Fattura solo cartacea per il B&B in regime forfettario
Bonifico parlante per il bonus facciate
Quale deve essere la dicitura del bonifico parlante per il bonus facciate? Allo stato attuale le banche riportano le vecchie opzioni con ovviamente diciture non esatte.
Il riferimento normativo è costituito dall’articolo 1, commi 2019 e 220, della legge 160/2019. In attesa dell’aggiornamento delle procedure, si ritiene sia accettabile un riferimento a una differente agevolazione, purché la banca effettui la ritenuta di legge. Si veda in questo senso la circolare 11/E/2014, secondo cui l’agevolazione spetta anche in caso di errore sul riferimento normativo.
Giorgio Gavelli
Per il credito 10 giorni di attesa
Se viene presentata la dichiarazione Iva per il 2019 entro il 29 febbraio 2020 (con visto di
conformità) è possibile procedere alla compensazione del credito Iva 2019 con altri tributi sin dal 16 marzo 2020?
Le modifiche apportate dall’articolo 3 del Dl 124/2019 all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 prevedono che la compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui il credito emerge. Le disposizioni si applicano con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
L’obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione era però già previsto per l’Iva, pertanto con le modifiche citate c’è una conferma della norma. Il credito Iva 2019, quindi, se superiore a 5mila euro, munito di visto di conformità, può essere utilizzato dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello Iva 2020, che nel caso esposto è il 10 marzo 2020.
Agnese Menghi
Somma dei redditi per le detrazioni
Forfait senza e fattura
Un b&b con partita Iva in regime forfettario fino al 2019 emetteva ricevute fiscali ai clienti su blocchetti fiscali. Dal 2020, non potendo acquistare un registratore telematico può emettere fatture cartacee realizzate in word su carta libera o deve emettere fatture fiscali indicando sul blocchetto fiscale, invece di
ricevuta fiscale, fattura fiscale?
I contribuenti in regime forfettario sono obbligati alla certificazione dei corrispettivi che, a decorrere dal 2020, deve avvenire in formato elettronico. Tuttavia, come previsto dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 e come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2020, l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale non sussiste se le operazioni sono certificate da fattura.
I contribuenti forfettari non sono soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica, pertanto potranno emettere fattura cartacea. È possibile utilizzare il formato word.
Alessandra Caputo
Società semplici senza veti
La detenzione di una partecipazione in una società semplice che non svolge attività commerciale o professionale, ma semplicemente di godimento, in quanto possiede esclusivamente una partecipazione di minoranza in una Srl, può precludere l’accesso al regime forfettario?
Nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha precisato, in merito al regime forfettario, che «si ritiene poi che non costituisca causa ostativa la partecipazione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa».
Le società semplici di mero godimento di beni (tra cui titoli e/o quote sociali) non producono redditi d’impresa, né redditi di lavoro autonomo e, pertanto, in considerazione del chiarimento fornito dall’Agenzia, il possesso di quote in società semplici di mero godimento di beni non preclude l’accesso al regime forfettario.
Francesco Avella
Causa ostativa con effetto posticipato
Può accedere al regime forfettario nel 2020 un contribuente che risultava socio di una società di persone cancellata dal registro imprese con atto datato 23 dicembre 2019 ma iscritto il 9 gennaio 2020?
Si conferma la possibilità di accedere al regime in quanto non risulta applicabile la causa ostativa di accesso al regime.
Giuseppe Acciaro
L’errore di calcolo non è decisivo
Un medico libero professionista forfettario 2019 e dipendente specialista Asl, per mero errore di calcolo, percepisce nel 2019 uno stipendio superiore a quello spettante di circa 800 euro, per cui risulta aver superato di poco (500 euro circa) il limite di 30mila euro. La somma corrisposta in eccesso sarà detratta dalla busta paga di gennaio o febbraio 2020. Pur trattandosi di errore, il professionista dal 2020 deve considerarsi già fuori dal forfettario?
Qualora il superamento del limite del reddito sia dovuto a un mero errore di calcolo, dimostrabile in sede di contestazione da parte dell’Agenzia, si conferma la possibilità di applicazione/permanenza del regime forfettario.
Giuseppe Acciaro
Esenzione Iva per chi fa formazione
Cosa si intende per istituto riconosciuto dalle amministrazioni pubbliche o Terzo settore? Le società accreditate alla Regione per i corsi di formazione rispondono a questa definizione soggettiva dell’articolo 10, n.20, del decreto Iva?
Secondo quanto chiarito dalle Entrate (Risoluzione 77/E/2001), i termini «istituti o scuole» hanno un valore meramente descrittivo, riferibile ai soggetti che normalmente presiedono allo svolgimento di tale attività e non ha il significato di un’elencazione tassativa di soggetti ammessi all’esenzione. Di conseguenza, l’esenzione è applicabile agli organismi che svolgono attività di formazione anche se non specificatamente «istituti o scuole», dando così esclusivo rilievo al requisito del riconoscimento. Pertanto, una società che svolge attività di formazione, se riconosciuta da una Pa, rientra nel piano oggettivo dell’esenzione (si veda anche anche la risoluzione 129/E/2001) relativamente ai corsi per i quali è riconosciuta dalla Regione.
Anna Abagnale
Il Cmr non è la sola prova
Il Cmr (lettera di vettura internazionale) deve essere firmato anche dal cessionario che riceve la merce all’estero oltre che dal cedente e dallo spedizioniere?
Si ritiene che il Cmr debba essere firmato dal destinatario, come indicato nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate 345/E del 28 novembre 2007. Tuttavia, date le difficoltà che il cedente potrebbe incontrare nel recuperare i Cmr timbrati e firmati dal cliente laddove la vendita sia effettuata con la clausola “franco fabbrica”, l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’indicazione del Cmr quale documento di prova del trasporto dei beni in un altro Paese Ue va intesa a titolo meramente esemplificativo e che la prova di tale trasferimento può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (agenzia delle Entrate, Risoluzione 477/E del 15 dicembre 2008).
Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza