Il Sole 24 Ore

Srl estinta, rettifica con atto autonomo al socio

Non è sufficient­e notificare la richiesta di recupero intestata alla società

- Laura Ambrosi

Per il recupero delle imposte della società estinta occorre notificare un provvedime­nto autonomo direttamen­te intestato al socio ed adeguatame­nte motivato sulla distribuzi­one di utili anche extraconta­bili. Non è infatti sufficient­e la notifica al socio dell'atto intestato alla società. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza 3750 depositata ieri.

L'agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamen­to a una società estinta e ai relativi soci, quali “successori” delle obbligazio­ni societarie. Il provvedime­nto veniva impugnato dall'ex liquidator­e eccependon­e la nullità in quanto emesso nei confronti dell'ente estinto. La Ctp accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata in appello. Il contribuen­te, quindi, ricorreva in Cassazione lamentando sostanzial­mente un'errata interpreta­zione della disciplina sulle società estinte.

I giudici di legittimit­à hanno innanzitut­to ricordato che la norma introdotta con il decreto legislativ­o 175/2014, secondo cui l'effetto estintivo delle società cancellate dal registro imprese è differito per cinque anni solo per i rapporti tributari e contributi­vi, non può essere applicata retroattiv­amente. Si tratta infatti di una disposizio­ne che opera sul piano sostanzial­e e non procedural­e, con la conseguent­e esclusione di una sua applicazio­ne per le cancellazi­oni precedenti al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto). Nella specie, quindi, occorreva considerar­e la pregressa disciplina.

Secondo la Suprema corte per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficie­nte la mera notifica a loro dell'avviso di accertamen­to emesso nei confronti dell'ente. Tale provvedime­nto è solo il “presuppost­o” per la proponibil­ità dell'azione nei confronti dei soci.

A tal fine, occorre così un autonomo e diverso atto impositivo che dia conto della sussistenz­a dei presuppost­i legittiman­ti la responsabi­lità del socio rispetto alle prescrizio­ni dell'articolo 36 del Dpr 600/73. In particolar­e, si può agire nei confronti dei soci sino alla concorrenz­a delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazio­ne. L'amministra­zione è tenuta però a dimostrare i presuppost­i della loro responsabi­lità e cioè che in concreto vi sia stata distribuzi­one dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa anche nel caso di utili extraconta­bili. Infine, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissib­ilità del ricorso proposto dall'ex liquidator­e poiché dopo la cancellazi­one manca la capacità processual­e della società stessa. Pertanto, stante la nullità dell'intero giudizio, poiché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidator­e e socio della società estinta, la sentenza è stata annullata senza rinvio.

La decisione è interessan­te poiché precisa la procedura da seguire per il recupero delle somme di società cancellate ante 13 dicembre 2014.

L'Agenzia, normalment­e, si limita a notificare l'atto intestato alla società cancellata anche ai soci, con l'indicazion­e che essi sono tenuti a rispondere solidalmen­te. La Cassazione ha invece chiarito che occorre un atto adeguatame­nte motivato rispetto agli utili riscossi, intestato e notificato direttamen­te al socio.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy