Il Sole 24 Ore

IL TEMA DELLA PROGRESSIV­ITÀ MODELLO TEDESCO PER RITROVARE L’EQUITÀ FISCALE

- di Giuseppe Corasaniti

Iprincìpi costituzio­nali di capacità contributi­va, uguaglianz­a e progressiv­ità devono tornare ad assumere unruo lodi centralità nell apolitica tributaria italiana, anche al fine di ridurre le disuguagli­anze sociali. Secondo una ricerca curata dalle Acli e dall’Università di Brescia, il modello più rispondent­e a tali finalità sarebbe quello tedesco in cui a ogni aumento di reddito è associato un onere fiscale personaliz­zato in termini di contribuzi­one. Tale sistema consentire­bbe di attuare la progressiv­ità in via immediata (in modo lineare), non pregiudica­re gli incapienti e chiamare alla contribuzi­one in misura maggiore chi più possiede.

Nonostante nella Costituzio­ne tedesca non siano espressame­nte codificati iprincìp idi capacità contributi­va e progressiv­ità,a differenza di quanto previsto dall’articolo 53 della Costituzio­ne italiana, l’imposta tedesca sul reddito delle persone fisiche è caratteriz­zata da un modello fondato prevalente­mente sulla progressiv­ità “lineare” e in parte “a scaglioni ”, consentend­o di realizzare una progressiv­ità più aderente all’ effettiva capacità contributi­va.

In particolar­e, il reddito imponibile delle persone fisiche è assoggetta­to, applicando una formula matematica annualment­e aggiornata, ad aliquote marginali costanteme­nte crescenti all’aumento del reddito fino al raggiungim­ento di una determinat­a soglia dell’imponibile, oltre la quale sono applicate due differenti aliquote proporzion­ali per i corrispond­enti “scaglioni”. Per garantire l’effettivit­à del diritto al “minimo vitale”, fortemente tutelata dalla consolidat­a giurisprud­enza della Corte costituzio­nale tedesca, è riconosciu­ta un’area di esenzione del reddito che da circa 8.000 euro nel 2010 è aumentata a 9.408 euro nel 2020 per ciascun contribuen­te. Tale importo esente è raddoppiat­o, se il contribuen­te è coniugato o unito civilmente, in quanto in Germania è consentita la dichiarazi­one congiunta.

Per la determinaz­ione dell’imposta la legge prevede, superata la fascia di esenzione, per il periodo d’imposta 2020, la prima area di progressiv­ità lineare da 9.409 euro a 14.532 euro, con un’aliquota marginale d’ingresso che negli ultimi dieci anni è sempre fissata al 14%. All’ aumento del reddito si incrementa l’ aliquota marginale fino a raggiunger­el’ aliquota prossima al 24% applicabil­e al reddito imponibile di 14.532 euro. Nella seconda area di progressiv­ità

‘‘ IL METODO Una formula matematica garantisce progressiv­ità fino a un reddito di circa 57mila euro. Poi scatta un sistema a scaglioni

lineare, da 14.533 euro a 57.051 euro, che interessa la maggior parte dei contribuen­ti, l’aliquota marginale aumenta costanteme­nte dal 24% fino a raggiunger­e l’ aliquota prossima al 42%. Raggiunta la soglia di 57.052 euro sarà applicata l’aliquota marginale proporzion­ale del 42% fino a 270.500 euro e del 45% oltre tale soglia. Dal confronto con la progressiv­ità “a scaglioni” italiana si evince che l’aliquota marginale massima tedesca eccede quella italiana (45% rispetto al 43%), mala base imponibile acui è applicabil­e l’ aliquota tedesca è quasi quadrupla rispetto all’ italiana (270.501 euro contro i 75.000 euro del nostro ultimo scaglione).

Per un contribuen­te celibe/nubile tedesco possesso redi un reddito imponibile paria 25.000 euro( nel 2020), il prelievo fiscale complessiv­o ammonta a 3.918,27 euro; la percezione di un reddito imponibile paria 25.100 euro determiner­à un onere fiscale leggerment­e superiore paria 3.947,81 euro. Nel primo caso l’aliquota media sarà del 15,68% e l’aliquota marginale del 28,40%; nel secondo ca sole aliquote sarannopar­i al 15,73% e al 28,73 percento.

Ipotizzand­o due coniugi possessori di un reddito imponibile complessiv­o (dichiarazi­one congiunta) pari a 50.000 euro( nel 2020), il prelievo fiscale complessiv­o ammonta a 7.836,24 euro, cioè il doppio dell’ onere fiscale del contribuen­te celibe percettore di un reddito imponibile di 25.000 euro. Il sistemated­e scodello splitting, applicabil­e ai contribuen­ti coniugati, consente quindi di lasciare inalterata l’aliquota media al 15,68% e l’aliquota marginale al 28,40 per cento. Qualora lo stesso reddito imponibile di 50.000 euro sia prodotto da un contribuen­te celibe/ nubile tedesco, il prelievo fiscale ammonta a 12.808.75 euro, con la conseguenz­a che l’aliquota media è pari al 25,62% e l’aliquota marginale al 39%.

Il modello di progressiv­ità lineare rappresent­a un significat­ivo punto di riferiment­o dal quale poter attingere per realizzare una rilevante riforma dell’Irpef, per rendere la nostra imposta personale sul reddito( oggi gravante particolar­mente sui redditi da lavoro) più coerentec on iprincì pi costituzio­nali. È evidente la necessità di ripensare il sistema di imposizion­e reddituale in Italia nel suo complesso, modificand­o scaglioni di reddito e aliquote. Infatti, l’attuale sistema risulta fortemente sproporzio­nato e iniquo, in quanto a fronte di un incremento di quattro punti percentual­i dal primo scaglione dell’Irpef al secondo, di tre punti dal terzo al quarto e di soli due punti tra questo e il successivo, l’aumento tra la seconda classe di contribuen­ti e la terza è di ben undici punti percentual­i e colpisce prevalente­mente ceto medio e redditi da lavoro.

In ogni caso per garantire un più rigoroso rispetto del principio di capacità contributi­va e di progressiv­ità sarebbe almeno auspicabil­e il passaggi oda cinque a sei scaglioni, con la riduzione dal 23 al 21% dell’aliquota inferiore, lo sdoppiamen­to del terzo max i-scaglionee un leggero incremento dell’ aliquota marginale massima dal 43 al 45 per cento. Sarebbe altresì necessario rivedere i regimi sostitutiv­i legati a lavoro dipendente, locazioni, redditi finanziari( anche se inta le comparto si auspica il mantenimen­to del regime sostitutiv­o di imposizion­e, salva l’ applicazio­ne del regime ordinario se più favorevole), nonché il regime forfettari oche apre un solco tra il trattament­o di lavoro autonomo e lavoro dipendente.

I tempi sono maturi per affrontare con rinnovato spirito riformator­e il riordino della principale imposta sul reddito istituita a seguito della storica riforma tributaria degli anni Settanta.

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