Srl estinta, rettifica con atto autonomo al socio
Non è sufficiente notificare la richiesta di recupero intestata alla società
Per il recupero delle imposte della società estinta occorre notificare un provvedimento autonomo direttamente intestato al socio ed adeguatamente motivato sulla distribuzione di utili anche extracontabili. Non è infatti sufficiente la notifica al socio dell'atto intestato alla società. A fornire questo principio è la Corte di cassazione con l'ordinanza 3750 depositata ieri.
L'agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a una società estinta e ai relativi soci, quali “successori” delle obbligazioni societarie. Il provvedimento veniva impugnato dall'ex liquidatore eccependone la nullità in quanto emesso nei confronti dell'ente estinto. La Ctp accoglieva il ricorso, ma la decisione veniva riformata in appello. Il contribuente, quindi, ricorreva in Cassazione lamentando sostanzialmente un'errata interpretazione della disciplina sulle società estinte.
I giudici di legittimità hanno innanzitutto ricordato che la norma introdotta con il decreto legislativo 175/2014, secondo cui l'effetto estintivo delle società cancellate dal registro imprese è differito per cinque anni solo per i rapporti tributari e contributivi, non può essere applicata retroattivamente. Si tratta infatti di una disposizione che opera sul piano sostanziale e non procedurale, con la conseguente esclusione di una sua applicazione per le cancellazioni precedenti al 13 dicembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto). Nella specie, quindi, occorreva considerare la pregressa disciplina.
Secondo la Suprema corte per procedere nei confronti dei soci di una società estinta è del tutto insufficiente la mera notifica a loro dell'avviso di accertamento emesso nei confronti dell'ente. Tale provvedimento è solo il “presupposto” per la proponibilità dell'azione nei confronti dei soci.
A tal fine, occorre così un autonomo e diverso atto impositivo che dia conto della sussistenza dei presupposti legittimanti la responsabilità del socio rispetto alle prescrizioni dell'articolo 36 del Dpr 600/73. In particolare, si può agire nei confronti dei soci sino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione. L'amministrazione è tenuta però a dimostrare i presupposti della loro responsabilità e cioè che in concreto vi sia stata distribuzione dell'attivo e che una quota di quest'ultimo sia stata riscossa anche nel caso di utili extracontabili. Infine, la Suprema Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso proposto dall'ex liquidatore poiché dopo la cancellazione manca la capacità processuale della società stessa. Pertanto, stante la nullità dell'intero giudizio, poiché la causa non poteva essere proposta su iniziativa del liquidatore e socio della società estinta, la sentenza è stata annullata senza rinvio.
La decisione è interessante poiché precisa la procedura da seguire per il recupero delle somme di società cancellate ante 13 dicembre 2014.
L'Agenzia, normalmente, si limita a notificare l'atto intestato alla società cancellata anche ai soci, con l'indicazione che essi sono tenuti a rispondere solidalmente. La Cassazione ha invece chiarito che occorre un atto adeguatamente motivato rispetto agli utili riscossi, intestato e notificato direttamente al socio.