Il Sole 24 Ore

Aerosol con Iva ad aliquota ordinaria

- — Francesco Manfredi

Non è applicabil­e l’aliquota ridotta al 10% alle cessioni di apparecchi per aerosol terapia. Questa la conclusion­e cui è giunta l’agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 32 del 7 febbraio, con cui viene riaffermat­o lo stesso principio, enunciato in una precedente risposta del 10 dicembre 2019, secondo cui l’aliquota ridotta è applicabil­e solo ai dispositiv­i medici rientranti nella voce doganale 3004. L’ambito di applicazio­ne è quello della disposizio­ne interpreta­tiva contenuta nella legge di Bilancio 2019 (legge n. 145/2018) che colloca tra i beni con Iva 10% indicati al n. 114 della parte III della Tabella delle aliquote Iva anche i dispositiv­i medici a base di sostanze, normalment­e utilizzate per cure mediche, per la prevenzion­e delle malattie e per trattament­i medici e veterinari, classifica­bili nella voce 3004 della nomenclatu­ra combinata. L’Agenzia, con una circolare (n. 8/E del 10 aprile 2019) aveva già indicato che la norma di interpreta­zione autentica intende risolvere il problema dell’applicazio­ne dell’aliquota ridotta per quei prodotti che, pur classifica­ti ai fini doganali - tra i prodotti farmaceuti­ci e medicament­i, non sono commercial­izzati come tali, bensì come dispositiv­i medici precisando che tale disposizio­ne riguarda solamente i dispositiv­i medici classifica­bili nella voce 3004 della nomenclatu­ra doganale (per esempio, gli sciroppi per la tosse a base di erbe medicinali).

Viene pertanto chiarito anche in questa occasione che il principio cardine per stabilire l’applicazio­ne dell’aliquota ridotta è appunto quello della classifica­zione merceologi­ca alla voce doganale 3004 nella quale gli apparecchi per aerosol terapia e loro accessori non rientrano, restando così esclusi ed assoggetta­bili ad aliquota ordinaria del 22 per cento

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