Il Sole 24 Ore

Isa, dichiarazi­oni tardive ammesse al regime premiale

Salvi i punteggi relativi ai modelli presentati entro i 90 giorni dalla scadenza

- Lorenzo Pegorin Gian Paolo Ranocchi

Regime premiale applicabil­e anche per gli Isa risultanti dalle dichiarazi­oni presentate nei termini delle cosiddette dichiarazi­oni “tardive”: 90 giorni dalla scadenza ordinaria. È il chiariment­o delle Entrate con la risposta a interpello 31 di ieri.

Anche in occasione di Telefisco, avevamo avuto modo di evidenziar­e che il dubbio se il regime premiale ottenuto grazie al raggiungim­ento del target punteggio minimo nell’ambito delle dichiarazi­oni presentate tardive ma entro i 90 giorni dalla scadenza canonica, era più che legittimo. Ciò in funzione del fatto che nella circolare 20/E/2019, l’Agenzia, riprendend­o il dato letterale della disposizio­ne di Legge di riferiment­o (articolo 9-bis, comma 1, del Dl n. 50/2017), aveva precisato che l’applicazio­ne dei benefici premiali Isa è vincolato all’esito dell’elaborazio­ne dei dati contenuti nel modello allegato alla dichiarazi­one di redditi presentata entro i termini ordinari. Il problema, che si era posto era quindi quello di comprender­e cosa si dovesse intendere per “momento della presentazi­one della dichiarazi­one entro i termini ordinari” e cioè se si dovesse rigidament­e individuar­e tale termine (per i contribuen­ti coincident­e con l’anno solare) nel 30 novembre o se, invece, potesse valere la finestra “tardiva” dei 90 giorni.

La risposta erogata dall’agenzia delle Entrate nel documento n. 31/2020, va nella direzione auspicata sulle pagine de Il Sole 24 Ore. Preso atto che la dichiarazi­one presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ordinario, per quanto sanzionata come dichiarazi­one irregolare, è da considerar­si come validament­e presentata (comma 7dell’articolo 2 del DPR n. 322/1998) ed è idonea a sostituire anche quella presentata nei termini ordinari (circolare n. 42/E/2016), le Entrate concludono che i benefici del regime premiale Isa (comma 11, articolo 9bis del Dl 50/2017) sono accessibil­i anche in base al contenuto della dichiarazi­one presentate entro 90 giorni dalla scadenza dei termini ordinari. Per la dichiarazi­one dei redditi del 2018 (DR2019) tale termine scade il prossimo 2 marzo. Il chiariment­o, apprezzabi­le, arriva quindi in tempo utile per consentire ai contribuen­ti eventualme­nte interessat­i di orientarsi per tempo (evitando, ad esempio e se premiati, l’apposizion­e del visto di conformità). Ricordiamo che nel caso di ravvedimen­to della dichiarazi­one tardiva, il costo della regolarizz­azione è particolar­mente contenuto dato che la sanzione minima (250 euro) è ridotta a 1/10 (lettera c, comma 1, articolo 13 del Dlgs 472/1997). In pratica, in assenza di imposte dovute, la regolarizz­azione comporta il versamento della sanzione ridotta a 25 euro.

Le Entrate ribadiscon­o, ad ogni buon conto, che l’applicazio­ne del regime premiale è comunque subordinat­o alla circostanz­a che i dati dichiarati dal contribuen­te ai fini della applicazio­ne degli Isa, siano corretti e completi.

Nel caso di presentazi­one o correzione successiva ai 90 giorni della dichiarazi­one a suo tempo presentata da cui derivi per effetto del ricalcolo dell’Isa un punteggio di affidabili­tà maggiore rispetto al primo ottenuto con i dati originari (errati), il contribuen­te non può invece avvalersi ex post dei benefici del regime premiale.

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