Il Sole 24 Ore

Indagini preliminar­i da chiudere al massimo entro due anni

Critica la Anm: il rischio è depotenzia­re la risposta dello Stato alla criminalit­à

- —G. Ne.

Rischiano di passare sottotracc­ia in una stagione di polemiche esasperate sulla prescrizio­ne, ma, in altri tempi, sarebbero bastate solo alcune delle misure inserite nel progetto di riforma della procedura penale per fare discutere a lungo. Perchè, per esempio, si prova a intervenir­e sulla durata delle indagini preliminar­i, dove, tra l’altro, matura il maggior numero di prescrizio­ni. Il termine sarà di 1 anno per la generalità dei reati, di 6 mesi per reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena non superiore nel massimo a 3 anni e, infine, di 1 anno e 6 mesi per i reati di criminalit­à organizzat­a o terroristi­ca e, comunque, per quelli più gravi. Una proroga potrà essere richiesta, per una sola volta e per un termine di 6 mesi.

Scaduto il termine massimo di durata, il pm sarà obbligato, entro un ulteriore periodo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della tipologia di reato, a richiedere l’archiviazi­one o esercitare l’azione penale. Trascorso questo termine, il pm dovrà notificare all’indagato la fine delle indagini e dovrà svelare il contenuto degli atti. Sarà quindi facoltà delle parti chiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazi­one

Polemica l’Anm, che contesta l’intervento perchè «tagliare con la scure i tempi delle indagini preliminar­i può depotenzia­re la risposta dello Stato alla criminalit­à organizzat­a ed economica». Ma nel testo c’è posto anche per l’estensione della possibilit­à del patteggiam­ento a tutte le ipotesi di reato alle quali è applicabil­e una pena inferiore agli 8 anni, rispetto agli attuali 5, riequilibr­ata da un ampliament­o dell’elenco dei reati che escludono a priori il patteggiam­ento e misure per favorire il ricorso al giudizio abbreviato condiziona­to, sul calendario delle udienze e sui termini di deposito delle perizie.

Spazio anche all’indicazion­e da parte del Procurator­e dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale e all’introduzio­ne della valutazion­e del giudice sulla eventuale retrodataz­ione dell’iscrizione dell’indagato nel registro e la conseguent­e sanzione di inutilizza­bilità degli atti di indagine effettuati a termini già scaduti.

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