Il Sole 24 Ore

Stock option tassate al momento dell’acquisizio­ne

L’Agenzia non permette di attendere l’uscita amichevole

- Alessandro Germani

In tema di tassazione delle stock option assegnate al dipendente, il momento impositivo è quello in cui il manager acquisisce le azioni (vested C ordinary shares). Questo il contenuto della risposta 23 di ieri.

Alfa è una holding inglese non quotata a capo di un gruppo di società operanti in ambito It, fra cui l’istante italiana beta. È previsto un piano di incentivaz­ione dei manager con azioni di tipo C della holding. Ai manager sono attribuiti titoli (unvested C ordinary shares) rappresent­ativi del diritto a ottenere, a certe condizioni, un certo numero di vested C ordinary shares.

La conversion­e dei diritti in azioni segue una certa logica premiale legata alla permanenza del manager.

Le azioni assegnate prevedono:  un periodo di lock up di cinque anni;  la possibilit­à di cessione solo a coniuge e figli, altresì unici potenziali beneficiar­i delle stesse se conferite in trust o in caso di morte del manager.

Esistono consuete regole di good/ bad leavership del manager. Si configura come bad leaver il manager che, fuori dai casi di morte, inabilità o pensioname­nto, esce dal gruppo prima di un certo lasso temporale rispetto all’attribuzio­ne dei titoli vested e unvested. In tal caso il manager non potrà più convertire i titoli unvested e sarà obbligato a cedere le azioni vested ai soci A e B che avranno un diritto di opzione (rectius di prelazione) al riacquisto delle azioni C in proporzion­e alle quote possedute.

Il prezzo di riacquisto sarà di favore, il minore fra quello di mercato e quanto pagato dal bad leaver all’atto della vestizione delle azioni C. Per l’istante la determinaz­ione del benefit delle stock option in capo al manager (e la conseguent­e tassazione) dovrebbero avvenire non all’atto dell’assegnazio­ne delle vested C ordinary shares, ma al successivo momento in cui, decorso il lasso temporale previsto, l’assegnatar­io uscirà dalla posizione di potenziale bad leaver.

In ogni caso, in linea col pensiero dell’Agenzia secondo cui il momento impositivo scatterebb­e all’esercizio (precedente) dell’opzione, il reddito sarebbe pari alla differenza fra:

 il valore delle azioni al momento di tale esercizio determinat­o ai sensi dell’articolo 9 del Tuir e quindi, in caso di non quotata, in base a una perizia dell’emittente che individua un valore economico non più vecchio di 30 giorni dall’assegnazio­ne delle azioni;

 quanto corrispost­o dal manager all’assegnazio­ne delle vested

Cordinary shares.

Nella risposta l’Agenzia ricorda che le stock option rientrano fra i redditi di lavoro dipendente in base agli articoli 49 e 51 del Tuir secondo il principio di cassa. Tale fringe benefit rileva per il dipendente all’atto delle sua percezione (circolare 326/97). I piani di assegnazio­ne prevedono, di solito:

 il granting, ovvero l’attribuzio­ne del diritto di opzione al dipendente;

 il vesting period, che decorre dall’offerta dell’opzione al termine iniziale per il suo esercizio;

 l’excercisin­g ovvero l’acquisizio­ne effettiva dell’azione. Ed è quest’ultimo il momento rilevante ai fini impositivi (circolare 54/E/08).

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