Patent box, entro lunedì le osservazioni sulla circolare
La penalty protection va estesa alla tracciatura delle spese per R&S Prevista la restituzione del bonus in assenza della marca temporale
Nuovi oneri documentali che assicurano la disapplicazione delle sanzioni in caso di contestazione da parte delle Entrate. Lo schema di circolare in consultazione.
Con la pubblicazione dello schema di circolare sul patent box “autoliquidato”, le Entrate hanno disposto la ricezione di commenti e osservazioni degli operatori entro lunedì 17 febbraio. Gli elementi di novità della normativa introdotti dal decreto Crescita sono di fatto due:
la possibilità anche per i contribuenti obbligati alla procedura di ruling di provvedere in autonomia alla determinazione dell’agevolazione patent box, seppure con una diluizione della stessa in tre periodi d’imposta;
sono stati introdotti nuovi oneri documentali per il contribuente, che assicurano a quest’ultimo la disapplicazione delle sanzioni in caso di successiva (ed eventuale) contestazione da parte dell’agenzia delle Entrate.
Con riferimento alla documentazione da predisporre, lo schema di circolare precisa che nelle ipotesi del cosiddetto “utilizzo diretto” del bene immateriale la documentazione costituisce una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquidazione, a prescindere dal successivo giudizio di idoneità della stessa.
Viceversa, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposizione del set documentale non costituisce un presupposto per poter procedere in autoliquidazione, ma piuttosto la condizione per fruire dell’esimente sanzionatoria laddove la documentazione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.
Il provvedimento dell’agenzia delle Entrate 30 luglio 2019 ha pure previsto che il contribuente possa integrare la documentazione con i dati, le informazioni e gli elementi conoscitivi utili al riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinazione della quota di reddito esclusa, con particolare riguardo ai criteri di costruzione del nexus ratio e alle modalità di tracciatura, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo.
Si è dell’avviso che, ove esercitata, tale facoltà dovrebbe consentire la penalty protection estesa al nexus ratio e alla tracciatura dei costi di R&S, al fine di evitare eventuali contestazioni su tali aspetti in sede di controllo. Diversamente, la previsione del provvedimento delle Entrate 30 luglio 2019 parrebbe inutiliter data. Nello stesso senso si è espressa da ultimo Assonime, nella circolare 1/2020, che ha commentato le novità del decreto Crescita alla disciplina patent box.
È necessario che la versione definitiva della circolare delle Entrate chiarisca questo aspetto.
Il provvedimento 30 luglio 2019 si occupa anche di dettagliare la forma e le condizioni di efficacia della documentazione, ai fini dell’eventuale recupero dell’agevolazione autoliquidata dal contribuente.
Va detto che, rispetto all’analogo regime degli oneri documentali in materia di transfer pricing, il provvedimento 30 luglio 2019 ha adottato una linea particolarmente rigorosa per le formalità da adottare per la documentazione in materia di patent box.
Viene, in particolare, previsto che la documentazione sia firmata dal legale rappresentante del contribuente (o da un suo delegato) mediante firma elettronica con marca temporale da apporre entro la data di presentazione della dichiarazione.
A norma dell’articolo 6.4 del provvedimento 30 luglio 2019 è previsto il recupero integrale dell’agevolazione, con applicazione degli interessi e irrogazione delle sanzioni, nei seguenti casi:
totale assenza della documentazione;
assenza della firma elettronica con marca temporale;
non corrispondenza al vero, in tutto o in parte, delle informazioni fornite nella documentazione esibita.