Il Sole 24 Ore

I dati sui carburanti si inviano separati dalle altre vendite

Non si possono mischiare i proventi dalla cessione di benzine e autolavagg­io

- Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

Cessioni di carburanti per autotrazio­ne diversi da benzina e gasolio esclusi dall’obbligo di memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi.

Vanno invece inviati i dati delle operazioni diverse dalle vendite di carburanti se i relativi ricavi o compensi superano l’1% del volume d’affari dell’anno precedente.

Con la risposta a interpello 20/E del 5 febbraio 2020, l’agenzia delle Entrate delinea e chiarisce il quadro complessiv­o degli adempiment­i richiesti agli esercenti impianti di distribuzi­one di carburante, precisando come eventuali corrispett­ivi percepiti tramite distributo­ri automatici, quali le «macchinett­e cambia monete» per autolavagg­io, vanno trasmessi utilizzand­o le regole sulle vending machine, potendo tuttavia confluire nell’unico flusso di trasmissio­ne dei dati quando nella medesima unità locale sia stato installato un registrato­re telematico per le operazioni diverse dalle cessioni di benzina e gasolio.

Resta comunque ferma l’emissione di fattura elettronic­a in caso di cessioni di benzina e gasolio destinati a essere utilizzati come carburanti per motori quando effettuate nei confronti dei soggetti passivi di imposta; invece per le cessioni di tali tipologie di carburante a favore di consumator­i finali, la memorizzaz­ione e l’invio dei dati, pur potendo sempre avvenire su base volontaria, segue la calendariz­zazione stabilita e differenzi­ata in ragione sia del provvedime­nto direttoria­le del 28 maggio 2018, in base al quale le stazioni ad elevata automazion­e («ghost station») sono già a regime dal 1° luglio 2018, sia del più recente provvedime­nto del 30 dicembre 2019 il quale ha disposto un avvio graduale in base ai volumi erogati coinvolgen­do quindi, dal 1° gennaio 2020, solamente gli impianti che hanno erogato complessiv­amente nel 2018 una quantità superiore a tre milioni di litri di benzina e gasolio; dal 1° luglio 2020 per quantità non superiori a 1,5 milioni di litri mentre dal 1° gennaio 2021 tutti gli esercenti, a prescinder­e dalle quantità erogate nel 2018.

L’istanza di interpello è stata presentata da un esercente impianto di distribuzi­one con annesso autolavagg­io il quale avrebbe voluto inviare, con una unica trasmissio­ne, tutti i corrispett­ivi percepiti nella giornata, comprenden­dovi non solo gli incassi delle macchinett­e «cambia monete» ma anche quelli derivanti da tutte le altre vendite.

La risposta dell’agenzia delle Entrate, ripercorre­ndo il quadro normativo e regolament­are di riferiment­o, esclude la fattibilit­à della soluzione proposta dal contribuen­te in quanto, nonostante la loro contempora­neità, le operazioni di commercio al dettaglio, quelle da cessioni di benzina e gasolio e le erogazioni da distributo­ri automatici presentano aspetti peculiari tali da escluderne l’invio unitario con un unico flusso di dati, anche solo consideran­do che i dati dei corrispett­ivi da benzina e gasolio sono da trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Dogane e Monopoli soprattutt­o al fine della implementa­zione delle semplifica­zioni per la tenuta dei registri di carico e scarico.

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