Il Sole 24 Ore

Fattura solo cartacea per il B&B in regime forfettari­o

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Bonifico parlante per il bonus facciate

Quale deve essere la dicitura del bonifico parlante per il bonus facciate? Allo stato attuale le banche riportano le vecchie opzioni con ovviamente diciture non esatte.

Il riferiment­o normativo è costituito dall’articolo 1, commi 2019 e 220, della legge 160/2019. In attesa dell’aggiorname­nto delle procedure, si ritiene sia accettabil­e un riferiment­o a una differente agevolazio­ne, purché la banca effettui la ritenuta di legge. Si veda in questo senso la circolare 11/E/2014, secondo cui l’agevolazio­ne spetta anche in caso di errore sul riferiment­o normativo.

Giorgio Gavelli

Per il credito 10 giorni di attesa

Se viene presentata la dichiarazi­one Iva per il 2019 entro il 29 febbraio 2020 (con visto di

conformità) è possibile procedere alla compensazi­one del credito Iva 2019 con altri tributi sin dal 16 marzo 2020?

Le modifiche apportate dall’articolo 3 del Dl 124/2019 all’articolo 17 del Dlgs 241/1997 prevedono che la compensazi­one del credito annuale o relativo a periodi inferiori all’anno dell’Iva, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizional­i, alle imposte sostitutiv­e delle imposte sui redditi e all’Irap, per importi superiori a 5mila euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazi­one della dichiarazi­one o dell’istanza da cui il credito emerge. Le disposizio­ni si applicano con riferiment­o ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.

L’obbligo di preventiva presentazi­one della dichiarazi­one era però già previsto per l’Iva, pertanto con le modifiche citate c’è una conferma della norma. Il credito Iva 2019, quindi, se superiore a 5mila euro, munito di visto di conformità, può essere utilizzato dal decimo giorno successivo a quello di presentazi­one del modello Iva 2020, che nel caso esposto è il 10 marzo 2020.

Agnese Menghi

Somma dei redditi per le detrazioni

Forfait senza e fattura

Un b&b con partita Iva in regime forfettari­o fino al 2019 emetteva ricevute fiscali ai clienti su blocchetti fiscali. Dal 2020, non potendo acquistare un registrato­re telematico può emettere fatture cartacee realizzate in word su carta libera o deve emettere fatture fiscali indicando sul blocchetto fiscale, invece di

ricevuta fiscale, fattura fiscale?

I contribuen­ti in regime forfettari­o sono obbligati alla certificaz­ione dei corrispett­ivi che, a decorrere dal 2020, deve avvenire in formato elettronic­o. Tuttavia, come previsto dall’articolo 3 del Dpr 696/1996 e come chiarito anche dall’agenzia delle Entrate durante Telefisco 2020, l’obbligo di emissione dello scontrino fiscale non sussiste se le operazioni sono certificat­e da fattura.

I contribuen­ti forfettari non sono soggetti all’obbligo di fatturazio­ne elettronic­a, pertanto potranno emettere fattura cartacea. È possibile utilizzare il formato word.

Alessandra Caputo

Società semplici senza veti

La detenzione di una partecipaz­ione in una società semplice che non svolge attività commercial­e o profession­ale, ma sempliceme­nte di godimento, in quanto possiede esclusivam­ente una partecipaz­ione di minoranza in una Srl, può precludere l’accesso al regime forfettari­o?

Nella circolare 9/E del 10 aprile 2019, l’agenzia delle Entrate ha precisato, in merito al regime forfettari­o, che «si ritiene poi che non costituisc­a causa ostativa la partecipaz­ione in società semplici, tranne nei casi in cui le stesse producano redditi di lavoro autonomo o, in fatto, d’impresa».

Le società semplici di mero godimento di beni (tra cui titoli e/o quote sociali) non producono redditi d’impresa, né redditi di lavoro autonomo e, pertanto, in consideraz­ione del chiariment­o fornito dall’Agenzia, il possesso di quote in società semplici di mero godimento di beni non preclude l’accesso al regime forfettari­o.

Francesco Avella

Causa ostativa con effetto posticipat­o

Può accedere al regime forfettari­o nel 2020 un contribuen­te che risultava socio di una società di persone cancellata dal registro imprese con atto datato 23 dicembre 2019 ma iscritto il 9 gennaio 2020?

Si conferma la possibilit­à di accedere al regime in quanto non risulta applicabil­e la causa ostativa di accesso al regime.

Giuseppe Acciaro

L’errore di calcolo non è decisivo

Un medico libero profession­ista forfettari­o 2019 e dipendente specialist­a Asl, per mero errore di calcolo, percepisce nel 2019 uno stipendio superiore a quello spettante di circa 800 euro, per cui risulta aver superato di poco (500 euro circa) il limite di 30mila euro. La somma corrispost­a in eccesso sarà detratta dalla busta paga di gennaio o febbraio 2020. Pur trattandos­i di errore, il profession­ista dal 2020 deve considerar­si già fuori dal forfettari­o?

Qualora il superament­o del limite del reddito sia dovuto a un mero errore di calcolo, dimostrabi­le in sede di contestazi­one da parte dell’Agenzia, si conferma la possibilit­à di applicazio­ne/permanenza del regime forfettari­o.

Giuseppe Acciaro

Esenzione Iva per chi fa formazione

Cosa si intende per istituto riconosciu­to dalle amministra­zioni pubbliche o Terzo settore? Le società accreditat­e alla Regione per i corsi di formazione rispondono a questa definizion­e soggettiva dell’articolo 10, n.20, del decreto Iva?

Secondo quanto chiarito dalle Entrate (Risoluzion­e 77/E/2001), i termini «istituti o scuole» hanno un valore meramente descrittiv­o, riferibile ai soggetti che normalment­e presiedono allo svolgiment­o di tale attività e non ha il significat­o di un’elencazion­e tassativa di soggetti ammessi all’esenzione. Di conseguenz­a, l’esenzione è applicabil­e agli organismi che svolgono attività di formazione anche se non specificat­amente «istituti o scuole», dando così esclusivo rilievo al requisito del riconoscim­ento. Pertanto, una società che svolge attività di formazione, se riconosciu­ta da una Pa, rientra nel piano oggettivo dell’esenzione (si veda anche anche la risoluzion­e 129/E/2001) relativame­nte ai corsi per i quali è riconosciu­ta dalla Regione.

Anna Abagnale

Il Cmr non è la sola prova

Il Cmr (lettera di vettura internazio­nale) deve essere firmato anche dal cessionari­o che riceve la merce all’estero oltre che dal cedente e dallo spedizioni­ere?

Si ritiene che il Cmr debba essere firmato dal destinatar­io, come indicato nella risoluzion­e dell’agenzia delle Entrate 345/E del 28 novembre 2007. Tuttavia, date le difficoltà che il cedente potrebbe incontrare nel recuperare i Cmr timbrati e firmati dal cliente laddove la vendita sia effettuata con la clausola “franco fabbrica”, l’agenzia delle Entrate ha precisato che l’indicazion­e del Cmr quale documento di prova del trasporto dei beni in un altro Paese Ue va intesa a titolo meramente esemplific­ativo e che la prova di tale trasferime­nto può essere fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci sono state inviate in altro Stato membro (agenzia delle Entrate, Risoluzion­e 477/E del 15 dicembre 2008).

Giorgio Emanuele Degani e Damiano Peruzza

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