Bandi sul calcolo ad alte prestazioni, limite di spesa a 40 milioni di euro
Lo Sviluppo economico chiarisce i tetti dedicati alle agevolazioni I vincoli vanno applicati al progetto transnazionale non solo alla parte italiana
Il limite di spesa ammissibile alle agevolazioni, per i progetti di ricerca relativi agli accordi per l’innovazione di cui al decreto del ministro dello Sviluppo economico del 24 maggio 2017, fissato tra un minimo di 5 e un massimo di 40 milioni, si applica anche ai progetti per finanziare attività di ricerca e di innovazione nel campo del calcolo ad alte prestazioni (highperformance computing – Hpc).
Questo limite, comunque, riguarda l’intero progetto transnazionale e non solo la quota di progetto dell’impresa nazionale.
A chiarirlo è stato il ministero dello Sviluppo economico con un decreto dello scorso 30 gennaio, che ha ripercorso alcuni tratti di questa agevolazione per la quale è disponibile un bilancio complessivo di 190 milioni di risorse comunitarie, alle quali il nostro Paese aggiunge altri 24 milioni.
In pratica, i bandi – emanati dall’impresa comune per il calcolo ad altre prestazioni europeo (EuroHpc) – sono finalizzati allo sviluppo di tecnologie essenziali per l’hardware e il software di calcolo ad alte prestazioni, al sostegno alle piccole e medie imprese dei settori manifatturiero e ingegneristico per un uso innovativo del calcolo ad alte prestazioni e per la creazione di centri di competenza Hpc. Il nostro Paese ha aderito, tramite il ministero dello Sviluppo economico, al programma pillar 2.
In questo ambito, il Mise è dovuto intervenire per delineare i limiti di funzionamento degli incentivi sul territorio nazionale. In particolare, ricorda il decreto, l’articolo 4, comma 2 del decreto Mise del 24 maggio 2017 ha stabilito che, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di ricerca e sviluppo devono essere realizzati nell’ambito di unità locali ubicate nel territorio nazionale e devono comportare spese e costi ammissibili non inferiori a 5 milioni e non superiori a 40 milioni di euro e, qualora presentati congiuntamente da più soggetti, devono prevedere che ciascun proponente sostenga almeno il 10% dei costi complessivi ammissibili, se di grande dimensione, e almeno il 5% in tutti gli altri casi.
A ciò si aggiunge che, con decreto del 2 agosto 2019, il Mise ha disposto un cofinanziamento dei bandi comunitari, rendendo disponibili risorse finanziarie pari a 24 milioni per le proposte progettuali delle imprese italiane selezionate nei bandi emanati nel corso del 2019 dall’impresa comune.
Si è reso, quindi, necessario determinare il range dei costi e delle spese ammissibili ai progetti cofinanziati. L’ultimo decreto stabilisce, allora, che anche per le proposte progettuali a partecipazione italiana, ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni nell’ambito dell’intervento «Calcolo ad alte prestazioni», si applichi il limite di costi e spese ammissibili compreso tra i 5 e i 40 milioni di euro. Sono, però, agevolabili esclusivamente i costi sostenuti dai partecipanti italiani e ritenuti ammissibili.
Questi limiti, infatti, si riferiscono all’intero progetto transnazionale, inclusi i costi e le spese dei proponenti di altri Stati membri coinvolti in proposte progettuali a partecipazione italiana. Quanto alle percentuali minime di partecipazione ai progetti, si riferiscono alla sola proposta progettuale presentata in ambito nazionale.