Aerosol con Iva ad aliquota ordinaria
Non è applicabile l’aliquota ridotta al 10% alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia. Questa la conclusione cui è giunta l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 32 del 7 febbraio, con cui viene riaffermato lo stesso principio, enunciato in una precedente risposta del 10 dicembre 2019, secondo cui l’aliquota ridotta è applicabile solo ai dispositivi medici rientranti nella voce doganale 3004. L’ambito di applicazione è quello della disposizione interpretativa contenuta nella legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che colloca tra i beni con Iva 10% indicati al n. 114 della parte III della Tabella delle aliquote Iva anche i dispositivi medici a base di sostanze, normalmente utilizzate per cure mediche, per la prevenzione delle malattie e per trattamenti medici e veterinari, classificabili nella voce 3004 della nomenclatura combinata. L’Agenzia, con una circolare (n. 8/E del 10 aprile 2019) aveva già indicato che la norma di interpretazione autentica intende risolvere il problema dell’applicazione dell’aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classificati ai fini doganali - tra i prodotti farmaceutici e medicamenti, non sono commercializzati come tali, bensì come dispositivi medici precisando che tale disposizione riguarda solamente i dispositivi medici classificabili nella voce 3004 della nomenclatura doganale (per esempio, gli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali).
Viene pertanto chiarito anche in questa occasione che il principio cardine per stabilire l’applicazione dell’aliquota ridotta è appunto quello della classificazione merceologica alla voce doganale 3004 nella quale gli apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non rientrano, restando così esclusi ed assoggettabili ad aliquota ordinaria del 22 per cento