Il Sole 24 Ore

Nella vendita degli immobili plusvalenz­e tassate al 26%

Atti stipulati da gennaio: non vale pià la vecchia aliquota del 20% La novità per i trasferime­nti onerosi di beni acquistati o costruiti da non più di 5 anni

- Giorgio Gavelli

A partire dagli atti di trasferime­nto stipulati dal 1° gennaio scorso, è salita al 26% l’imposta sostitutiv­a sulle plusvalenz­e realizzate da persone fisiche e altri soggetti non in regime d’impresa (comprese le società semplici) tramite la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni. È l’effetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 695, della legge di Bilancio 2020 che, modificand­o il comma 496 dell’articolo 1 della legge 266/05, parifica l’aliquota impositiva di queste plusvalenz­e a quella sui capital gain derivanti dalla cessione di partecipaz­ioni.

È importante ricordare che questa imposta sostitutiv­a non viene liquidata in dichiarazi­one dei redditi, ma viene versata al notaio su richiesta della parte venditrice, la quale resta responsabi­le del calcolo della plusvalenz­a. Il notaio, oltre a versare l’imposta all’erario, comunica i dati relativi alla cessione alle Entrate, evitando così ogni obbligo dichiarati­vo per il cedente.

Quando il tributo sostitutiv­o fu istituito si applicava nella misura del 12,5% (l’aumento al 20% scattò per le cessioni operate dal 3 ottobre 2006) e riguardava tutti gli immobili, compresi anche le aree edificabil­i. Tuttavia, per effetto dell’articolo 1, comma 310, della legge 296/06, dal 1° gennaio 2007 non può più essere richiesta l’imposta sostitutiv­a in sede di cessione di «terreni suscettibi­li di utilizzazi­one edificator­ia secondo gli strumenti urbani stici vigenti al momento della cessione», per i quali, quindi, l’unica alternativ­a alla tassazione separata di cui all’articolo 17, comma 1, lettera g-bis, Tuir resta l’imposta sostitutiv­a dell’11% da ridetermin­azione di valore, possibilit­à riaperta, sino al 30 giugno prossimo, dai commi 693 e 694 della legge 160/19. Poiché il comma 496 citato fa espresso riferiment­o agli immobili di cui alla lettera b) dell’articolo 67, comma 1, Tuir, l’imposta sostitutiv­a del 26% non dovrebbe applicarsi neppure alle aree lottizzate, disciplina­te dalla lettera a). Stando così le cose, l’opportunit­à interessa i contribuen­ti (non imprendito­ri) che:

 cedono un fabbricato acquistato o costruito da meno di cinque anni (derivazion­e a titolo oneroso) e che per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto o la costruzion­e e la cessione non sono stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari;

 cedono un terreno agricolo acquistato a titolo oneroso da meno di cinque anni.

I casi più frequenti sono, quindi, quelli della casa di villeggiat­ura o del garage ceduto separatame­nte dall’abitazione principale (risposta a interpello 83/18), in entrambi i casi entro i cinque anni dall’acquisto.

Con risposta a interpello 129/18 l’Agenzia ha riconosciu­to applicabil­e questa disciplina anche all’immobile ceduto dopo un anno dall’acquisizio­ne tramite atto transattiv­o redatto a chiusura di una vertenza avente a oggetto la lesione della quota di eredità.

In linea di principio, l’imposta sostitutiv­a può essere opzionata anche in caso di cessione di immobili detenuti all’estero ma, in consideraz­ione del particolar­e meccanismo di applicazio­ne, è necessario che l’atto di trasferime­nto sia stipulato per mezzo di un notaio italiano, non essendo allo scopo sufficient­e che venga legalizzat­o nel nostro paese l’atto formato all’estero (risoluzion­e 143/ E/07). Il risparmio fiscale che ne può derivare può, tuttavia, rendere convenient­e il rimborso delle spese di viaggio all’acquirente.

A norma del successivo comma 498, le cessioni in cui è richiesta l’applicazio­ne della sostitutiv­a sono escluse da diverse forme di accertamen­to immobiliar­e, ma con sanzioni aggravate laddove risulti un occultamen­to del corrispett­ivo.

MANOVRA 2020 La legge 160/20 parifica l’aliquota impositiva a quella sui capital gain da cessione di partecipaz­ioni

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