Forfettari, corsa alle correzioni
Per le fatture ipotesi ravvedimento. Ritenute con termini ancora aperti
La stretta sul forfait decisa dalla manovra per il 2020 ha effetto immediato. Il Mef è stato categorico e ora per i contribuenti che avevano, invece, fatto affidamento su un’entrata in vigore dall’anno prossimo dellenuove regole scatta la necessità di correre ai ripari. Per il futuro nessun problema: basterà rispettare i vincoli che derivano dall’uscita dal regime forfettario. Per il passato, invece, è possibile utilizzare il ravvedimento per le fatture emesse senza Iva, sempre che la circolare delle Entrate non confermi l’applicazione dei principi dello Statuto del contribuente. Per gli altri adempimenti contabili e Iva (inclusi i versamenti) si è ancora in tempo a provvedere. In particolare i versamenti di Iva e ritenute vanno realizzati, per i pagamenti di gennaio, entro il 17 febbraio.
Fatture elettroniche, adempimenti contabili e Iva, ritenute attive e passive e Irpef progressiva. La conferma definitiva da parte del Governo che le nuove cause di esclusione dal regime forfettario previste dal comma 692 dalla legge 160/2019 fanno già riferimento al periodo d'imposta 2019 (risposta ad interrogazione parlamentare n. 5-03471, si veda Il Sole-24 Ore di ieri) induce a esaminare i comportamenti tenuti dai contribuenti in queste prime settimane del 2020, e in particolare di quelli che hanno confidato in un rinvio dell'uscita al prossimo anno. Tali soggetti erano convinti di poter proseguire ancora un anno in regime forfettario ma ora è chiaro che, dal 1° gennaio, non sono più in tale regime, ma in quello semplificato.
È evidente che da ora in poi si attrezzeranno per non sbagliare più, ma cose fare per il passato? Le soluzioni sono diverse a seconda dell'adempimento che si prende in esame e del tipo di contribuente.
La risposta parlamentare tende a negare che vi sia un contrasto con lo Statuto del contribuente (in particolare l'articolo 3, comma 2, della legge 212/2000), ma è difficile negare che chi si trova nelle situazioni approdate in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre (avendo superato la soglia dei 20mila euro di compensi a dipendenti ed assimilati nel 2019 o avendo percepito nel medesimo anno redditi di lavoro dipendente o simili per rapporti non cessati superiori a 30mila euro) può benissimo aver sino a ora creduto (in buona fede) di uscire solo dal 2021. In questo caso, il problema forse maggiore è quello di aver emesso fatture senza Iva e, presumibilmente, non in formato telematico, problema che però non riguarda i medici e tutti coloro che fatturano esente (su carta) inviando i dati al sistema tessera sanitaria (si veda «Il Sole-24 Ore» del 2 febbraio). Per questo errato adempimento, la soluzione è il ravvedimento operoso, ma ci pare opportuno attendere la circolare che la stessa risposta parlamentare indica come in corso di predisposizione. In essa, infatti, è auspicabile che i contribuenti trovino una qualche forma di rimessione in termini senza sanzioni, avendo fatto affidamento senza colpa a una interpretazione comunque plausibile.
La rimessione in termini potrebbe riguardare gli adempimenti posti in essere nei primi 60 giorni del 2020 (in aderenza allo Statuto) o quelli tenuti sono all'emanazione della circolare o, quanto meno, della risposta parlamentare. Per gli altri adempimenti contabili e Iva (inclusi i versamenti mensili o trimestrali) si è ancora in tempo a provvedere nei termini e così pure per le ritenute di gennaio sia attive che passive.
Certo, non mancheranno i problemi. Convincere il cliente (soprattutto se privato) a pagare un'Iva originariamente non prevista non sarà una passeggiata, così come rincorrere i soggetti che dovevano subire ritenuta (e non l'hanno subita) o coloro che dovevano effettuarla e non l'hanno fatto. Il termine di versamento, in entrambi i casi, per i pagamenti avvenuti in gennaio è il 17 febbraio.
Peraltro, prendendo spunto da un quesito ricorrente dei partecipanti a Telefisco, va ricordato che il soggetto che ha emesso fatture in regime forfettario nel 2019, ma le incassa nel 2020 quando è uscito dal regime, non deve modificare l'Iva (che segue le regole del momento di emissione e quindi correttamente non va applicata) ma deve subire la ritenuta, atteso che quest'ultimo adempimento è collegato al momento dell''incasso e non a quello di emissione della fattura.
Il cambiamento maggiore, comunque, l'ex forfettario l'avrà nella dichiarazione dei redditi riferita al 2020, in cui l'Irpef progressiva e le addizionali sostituiranno l'imposta sostitutiva del 5% o del 15%.