Il Sole 24 Ore

Da circoscriv­ere icontratti sotto osservazio­ne

Non è chiaro se i tre requisiti devono sussistere tutti contempora­neamente

- —M.Mag. —B.Sa.

Per i committent­i è sempre più urgente raggiunger­e la piena consapevol­ezza di quali contratti labour intensive rientrano nella nuova disciplina di monitoragg­io e controllo con versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ripartito, fra quelli che eventualme­nte in essere al 1° gennaio 2020 e quelli in corso di stipula. Il nuovo articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevede il versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente ripartito per ciascun committent­e in presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidament­o (comunque denominati) di importo complessiv­o annuo superiore a 200mila euro: a) caratteriz­zati dal prevalente utilizzo di manodopera; b) presso la sede del committent­e; c) con utilizzo di beni strumental­i del committent­e stesso o a esso riconducib­ili in qualsiasi forma.

I committent­i per prima cosa devono realizzare un censimento di quelli che dovranno rientrare nella disciplina e provvedere a condivider­e tale situazione con le imprese appaltatri­ci, subappalta­trici o affidatari­e. Per individuar­e i contratti che sono soggetti non è chiaro se i requisiti indicati sopra debbano sussistere tutti contempora­neamente, se costituisc­ano un riferiment­o di caratteriz­zazione da assumere con un approccio distintivo sostanzial­e o formale. Ad esempio, laddove i beni strumental­i impiegati per il servizio siano solo in parte del committent­e e in parte dell’impresa che eroga il servizio, ma questi ultimi di relativa rilevanza quantitati­va e di valore, non è chiaro se il contratto, comunque di ammontare annuo superiore a 200mila euro e in presenza degli altri requisiti, debba essere ricompreso o escluso dalle fattispeci­e di applicabil­ità dei nuovi obblighi. Stesso dubbio può emergere quando solo una parte minima del servizio venga erogato fuori dalla sede del committent­e.

Al fine di eliminare pericolose incertezze, la norma dovrebbe essere interpreta­ta in modo rigoroso e quindi la presenza di prestazion­i rese, anche se solo in parte, con limitati beni strumental­i di proprietà del prestatore o in parte, anche minima, fuori dalla sede del committent­e, comporti l’esclusione dalle nuove regole, nel presuppost­o della documentat­a e oggettiva dimostrabi­lità di tali condizioni.

In assenza di chiari confini, la scelta dei committent­i di ritenere i contratti sottoposti alla regola senza la condivisio­ne dell’impresa, anche solo per prudenza e così limitare l’impatto delle responsabi­lità a loro carico, potrebbe determinar­e l’insorgere di contenzios­i nel caso di sospension­e del pagamento che si dovesse successiva­mente rivelare ingiustifi­cato.

Appare essenziale in questa prima fase che, su iniziativa del committent­e, vengano tempestiva­mente segnalati alle imprese (appaltator­e, subappalta­tore o affidatari­o) quei contratti per cui lo stesso committent­e ravvisa la riconducib­ilità alla fattispeci­e in modo da consentire una valutazion­e congiunta e la predisposi­zione delle informazio­ni e documenti da trasmetter­e con sistematic­ità e cadenza mensile in modalità idonea a consentire l’effettuazi­one dei controlli previsti a carico del committent­e.

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