Oleoturismo, la chance del regime forfettario
Per oleoturismo si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione. Vi rientrano inoltre le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell’ulivo. Quindi è possibile fare la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva anche in abbinamento ad alimenti nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di produzione e coltivazione. Questa è la novità contenuta nel comma 514 della legge di bilancio per il 2020. La norma dispone inoltre che si applicano le disposizioni per l’enoturismo introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.
Se l’attività di oleoturismo è svolta da un imprenditore agricolo, trovano applicazione le disposizioni fiscali previste dall’articolo 5 della legge 413/1991, ovvero il regime forfettario proprio delle attività di agriturismo. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si determina applicando un coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività di oleoturismo, al netto della imposta sul valore aggiunto. Ai fini Iva, invece, il regime forfettario consiste nell’applicazione di una percentuale di detrazione pari al 50% dell’Iva al 22 per cento.