Esenti Iva solo i corsi professionali
Legge sulle scuole guida ma la Corte Ue apre nuovi fronti
L’esenzione Iva sulla formazione non c’è se la didattica, come per i corsi per patenti di guida, ha natura specialistica e non ha diretta finalità professionale. È il quadro non proprio chiaro - che esce dal Dl 124/2019 (l’ultimo decreto fiscale) e dal chiarimento interpretativo fornito dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020.
L’articolo 32 del Dl ha modificato l’articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto Iva, stabilendo l’imponibilità ai fini Iva per le patenti B e C1 (rispettivamente per vetture e mezzi fino a 7,5 tonnellate e con non più di nove posti). L’Agenzia, nella sua risposta a Telefisco sull’argomento, ha esteso l’imponibilità alle A, A1 e A2 (per moto).
Dalla relazione illustrativa al Dl emerge che la modifica all’articolo 10 è per limitare il perimetro delle prestazioni didattiche esenti, specificando che nell’esenzione non ricade l’insegnamento per le patenti di categoria B e C1. Ma la prima parte della norma - che prevede l’esenzione, tra le altre, per «… le prestazioni didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiornamento e la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da Onlus» - resta immutata. In sostanza, l’esclusione dall’esenzione riguarda espressamente solo le lezioni per patenti B e C1. D’altronde, il testo della norma non è un caso, ma una scelta ponderata.
La prima proposta di modifica della norma, diretta a sostituire l’espressione «e quelle didattiche di ogni genere» con «le prestazioni d’insegnamento scolastico o universitario», avrebbe comportato una restrizione dell’esenzione molto più incisiva. Ma, se vogliamo, più conforme alla sentenza della Corte di giustizia Ue, causa C449/17, a cui la riforma è espressamente ispirata. Infatti, la Corte conclude che l’insegnamentoper le patenti B e C1 non rientra nell’esenzione, ma il principio di diritto sotteso è molto più ampio.
Per la Corte, la nozione di «insegnamento scolastico o universitario» esente Iva ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissione di conoscenze e competenze su un insieme ampio e diversificato di materie. Un insegnamento specialistico, come appunto le lezioni delle autoscuole, non ha queste caratteristiche e, pertanto, non può essere considerato esente.
In sostanza, la Corte non decide per l’imponibilità delle sole lezioni di guida, ma per tutti gli insegnamenti specialistici che non hanno i caratteri propri dell’insegnamento scolastico/universitario.
Ritornando al Dl 124/2019, la scelta del legislatore che fa salva l’esenzione Iva per le prestazioni didattiche di ogni genere (in altre parole, che fa salvi gli insegnamenti specialistici) evidentemente non è stata nel senso di adeguarsi in toto all’ordinamento europeo.
L’intervento delle Entrate a Telefisco rimedia, consigliando di interpretare la norma interna in senso conforme alle norme e alla giurisprudenza europea e, di conseguenza, considerando soggette ad Iva anche i corsi per l’ottenimento delle patenti A, A1, e A2 in quanto insegnamenti specialistici.
A questo punto, però, sarebbe legittimo concludere che tutte le prestazioni didattiche specialistiche (scuole di volo, nautiche, di sci, di musica eccetera), al pari delle lezioni di guida, non beneficiano dell’esenzione Iva. Ma per le normativa nazionale vigente restano esenti quelle riconducibili nell’ambito della formazione professionale (compreso l’insegnamento della guida per le patenti C e D), non interessate dalle recenti modifiche.
A Telefisco l’agenzia Entrate ha affermato che anche le licenze per moto sono imponibili
Il principio seguito dai giudici europei riguarda tutte le lezioni fuori da scuole e atenei