Il Sole 24 Ore

Nessun ostacolo a una Srl titolare di farmacia

Possibile l’ingresso di soci non profession­isti Direzione a iscritti all’Albo

- Guglielmo Saporito

Nuovi spazi per le società nei settori profession­ali, un tempo caratteriz­zati da rapporti personali e fiduciari: lo sottolinea la Corte costituzio­nale nella sentenza 11 del 5 febbraio 2020. La pronuncia riguarda le farmacie, settore nel quale il precedente modello organizzat­ivo del 1991 tendeva ad assicurare che la farmacia fosse comunque gestita e diretta da un farmacista, al più con una società tra soli farmacisti abilitati. Oggi, secondo la Corte, l’elemento profession­ale non ha più prevalenza sull’elemento imprendito­riale e commercial­e, e quindi una società di capitali può possedere una farmacia senza subire quelle incompatib­ilità che invece si applicano al solo, specifico farmacista gestore dell’esercizio.

La controvers­ia era sorta perché una società di capitali (Srl) era risultata vincitrice di un bando di concorso pubblico per il conferimen­to di sedi farmaceuti­che e una delle socie risultava docente universita­ria, quindi titolare di pubblico impiego. Mentre nel 1991 l’articolo 8 della legge 362 (riordino del settore farmaceuti­co) stabiliva che i soci di società di capitali di gestione di farmacie fossero incompatib­ili con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato, oggi, sottolinea la Corte, occorre adeguarsi a nuovi equilibri. L’attuale quadro normativo di riferiment­o, vede infatti un passaggio da un’impostazio­ne profession­ale-tecnica della titolarità e gestione delle profession­i a un’impostazio­ne economico-commercial­e. Tale innovazion­e, nel settore delle farmacie, consente oggi che la titolarità nell’esercizio delle farmacie private sia acquisita da società di capitali, con una compagine sociale non limitata ai soli farmacisti iscritti all’Albo e in possesso dei requisiti di idoneità. La qualità di farmacista è infatti richiesta per la sola direzione della farmacia, attività che per la legge 124/2017, può essere affidata anche a un soggetto non socio.

In sintesi, l’attuale nuovo assetto normativo consente la titolarità di farmacie in capo anche a società di capitali, di cui possono far parte anche soci che non siano farmacisti o in alcun modo coinvolti nella gestione della farmacia o della società. La concatenaz­ione di questi passaggi porta la Consulta a sottolinea­re che i soci i quali siano unicamente titolari di quote del capitale sociale e non altrimenti vincolati alla gestione diretta da normative speciali, non sono soggetti alle pregresse incompatib­ilità «con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico privato» che, nella legge 362 del 1991 riguardava­no i farmacisti. Quindi, mentre nel 1991 una società di capitali che acquisisse una farmacia, anche senza rivestire compiti di gestione o di direzione, non poteva avere soci con rapporti di lavoro diversi da quelli con la società, la logica era quella strettamen­te personale. Questo vincolo, che limitava la presenza di soggetti finanziato­ri quali le società di capitali, si giustifica­va solo se circoscrit­ta ai soli soci farmacisti concretame­nte e fattivamen­te impegnati nella gestione della farmacia sociale. Il ruolo attuale delle società di capitali è oggi solo economico commercial­e, senza coinvolgim­ento profession­ale: la società di capitali proprietar­ia della farmacia si limita a finanziare, mentre il farmacista profession­ista rimane soggetto ai doveri e incompatib­ilità previsti dalla legge.

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