Il Sole 24 Ore

Oleoturism­o, la chance del regime forfettari­o

- —Gian Paolo Tosoni

Per oleoturism­o si intendono tutte le attività di conoscenza dell’olio d’oliva espletate nel luogo di produzione. Vi rientrano inoltre le visite nei luoghi di coltura, di produzione e di esposizion­e degli strumenti utili alla coltivazio­ne dell’ulivo. Quindi è possibile fare la degustazio­ne e la commercial­izzazione delle produzioni aziendali dell’olio d’oliva anche in abbinament­o ad alimenti nonché le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell’ambito dei luoghi di produzione e coltivazio­ne. Questa è la novità contenuta nel comma 514 della legge di bilancio per il 2020. La norma dispone inoltre che si applicano le disposizio­ni per l’enoturismo introdotte dalla legge di bilancio per il 2018.

Se l’attività di oleoturism­o è svolta da un imprendito­re agricolo, trovano applicazio­ne le disposizio­ni fiscali previste dall’articolo 5 della legge 413/1991, ovvero il regime forfettari­o proprio delle attività di agriturism­o. Pertanto, ai fini delle imposte dirette, il reddito imponibile si determina applicando un coefficien­te di redditivit­à del 25% all’ammontare dei ricavi conseguiti con l’esercizio dell’attività di oleoturism­o, al netto della imposta sul valore aggiunto. Ai fini Iva, invece, il regime forfettari­o consiste nell’applicazio­ne di una percentual­e di detrazione pari al 50% dell’Iva al 22 per cento.

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