Il Sole 24 Ore

Cibo a casa, app tenuta all’invio corrispett­ivi

Escluso l’esonero dall’obbligo di fatturazio­ne

- Paolo Parodi Benedetto Santacroce

Sono soggette all’obbligo di memorizzaz­ione e trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi le prestazion­i rese tramite applicazio­ne che consente di visualizza­re l’offerta di ristoranti ed effettuare ordini di cibo e bevande, poi consegnati direttamen­te al domicilio degli acquirenti consumator­i finali; l’utilizzo della app, con relativi costi addebitati ai consumator­i, non può infatti beneficiar­e dell’esonero dagli obblighi di fatturazio­ne e di certificaz­ione dei corrispett­ivi rispettiva­mente previsti dall’articolo 22, comma 1, n. 6-ter), del Dpr 633/72 e dall’articolo 1 del decreto del ministro dell’Economia 27 ottobre 2015.

Con il principio di diritto n. 3, l’agenzia delle Entrate conferma le proprie precedenti posizioni, espresse con risposte ad interpelli su casistiche specifiche (si veda, ad esempio, la risposta 396 pubblicata l’8 ottobre 2019 in relazione al servizio di bike-sharing), ma perde l’occasione per affermare un principio di portata ancora più generale in relazione ai servizi resi tramite strumenti elettronic­i.

Il principio di diritto pubblicato ieri si fonda infatti correttame­nte sull’articolo 7, comma 3, del regolament­o di esecuzione Ue 282/2011, recante disposizio­ni di applicazio­ne della direttiva 2006/112/Ce.

Quale fondamento del principio, l’agenzia delle Entrate assume le previsioni di cui al paragrafo 3 del comma 3 dell’articolo 7, il quale contiene una specifica elencazion­e delle tipologie di servizi che, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, non rientrano nella classifica­zione di «servizi prestati tramite mezzi elettronic­i». In particolar­e, l’Agenzia richiama la lettera u) del paragrafo 3, recante espressame­nte l’esclusione dal novero dei servizi elettronic­i quelli di prenotazio­ne in linea di soggiorni alberghier­i, autonolegg­io, ristorazio­ne, trasporto passeggeri e servizi affini.

Per ampliare la portata del principio, avrebbe potuto essere importante sottolinea­re le previsioni del regolament­o 282 in termini di definizion­e positiva. Infatti, il comma 3 dell’articolo 7 esordisce definendo i servizi resi tramite mezzi elelttroni­ci e fornendone una elencazion­e esplicita al paragafo 2; lo stesso paragrafo 2 alla lettera f) rimanda poi all’Allegato I per una elencazion­e tassativa delle fattispeci­e ammesse alla specifica disciplina dei servizi elettronic­i.

Rientrano in tale elencazion­e, ad esempio, la fornitura di prodotti digitali in generale, i servizi che veicolano o supportano la presenza di un’azienda su una rete elettronic­a, l’accesso o scaricamen­to di fotografie e immagini, il contenuto digitalizz­ato di libri e altre pubblicazi­oni elettronic­he, l’abbonament­o a giornali o riviste on line.

Ogni tipo di servizio che, pur reso per il tramite della rete, non possa essere ricompreso in tale elencazion­e, non può fruire delle disposizio­ni Iva che fanno riferiment­o ai servizi elettronic­i. Quanto sopra a prescinder­e dal fatto che lo stesso articolo 7, comma 3, del regolament­o contenga poi una ulteriore elencazion­e di servizi che vengono esplicitam­ente esclusi. Tra questi ritroviamo ad esempio, oltre ai servizi di prenotazio­ne di ristoranti oggetto del principio di diritto in esame, i servizi di profession­isti, quali avvocati e consulenti finanziari, che forniscono consulenze ai clienti mediante la posta elettronic­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy