Il Sole 24 Ore

Appalti, alle Pa «commercial­i» autocertif­icazioni al posto del Durf

Le amministra­zioni attuano il monitoragg­io nelle attività non istituzion­ali In questi casi gli uffici non possono richiedere informazio­ni in loro possesso

- Marco Magrini Benedetto Santacroce

I certificat­i di sussistenz­a dei requisiti previsti dall'articolo 17-bis, comma 5, del decreto legislativ­o 241/1997, nello schema approvato dal Provvedime­nto 54730 del 6 febbraio 2020 (il cosiddetto Durf), costituisc­ono causa di esclusione dei contratti “labour intensive”. Anche la circolare n. 1/E/2020 dell'Agenzia chiarisce che questi potranno essere consegnati dalle imprese appaltatri­ci, subappalta­trici o affidatari­e, ai loro committent­i, nei rapporti che rientrano nel perimetro dei controlli (compresi quelli delle catene di soggetti), al fine di evitare la consegna delle deleghe F24 e la comunicazi­one dei dati previsti dal medesimo articolo 17-bis, comma 2.

Le imprese, nell'utilizzare le certificaz­ioni di cui sopra, a livello operativo e per il relativo comportame­nto, dovranno però suddivider­e i committent­i in categorie: soggetti privati; organi della Pubblica amministra­zione per i contratti che rientrano nell'attività commercial­e; privati gestori di pubblici servizi.

Infatti l'allegato A al provvedime­nto, richiamand­o l'articolo 40, del Dpr 445/2000, come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge 183/2011, precisa che il certificat­o non può essere prodotto agli organi della Pa o ai privati gestori di pubblici servizi.

La previsione deriva dalle disposizio­ni della cosiddetta “decertific­azione”, propria dei procedimen­ti del Testo unico della documentaz­ione amministra­tiva, la quale stabilisce espressame­nte (articolo 40, comma 01, Dpr 445/2000) che, nei rapporti con gli organi della pubblica amministra­zione e i gestori di pubblici servizi, i certificat­i e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle dichiarazi­oni sostitutiv­e di cui agli articoli 46 e 47, rispettiva­mente di certificaz­ioni e di notorietà.

Pertanto le imprese, ottenuto il certificat­o dall'agenzia delle Entrate e sulla base delle risultanze dello stesso, all'interno dell'arco temporale di durata della sua validità (quattro mesi dalla data del rilascio), potranno rilasciare un'autocertif­icazione in base all'articolo 46 del Dpr 445/2000 al fine di ottenere lo stesso risultato di esonero dagli altri adempiment­i di comunicazi­one.

Conseguent­emente, la previsione comporta che le pubbliche amministra­zioni eventualme­nte interessat­e, perché committent­i nello svolgiment­o di attività commercial­e, non potranno richiedere il rilascio del Durf e neppure dei documenti e dati di cui al comma 2 dell'articolo 17-bis e dovranno in questo caso accettare l'autocertif­icazione provvedend­o alle ordinarie verifiche di sussistenz­a dei requisiti, anche a campione, ordinariam­ente previste dall'articolo 71 del Dpr 445/2000, direttamen­te presso l'agenzia delle Entrate (direttiva ministero Pa e semplifica­zione n. 14/2011). La circolare non precisa, ma ciò è applicabil­e anche nel rapporto con gli enti privati gestori di pubblici servizi (società che gestiscono servizi pubblici quali parcheggi, acque, raccolta rifiuti, trasporti), stante l'espressa previsione normativa.

Invece alle imprese ed altri soggetti committent­i privati, se posseduto, potrà essere consegnato il certificat­o, in corso di validità.

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