Controlli impossibili negli appalti: saldo fattura bloccato da subito
Stop anche su una nota di dicembre se mancano gli F24 di gennaio L’agenzia delle Entrate ha chiarito che sotto la lente sono le paghe dal 2020
Si avvicina il 17 febbraio, data da cui decorre l’obbligo per le imprese di effettuare il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ripartito per ciascun committente in relazione ai contratti labour intensive e i dubbi sia di applicabilità, sia operativi, aumentano. Non sono sufficienti le indicazioni delle risoluzioni 108/E e 109/E del 2019 e la portata della risposta a Telefisco deve essere ulteriormente valutata nella fase di prima applicabilità della disposizione.
La risposta ha sicuramente chiarito la decorrenza degli obblighi in capo all’impresa appaltatrice, subappaltatrice o affidataria derivanti dal nuovo articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997 a partire dal 1° gennaio 2020. Infatti le prime retribuzioni su cui si applicano le nuove regole di versamento ripartito per ciascun contratto sono quelle di competenza di gennaio 2020, in quanto in quel periodo maturate a favore del dipendente. Non rileva il periodo di fatturazione, ma si deve tenere conto del periodo di retribuzione e relative ritenute applicabili purché il contratto sia efficace nel 2020, anche se stipulato anteriormente a tale data.
Ad esempio, se l’attività e il servizio sono prestati nel mese di dicembre 2019 le nuove regole non si applicano in quanto le retribuzioni sono maturate anteriormente al 1° gennaio, anche secorrisposteingennaio(dopoil12per il principio della cassa allargata), e le relative ritenute versate entro il 17 febbraio 2020. Invece se l’attività viene prestata nel mese di gennaio 2020 le nuoveregolesiapplicanofindallerelativeritenuteversateentroil17febbraio, dal momento che retribuzioni dovute al personale dipendente sono maturate nel gennaio 2020, ma a condizione che vengano pagate nello stesso mese.
Il committente dovrà pertanto ricevere le informazioni unicamente a partire dalle retribuzioni maturate ed erogate nel 2020 a cui deve corrispondere il successivo pagamento ripartito delle ritenute alla fonte. Ad esempio, se l’attività viene prestata nel mese di gennaio 2020 con retribuzioni maturate nello stesso mese, ma l’erogazione ai dipendenti dell’impresa viene posticipata al mese di febbraio 2020, le nuove regole di versamento si applicano nel modello F24 in scadenza entro il 16 marzo.
Resta il dubbio però sulla possibilità di estendere il principio di decorrenza indicato dalla risposta anche alle altre attività richieste al committente nel momento in cui paga fatture relative a periodi di prestazioni fino al 31 dicembre 2019 e la possibilità di escludere le stesse anche sotto questo profilo. Infatti il committente, sulla base del flusso di comunicazioni dell’impresa, opera sistematicamente il controllo sull’adempimento mensile al fine di provvedere al pagamento delle fatture. Il comma 3 dell’articolo 17-bis sembra già vincolare il committente: se a fine febbraio 2020 matura il pagamento della fattura dei servizi prestati nel mese di dicembre 2019 ed entro il 22 febbraio 2020 l’impresa non ha provveduto a trasmettere gli F24 e gli altri documenti relativi alle retribuzioni maturate ed erogate a gennaio, il committente dovrà sospendere il pagamento della fattura anche se relativa ai servizi del mese di dicembre 2019 nei limiti del 20% del valore complessivo del contratto e/o delle ritenute non versate. Su questo sarebbe auspicabile un ulteriore chiarimento.