Da circoscrivere icontratti sotto osservazione
Non è chiaro se i tre requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente
Per i committenti è sempre più urgente raggiungere la piena consapevolezza di quali contratti labour intensive rientrano nella nuova disciplina di monitoraggio e controllo con versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente ripartito, fra quelli che eventualmente in essere al 1° gennaio 2020 e quelli in corso di stipula. Il nuovo articolo 17-bis nel Dlgs 241/1997, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, prevede il versamento delle ritenute relative al lavoro dipendente ripartito per ciascun committente in presenza di contratti di appalto, subappalto e di affidamento (comunque denominati) di importo complessivo annuo superiore a 200mila euro: a) caratterizzati dal prevalente utilizzo di manodopera; b) presso la sede del committente; c) con utilizzo di beni strumentali del committente stesso o a esso riconducibili in qualsiasi forma.
I committenti per prima cosa devono realizzare un censimento di quelli che dovranno rientrare nella disciplina e provvedere a condividere tale situazione con le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie. Per individuare i contratti che sono soggetti non è chiaro se i requisiti indicati sopra debbano sussistere tutti contemporaneamente, se costituiscano un riferimento di caratterizzazione da assumere con un approccio distintivo sostanziale o formale. Ad esempio, laddove i beni strumentali impiegati per il servizio siano solo in parte del committente e in parte dell’impresa che eroga il servizio, ma questi ultimi di relativa rilevanza quantitativa e di valore, non è chiaro se il contratto, comunque di ammontare annuo superiore a 200mila euro e in presenza degli altri requisiti, debba essere ricompreso o escluso dalle fattispecie di applicabilità dei nuovi obblighi. Stesso dubbio può emergere quando solo una parte minima del servizio venga erogato fuori dalla sede del committente.
Al fine di eliminare pericolose incertezze, la norma dovrebbe essere interpretata in modo rigoroso e quindi la presenza di prestazioni rese, anche se solo in parte, con limitati beni strumentali di proprietà del prestatore o in parte, anche minima, fuori dalla sede del committente, comporti l’esclusione dalle nuove regole, nel presupposto della documentata e oggettiva dimostrabilità di tali condizioni.
In assenza di chiari confini, la scelta dei committenti di ritenere i contratti sottoposti alla regola senza la condivisione dell’impresa, anche solo per prudenza e così limitare l’impatto delle responsabilità a loro carico, potrebbe determinare l’insorgere di contenziosi nel caso di sospensione del pagamento che si dovesse successivamente rivelare ingiustificato.
Appare essenziale in questa prima fase che, su iniziativa del committente, vengano tempestivamente segnalati alle imprese (appaltatore, subappaltatore o affidatario) quei contratti per cui lo stesso committente ravvisa la riconducibilità alla fattispecie in modo da consentire una valutazione congiunta e la predisposizione delle informazioni e documenti da trasmettere con sistematicità e cadenza mensile in modalità idonea a consentire l’effettuazione dei controlli previsti a carico del committente.