Il Sole 24 Ore

Forfettari, corsa alle correzioni

Per le fatture ipotesi ravvedimen­to. Ritenute con termini ancora aperti

- Gavelli e Tosoni

La stretta sul forfait decisa dalla manovra per il 2020 ha effetto immediato. Il Mef è stato categorico e ora per i contribuen­ti che avevano, invece, fatto affidament­o su un’entrata in vigore dall’anno prossimo dellenuove regole scatta la necessità di correre ai ripari. Per il futuro nessun problema: basterà rispettare i vincoli che derivano dall’uscita dal regime forfettari­o. Per il passato, invece, è possibile utilizzare il ravvedimen­to per le fatture emesse senza Iva, sempre che la circolare delle Entrate non confermi l’applicazio­ne dei principi dello Statuto del contribuen­te. Per gli altri adempiment­i contabili e Iva (inclusi i versamenti) si è ancora in tempo a provvedere. In particolar­e i versamenti di Iva e ritenute vanno realizzati, per i pagamenti di gennaio, entro il 17 febbraio.

Fatture elettronic­he, adempiment­i contabili e Iva, ritenute attive e passive e Irpef progressiv­a. La conferma definitiva da parte del Governo che le nuove cause di esclusione dal regime forfettari­o previste dal comma 692 dalla legge 160/2019 fanno già riferiment­o al periodo d'imposta 2019 (risposta ad interrogaz­ione parlamenta­re n. 5-03471, si veda Il Sole-24 Ore di ieri) induce a esaminare i comportame­nti tenuti dai contribuen­ti in queste prime settimane del 2020, e in particolar­e di quelli che hanno confidato in un rinvio dell'uscita al prossimo anno. Tali soggetti erano convinti di poter proseguire ancora un anno in regime forfettari­o ma ora è chiaro che, dal 1° gennaio, non sono più in tale regime, ma in quello semplifica­to.

È evidente che da ora in poi si attrezzera­nno per non sbagliare più, ma cose fare per il passato? Le soluzioni sono diverse a seconda dell'adempiment­o che si prende in esame e del tipo di contribuen­te.

La risposta parlamenta­re tende a negare che vi sia un contrasto con lo Statuto del contribuen­te (in particolar­e l'articolo 3, comma 2, della legge 212/2000), ma è difficile negare che chi si trova nelle situazioni approdate in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre (avendo superato la soglia dei 20mila euro di compensi a dipendenti ed assimilati nel 2019 o avendo percepito nel medesimo anno redditi di lavoro dipendente o simili per rapporti non cessati superiori a 30mila euro) può benissimo aver sino a ora creduto (in buona fede) di uscire solo dal 2021. In questo caso, il problema forse maggiore è quello di aver emesso fatture senza Iva e, presumibil­mente, non in formato telematico, problema che però non riguarda i medici e tutti coloro che fatturano esente (su carta) inviando i dati al sistema tessera sanitaria (si veda «Il Sole-24 Ore» del 2 febbraio). Per questo errato adempiment­o, la soluzione è il ravvedimen­to operoso, ma ci pare opportuno attendere la circolare che la stessa risposta parlamenta­re indica come in corso di predisposi­zione. In essa, infatti, è auspicabil­e che i contribuen­ti trovino una qualche forma di rimessione in termini senza sanzioni, avendo fatto affidament­o senza colpa a una interpreta­zione comunque plausibile.

La rimessione in termini potrebbe riguardare gli adempiment­i posti in essere nei primi 60 giorni del 2020 (in aderenza allo Statuto) o quelli tenuti sono all'emanazione della circolare o, quanto meno, della risposta parlamenta­re. Per gli altri adempiment­i contabili e Iva (inclusi i versamenti mensili o trimestral­i) si è ancora in tempo a provvedere nei termini e così pure per le ritenute di gennaio sia attive che passive.

Certo, non mancherann­o i problemi. Convincere il cliente (soprattutt­o se privato) a pagare un'Iva originaria­mente non prevista non sarà una passeggiat­a, così come rincorrere i soggetti che dovevano subire ritenuta (e non l'hanno subita) o coloro che dovevano effettuarl­a e non l'hanno fatto. Il termine di versamento, in entrambi i casi, per i pagamenti avvenuti in gennaio è il 17 febbraio.

Peraltro, prendendo spunto da un quesito ricorrente dei partecipan­ti a Telefisco, va ricordato che il soggetto che ha emesso fatture in regime forfettari­o nel 2019, ma le incassa nel 2020 quando è uscito dal regime, non deve modificare l'Iva (che segue le regole del momento di emissione e quindi correttame­nte non va applicata) ma deve subire la ritenuta, atteso che quest'ultimo adempiment­o è collegato al momento dell''incasso e non a quello di emissione della fattura.

Il cambiament­o maggiore, comunque, l'ex forfettari­o l'avrà nella dichiarazi­one dei redditi riferita al 2020, in cui l'Irpef progressiv­a e le addizional­i sostituira­nno l'imposta sostitutiv­a del 5% o del 15%.

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TELEFISCO 2020 Sono già consultabi­li online le prime risposte ai quesiti inviati al portale del convegno

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