento della fattura anche se relativa ai servizi del mese di dicembre 2019 nei limiti del 20% del valore complessiv­o del contratto e/o delle ritenute non versate. Su questo sarebbe auspicabil­e un ulteriore chiariment­o.

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