Indagini preliminari da chiudere al massimo entro due anni
Critica la Anm: il rischio è depotenziare la risposta dello Stato alla criminalità
Rischiano di passare sottotraccia in una stagione di polemiche esasperate sulla prescrizione, ma, in altri tempi, sarebbero bastate solo alcune delle misure inserite nel progetto di riforma della procedura penale per fare discutere a lungo. Perchè, per esempio, si prova a intervenire sulla durata delle indagini preliminari, dove, tra l’altro, matura il maggior numero di prescrizioni. Il termine sarà di 1 anno per la generalità dei reati, di 6 mesi per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena non superiore nel massimo a 3 anni e, infine, di 1 anno e 6 mesi per i reati di criminalità organizzata o terroristica e, comunque, per quelli più gravi. Una proroga potrà essere richiesta, per una sola volta e per un termine di 6 mesi.
Scaduto il termine massimo di durata, il pm sarà obbligato, entro un ulteriore periodo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. Trascorso questo termine, il pm dovrà notificare all’indagato la fine delle indagini e dovrà svelare il contenuto degli atti. Sarà quindi facoltà delle parti chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione
Polemica l’Anm, che contesta l’intervento perchè «tagliare con la scure i tempi delle indagini preliminari può depotenziare la risposta dello Stato alla criminalità organizzata ed economica». Ma nel testo c’è posto anche per l’estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle quali è applicabile una pena inferiore agli 8 anni, rispetto agli attuali 5, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiamento e misure per favorire il ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.
Spazio anche all’indicazione da parte del Procuratore dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e all’introduzione della valutazione del giudice sulla eventuale retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nel registro e la conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti.