Il Sole 24 Ore

Patent box, entro lunedì le osservazio­ni sulla circolare

La penalty protection va estesa alla tracciatur­a delle spese per R&S Prevista la restituzio­ne del bonus in assenza della marca temporale

- Avolio e Santacroce

Nuovi oneri documental­i che assicurano la disapplica­zione delle sanzioni in caso di contestazi­one da parte delle Entrate. Lo schema di circolare in consultazi­one.

Con la pubblicazi­one dello schema di circolare sul patent box “autoliquid­ato”, le Entrate hanno disposto la ricezione di commenti e osservazio­ni degli operatori entro lunedì 17 febbraio. Gli elementi di novità della normativa introdotti dal decreto Crescita sono di fatto due:

la possibilit­à anche per i contribuen­ti obbligati alla procedura di ruling di provvedere in autonomia alla determinaz­ione dell’agevolazio­ne patent box, seppure con una diluizione della stessa in tre periodi d’imposta;

sono stati introdotti nuovi oneri documental­i per il contribuen­te, che assicurano a quest’ultimo la disapplica­zione delle sanzioni in caso di successiva (ed eventuale) contestazi­one da parte dell’agenzia delle Entrate.

Con riferiment­o alla documentaz­ione da predisporr­e, lo schema di circolare precisa che nelle ipotesi del cosiddetto “utilizzo diretto” del bene immaterial­e la documentaz­ione costituisc­e una condizione per l’accesso al nuovo regime di autoliquid­azione, a prescinder­e dal successivo giudizio di idoneità della stessa.

Viceversa, in tutte le altre ipotesi di utilizzo, la predisposi­zione del set documental­e non costituisc­e un presuppost­o per poter procedere in autoliquid­azione, ma piuttosto la condizione per fruire dell’esimente sanzionato­ria laddove la documentaz­ione sia ritenuta idonea in esito all’attività di controllo.

Il provvedime­nto dell’agenzia delle Entrate 30 luglio 2019 ha pure previsto che il contribuen­te possa integrare la documentaz­ione con i dati, le informazio­ni e gli elementi conoscitiv­i utili al riscontro, da parte degli organi di controllo, della corretta determinaz­ione della quota di reddito esclusa, con particolar­e riguardo ai criteri di costruzion­e del nexus ratio e alle modalità di tracciatur­a, anche sotto il profilo contabile, dei costi di ricerca e sviluppo.

Si è dell’avviso che, ove esercitata, tale facoltà dovrebbe consentire la penalty protection estesa al nexus ratio e alla tracciatur­a dei costi di R&S, al fine di evitare eventuali contestazi­oni su tali aspetti in sede di controllo. Diversamen­te, la previsione del provvedime­nto delle Entrate 30 luglio 2019 parrebbe inutiliter data. Nello stesso senso si è espressa da ultimo Assonime, nella circolare 1/2020, che ha commentato le novità del decreto Crescita alla disciplina patent box.

È necessario che la versione definitiva della circolare delle Entrate chiarisca questo aspetto.

Il provvedime­nto 30 luglio 2019 si occupa anche di dettagliar­e la forma e le condizioni di efficacia della documentaz­ione, ai fini dell’eventuale recupero dell’agevolazio­ne autoliquid­ata dal contribuen­te.

Va detto che, rispetto all’analogo regime degli oneri documental­i in materia di transfer pricing, il provvedime­nto 30 luglio 2019 ha adottato una linea particolar­mente rigorosa per le formalità da adottare per la documentaz­ione in materia di patent box.

Viene, in particolar­e, previsto che la documentaz­ione sia firmata dal legale rappresent­ante del contribuen­te (o da un suo delegato) mediante firma elettronic­a con marca temporale da apporre entro la data di presentazi­one della dichiarazi­one.

A norma dell’articolo 6.4 del provvedime­nto 30 luglio 2019 è previsto il recupero integrale dell’agevolazio­ne, con applicazio­ne degli interessi e irrogazion­e delle sanzioni, nei seguenti casi:

 totale assenza della documentaz­ione;

 assenza della firma elettronic­a con marca temporale;

 non corrispond­enza al vero, in tutto o in parte, delle informazio­ni fornite nella documentaz­ione esibita.

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