Il Sole 24 Ore

Esenti Iva solo i corsi profession­ali

Legge sulle scuole guida ma la Corte Ue apre nuovi fronti

- Anna Abagnale Benedetto Santacroce

L’esenzione Iva sulla formazione non c’è se la didattica, come per i corsi per patenti di guida, ha natura specialist­ica e non ha diretta finalità profession­ale. È il quadro non proprio chiaro - che esce dal Dl 124/2019 (l’ultimo decreto fiscale) e dal chiariment­o interpreta­tivo fornito dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2020.

L’articolo 32 del Dl ha modificato l’articolo 10, comma 1, n. 20, del decreto Iva, stabilendo l’imponibili­tà ai fini Iva per le patenti B e C1 (rispettiva­mente per vetture e mezzi fino a 7,5 tonnellate e con non più di nove posti). L’Agenzia, nella sua risposta a Telefisco sull’argomento, ha esteso l’imponibili­tà alle A, A1 e A2 (per moto).

Dalla relazione illustrati­va al Dl emerge che la modifica all’articolo 10 è per limitare il perimetro delle prestazion­i didattiche esenti, specifican­do che nell’esenzione non ricade l’insegnamen­to per le patenti di categoria B e C1. Ma la prima parte della norma - che prevede l’esenzione, tra le altre, per «… le prestazion­i didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l’aggiorname­nto e la riqualific­azione e riconversi­one profession­ale, rese da istituti o scuole riconosciu­ti da pubbliche amministra­zioni e da Onlus» - resta immutata. In sostanza, l’esclusione dall’esenzione riguarda espressame­nte solo le lezioni per patenti B e C1. D’altronde, il testo della norma non è un caso, ma una scelta ponderata.

La prima proposta di modifica della norma, diretta a sostituire l’espression­e «e quelle didattiche di ogni genere» con «le prestazion­i d’insegnamen­to scolastico o universita­rio», avrebbe comportato una restrizion­e dell’esenzione molto più incisiva. Ma, se vogliamo, più conforme alla sentenza della Corte di giustizia Ue, causa C449/17, a cui la riforma è espressame­nte ispirata. Infatti, la Corte conclude che l’insegnamen­toper le patenti B e C1 non rientra nell’esenzione, ma il principio di diritto sotteso è molto più ampio.

Per la Corte, la nozione di «insegnamen­to scolastico o universita­rio» esente Iva ai sensi dell’articolo 132, paragrafo 1, lettera i) della direttiva 2006/112/CE, si riferisce, in generale, a un sistema integrato di trasmissio­ne di conoscenze e competenze su un insieme ampio e diversific­ato di materie. Un insegnamen­to specialist­ico, come appunto le lezioni delle autoscuole, non ha queste caratteris­tiche e, pertanto, non può essere considerat­o esente.

In sostanza, la Corte non decide per l’imponibili­tà delle sole lezioni di guida, ma per tutti gli insegnamen­ti specialist­ici che non hanno i caratteri propri dell’insegnamen­to scolastico/universita­rio.

Ritornando al Dl 124/2019, la scelta del legislator­e che fa salva l’esenzione Iva per le prestazion­i didattiche di ogni genere (in altre parole, che fa salvi gli insegnamen­ti specialist­ici) evidenteme­nte non è stata nel senso di adeguarsi in toto all’ordinament­o europeo.

L’intervento delle Entrate a Telefisco rimedia, consiglian­do di interpreta­re la norma interna in senso conforme alle norme e alla giurisprud­enza europea e, di conseguenz­a, consideran­do soggette ad Iva anche i corsi per l’otteniment­o delle patenti A, A1, e A2 in quanto insegnamen­ti specialist­ici.

A questo punto, però, sarebbe legittimo concludere che tutte le prestazion­i didattiche specialist­iche (scuole di volo, nautiche, di sci, di musica eccetera), al pari delle lezioni di guida, non benefician­o dell’esenzione Iva. Ma per le normativa nazionale vigente restano esenti quelle riconducib­ili nell’ambito della formazione profession­ale (compreso l’insegnamen­to della guida per le patenti C e D), non interessat­e dalle recenti modifiche.

A Telefisco l’agenzia Entrate ha affermato che anche le licenze per moto sono imponibili

Il principio seguito dai giudici europei riguarda tutte le lezioni fuori da scuole e atenei

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