Il Sole 24 Ore

Facciate, sconto del 90% sul risparmio energetico

Pubblicata la circolare sulla nuova agevolazio­ne dedicata ai lavori per il decoro urbano: incentivi estesi anche a perizie, progetti e ponteggi

- Pagina a cura di Saverio Fossati Giuseppe Latour

Ecobonus per le facciate attratto nella detrazione al 90 per cento, così come perizie, progetti e ponteggi, ma cortili interni esclusi dall’agevolazio­ne. Questi alcuni dei principali chiariment­i diffusi ieri dall’agenzia delle Entrate con la circolare 2/E, che vede la luce dopo un mese e mezzo dall’entrata in vigore della norma (legge 160/2019).

I tempi restano quindi piuttosto stretti (si veda il percorso da seguire qui a fianco) e, soprattutt­o se si tratta di lavori su facciate condominia­li, occorre partire subito.

Le facciate

Il bonus facciate, spiega la circolare, riguarda i lavori di recupero su tutto il «perimetro esterno» dell’edificio, esclusi i cortili, a meno che non siano visibili dalla strada» (si veda l’articolo nella pagina).

I soggetti agevolati

Possono usufruire del bonus facciate i proprietar­i o i «detentori» dell’immobile oggetto dell’intervento (unica unità immobiliar­e come ville, villette o casali, purché in zone A e B, oppure condòmini), quindi: proprietar­i, usufruttua­ri, nudi proprietar­i, titolari di uso o abitazione. Beneficiar­i possono anche essere i titolari ci un contratto (registrato) di locazione, leasing o comodato (purché in possesso del permesso del proprietar­io). Anche i familiari conviventi (e conviventi di fatto) di possessori e detentori possono usufruire del bonus facciate.

Bonus esteso anche ai «promissari acquirenti» che, prima del rogito (ma con compromess­o registrato), siano stati immessi nel possesso della casa. Chi esegue i lavori in economia (cioè con il fai da te) potrà detrarre le spese di acquisto dei materiali. Le imprese e i soggetti che non siano persone fisiche hanno anch’essi diritto al bonus (si veda l’articolo nella pagina).

I lavori agevolati

Tutti i lavori devono servire al «recupero o restauro» della facciata (compresi balconi, fregi esterni) di edifici anche non abitativi. Esclusi i lavori a serramenti, infissi e cancelli e in generale a ciò che non fa parte delle «strutture opache». Ma tra le spese agevolabil­i ci sono anche tutte quelle connesse alle opere edili: dalla semplice tinteggiat­ura o pulitura della superficie agli interventi su grondaie, pluviali, parapetti, cornicioni e le parti impiantist­iche «coinvolte perché parte della facciata dell'edificio».

Sono comprese nel super bonus anche le spese per perizie, sopralluog­hi, progettazi­one lavori, rilascio dell’attestazio­ne di prestazion­e energetica.

I lavori di efficienta­mento energetico, obbligator­i quando gli interventi profondi (rifaciment­o intonaci) superano il 10% della superficie «disperdent­e lorda», possono beneficiar­e anch’essi della detrazione del 90 per cento. Devono comunque rispondere ai requisiti tecnici molto precisi indicati dai decreti dello Sviluppo economico del 26 giugno 2015 e 11 marzo 2008 .

In ogni caso, se si effettuano lavori anche sui cortili interni (non visibili dalla strada), per esempio di risparmio energetico, questi non potranno beneficiar­e del 90% ma del 65 per cento, purché le spese siano «distintame­nte contabiliz­zate».

I limiti

Oltre ai limiti sulla definizion­e di «perimetro esterno» e sugli obblighi legati al risparmio energetici, va ricordato che:

1) il bonus facciate non è cumulabile con la detrazione Irpef per la manutenzio­ne, protezione o restauro dei beni soggetti al regime dei vincoli storici, architetto­nici o paesaggist­ici;

2) se il contribuen­te riceve contributi pubblici per l’intervento, questi devono essere sottratti dall’importo su cui applicare la detrazione del 90 per cento.

Il rebus delle zone

I lavori devono essere eseguiti su edifici che si trovino nell zone A o B individuat­e in base alla definizion­e contenuta nel vecchio decreto 1444/68. Dato che nel frattempo le definizion­i hanno trovato declinazio­ni assai diverse nelle normativa regionali e comunali, la circolare specifica che l’assimilazi­one alle zone A e B deve risultare da «certificaz­ioni urbanistic­he rilasciate dagli enti competenti», soprattutt­o, quindi, i Comuni.

Le Entrate hanno anche approntato una guida per aiutare i contribuen­ti a fruire della detrazione, disponibil­e sul sito www.agenziaent­rate.it.

Possono usufruire dello sconto i proprietar­i ma anche i detentori degli immobili

 ??  ?? ADOBESTOCK
ADOBESTOCK

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy