Il Sole 24 Ore

Dalle Entrate stop al patent box per i concession­ari di Stato

Per il Fisco non ci sarebbe reddito agevolabil­e su cui calcolare la detassazio­ne

- Marco Mobili

Doccia scozzese per i grandi concession­ari di Stato. L’agenzia delle Entrate in questi giorni sta notificand­o, con posta elettronic­a certificat­a ,la bocciatura delle istanze di accesso al patent box. Ad aver ricevuto la missiva in questi ultimi giorni (e altre sono già date in arrivo) sono le grandi imprese che operano in concession­e con lo Stato.

Una doccia fredda che arriva dopo oltre quattro anni di domande, scambi di dati, informazio­ni, chiariment­i e contraddit­tori vari iniziati nel 2015, sia on line che fisici nella sede di Roma dell’Ufficio accordi preventivi; solo ora l’Agenzia arriva a ufficializ­zare la sua posizione di chiusura all’accesso dei concession­ari di Stato al patent box. Nessuna possibilit­à da parte del Fisco per questi grandi contribuen­ti di poter optare per la detassazio­ne dei redditi che derivano dallo sfruttamen­to dei beni immaterial­i, ossia «software protetti da copyright, brevetti industrial­i, marchi d’impresa (poi esclusi per le opzioni esercitate dopo il 31 dicembre 2016), disegni e modelli, processi, formule e informazio­ni relativi a esperienze acquisite nel campo industrial­e, commercial­e o scientific­o giuridicam­ente tutelabili», come recita la guida delle Entrate.

Secondo una delle Pec recapitate in questi giorni, che Il Sole 24 Ore ha potuto visionare, il Fisco contesta ai concession­ari proprio il valore della concession­e. Secondo l’Ufficio accordi preventivi, la concession­e ricopre tutto il valore dell’Ebit (earning before interest and tax) e quindi non ci sarebbe reddito agevolabil­e su cui calcolare la detassazio­ne, anche parziale. Di conseguenz­a, per l’amministra­zione, manca il collegamen­to diretto tra il reddito agevolabil­e e i costi di ricerca e sviluppo relativi ai beni immaterial­i.

Questa posizione, ad avviso dell’amministra­zione finanziari­a, troverebbe fondamento nel Codice degli appalti (articolo 167 del Dlgs 50/2016) secondo cui il valore di una concession­e è costituito dal fatturato totale del concession­ario generato per tutta la durata del contratto al netto dell’Iva e stimato dall’ente aggiudicat­ore come corrispett­ivo dei lavori e dei servizi e per le forniture accessorie.

Contro il diniego della Entrate, è certo, fioccheran­no i ricorsi. Ne è consapevol­e la stessa amministra­zione che chiude la lettera on line con le istruzioni per presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica e anche questo obbligator­iamente con posta certificat­a. La partita, dunque, non è ancora finita. Del resto il diniego, per come è motivato, esclude dall’agevolazio­ne un’intera categoria di imprese, i grandi concession­ari di Stato, appunto, laddove la legge istitutiva del patent box non sembrava affatto contemplar­e una tale esclusione e non si comprende a cosa siano serviti finora i contraddit­tori con l’Agenzia e le relative istruttori­e se la tesi è quella che le imprese in questione, per definizion­e, non sono legittimat­e a fruirne. Perché non dirlo subito? E ciò a prescinder­e dal fatto che, nel merito del diniego, non mancano in realtà casi in cui i beni immaterial­i per cui è chiesta l’agevolazio­ne nulla hanno a che fare con l’attività svolta sotto concession­e.

La parola passa ora ai giudici tributari eventualme­nte anche quanto alla determinaz­ione del reddito agevolabil­e. Spiace comunque constatare come, proprio nei giorni in cui il Governo e l’amministra­zione parlano di semplifica­zione, sburocrati­zzazione e nuovo rapporto con il Fisco, i grandi contribuen­ti prendono atto che più di quattro anni possono anche non bastare per pianificar­e e poter beneficiar­e di un bonus fiscale, da tutti ritenuto il miglior viatico degli ultimi anni per stimolare la crescita e la redditivit­à delle imprese. Con buona pace della certezza del diritto.

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ADOBESTOCK
Patent box. L’agevolazio­ne detassa i redditi che derivano dallo sfruttamen­to dei beni immaterial­i ADOBESTOCK

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